Aggiornamento del 4 maggio: proroga della Domanda Unica al 15 giugno 2017

12 aprile 2017 – Nel numero di aprile di Dimensione Agricoltura c’è uno speciale sulla domanda unica e la condizionalità. Lo pubblichiamo tutto anche qui, ma può essere scaricato in PDF anche dalla pagina del periodico.


La Domanda Unica 2017

Dopo l’avvio della nuova fase di programmazione dal 2015 la domanda unica 2017 si presenta come elemento di continuità nel percorso che si conclude nell’anno 2020.

Pertanto sono ammesse a beneficio le domande uniche degli agricoltori che presentano nei termini “Domanda Unica 2017 ordinaria” o “Domanda Piccolo Agricoltore 2017” per le posizioni iscritte al regime dei “Piccoli Agricoltori” con un massimale di pagamento di 1.250 euro.

Nel rispetto delle norme di programmazione del periodo:

  • Il minimo pagabile per il 2017 è di 300 euro.
  • Occorre presentare il piano colturale grafico propedeutico alla presentazione della domanda.
  • Il pagamento è riferito ai titoli assegnati all’azienda a cui si aggiunge il valore dell’inverdimento (greening) pari a circa il 50% del valore titoli.
  • Gli agricoltori devono essere agricoltori attivi, con le modalità previste per le diverse fasce e le diverse zone.
  • Per l’attivazione del pagamento dei titoli occorre condurre alla data del 15 maggio 2017 un numero di ettari di superficie ammissibile almeno pari al valore della superficie dei titoli rilasciati all’azienda.
  • I Piccoli Agricoltori hanno un valore di pagamento complessivo e non possono variare i parametri di conduzione della superficie; in caso di variazioni devono uscire dal regime; una volta usciti dal regime non si può rientrare fino al 2020.
  • Le aziende non piccolo agricoltore possono richiedere nella DU17 i pagamenti accoppiati; si ricorda che per questi pagamenti accoppiati occorre rispettare regole specifiche per quelli vegetali e per quelli zootecnici tutti gli animali devono essere regolarmente iscritti alla Banca dati nazionale zootecnica.
  • Su tutte le attività aziendali di coltivazione e di allevamento occorre rispettare le norme della condizionalità.
    Il valore dei titoli assegnati è quello derivante dalla domanda unica del 2015 o del 2016 per chi è entrato nel regime al secondo anno.

Ci sono ritardi nelle istruttorie e nei pagamenti dei due anni; in ogni caso il riferimento sarà al valore dei titoli, come superficie e importo, assegnato dal Registro Nazionale Titoli alla data del primo dicembre 2017.

Si raccomanda di verificare la propria posizione; i titoli in portafoglio; la presenza dei dati di conto corrente bancario o postale valido e la corretta tenuta del fascicolo e in particolare la conduzione dei terreni, con riferimento alla data del 15 maggio 2017, rivolgendosi per tempo agli uffici Cia. (Francesco Scarafia)


Domanda unica condizionalità - ScadenzeCalendario scadenze e termini di presentazione

Sono confermati, come negli anni passati, i termini di scadenza per la presentazione della Domanda Unica e della Domanda Piccolo Agricoltore, di giovedì 15 giugno 2017 (la scadenza era al 15 maggio, ma è stata prorogata), continuate a seguirci per maggiori informazioni, le domande di modifica entro il mercoledì 31 maggio senza penalità e venerdì 9 giugno 2017 per la tolleranza di 25 giorni come termine ultimo di scadenza.

Dopo la data del 9 giugno 2017 le domande sono irricevibili.

Le domande iniziali presentate dopo il 15 maggio ed entro il 9 giugno 2017 prendono una penalità. (f.s.)


Domanda unica condizionalità - Tessera sanitariaFirma digitale e Piano colturale grafico propedeutico

Tutte le domande si presentano ad Artea mediante la Dua (Dichiarazione Unica Aziendale), firmata digitalmente tramite firma digitale o tessera sanitaria attivata con Pin o firma qualificata con user e password. Nel Pcg (Piano Colturale Grafico), propedeutico alla presentazione della Domanda Unica 2017, l’agricoltore dichiara su tutti i terreni in conduzione l’uso del suolo praticato.

Tutte le domande devono essere presentate all’Organismo Pagatore competente; Artea per i fascicoli di competenza per la Regione Toscana. ove previsto e se richiesto, il trasferimento dei fascicoli o dei titoli deve seguire precise regole di procedura e di tempistica. (f.s.)


I riferimenti normativi per la domanda unica e la Pac

In attesa di alcuni elementi in fase di verifica nella riforma in discussione a Bruxelles, sono confermati i riferimenti normativi noti.

In particolare il regolamento base, Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e il D.M. 6513 del 18 novembre 2014 del Ministero delle Politiche Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, con tutte le successive modifiche e integrazioni.

Per l’anno 2017 Agea ha adottato la Circolare Prot. 14300 del 17/02/2017, “Riforma della Politica Agricola comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – Domanda Unica di pagamento per la campagna 2017” e la “Codifica degli usi del suolo 2015-2020” che contiene il catalogo delle occupazioni del suolo e la matrice prodotti-interventi per la campagna 2017 gestita a livello nazionale.

Artea ne ha disposto l’attuazione con propri decreti n. 27 del 27 febbraio 2017 “Domanda Unica campagna 2017: avvio del procedimento di cui al Reg. (CE) 1307/2013”, n. 38 del 20 marzo 2017 “Titolo V del Reg. (CE) 1307/2013 – Regime Piccoli Agricoltori: istruzioni operative per la compilazione e presentazione della domanda campagna 2017”. (f.s.)


Domanda unica condizionalità - ChianinaNorme di condizionalità e registro dei trattamenti: gli obblighi da rispettare

Tutti gli agricoltori, per poter beneficiare degli aiuti riferiti alla Politica agricola comunitaria (Pac), all’Ocm vitivinicola (ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e i beneficiari delle misure a superficie del Psr, sono obbligati a rispettare alcune norme fondamentali in materia di ambiente, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali, la cosiddetta condizionalità.

Ogni beneficiario dei pagamenti di cui sopra, deve rispettare gli impegni in materia di condizionalità, pena l’applicazione di una sanzione che si traduce in una riduzione dell’importo del sostegno richiesto.

Gli impegni di condizionalità sono suddivisi su quattro settori e 10 temi principali, poi per ogni settore e tema sono previsti i relativi Criteri di gestione obbligatoria (CGO) cioè norme cogenti, derivanti dall’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute animale e vegetale, benessere animale e BCAA (Buone condizioni agronomiche ambientali), cioè norme finalizzate al raggiungimento di obiettivi comunitari in materia ambientale.

Queste ultime, in particolare, per evitare l’erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggerne la struttura, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell’ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.

I quattro settori riguardano:

  1. l’ambiente, i cambiamenti climatici e le buone condizioni agronomiche del terreno;
  2. la sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
  3. il benessere degli animali;
  4. il mantenimento dei pascoli permanenti.

I temi che afferiscono al settore 1) (ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno) sono:

  • i temi concernenti le acque (CGO1 direttiva nitrati, BCAA1 Introduzione fasce tampone, BCAA2 Autorizzazione per l’utilizzo irriguo delle acque e BCAA3 Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento);
  • il tema relativo al suolo e stock di carbonio (BCAA4 Copertura minima del suolo BCAA5 Gestione minima delle terre per limitare l’erosione e BCAA6 Mantenere i livelli di Sostanza organica del suolo mediante adeguate pratiche come ad esempio divieto di bruciatura delle stoppie);
  • il tema della biodiversità (CGO2 Direttiva 2009/147/CEE conservazione uccelli selvatici e CGO3 Direttiva 92/43/CEE Conservazione habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche)
  • e il livello minimo di mantenimento dei paesaggi (BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive).

Del settore 2 (sanità pubblica e salute degli animali e delle piante) fanno parte i temi della sicurezza alimentare (CGO 4 Reg.CE n.178/2002 relativo alla legislazione alimentare e CGO 5 Direttiva 96/22/CE Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali); dell’Identificazione e registrazione degli animali (CGO6 Direttiva n. 2008/71/CE relativa ai suini, CGO7 Reg.CE n.1760/2000 riguardante i bovini e CGO8 Reg. CE n.21/2004 riguardante ovini e caprini); delle malattie degli animali (CGO 9 Reg. CE n.999/2001 su prevenzione e controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili); e dei Prodotti fitosanitari (CGO 10 Reg. CE n. 1107/2009 immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari).

Del settore 3 (benessere degli animali) fa parte il tema del Benessere degli animali (CGO 11 Dir. 2008/119/CE protezione minima dei vitelli, CGO 12 Dir. 2008/120/CE protezione minima dei suini, CGO 13 Dir. 98/58/CE protezione degli animali negli allevamenti).

Del settore 4 (mantenimento dei pascoli permanenti) fa parte il tema del mantenimento dei pascoli permanenti (BCAA 8 – Mantenimento dei pascoli permanenti).

Da sottolineare, tra gli obblighi di condizionalità, quello riguardante l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che fa riferimento al Piano di Azione Nazionale per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi (PAN) e prevede l’obbligo, per tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, non solo di acquisizione del certificato di abilitazione (patentino).

Tra gli obblighi anche della tenuta del Registro dei trattamenti o Quaderno di campagna dove devono essere annotati correttamente tutti i trattamenti eseguiti sulle diverse colture, con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti e non classificati.

Tale registro deve essere conservato in azienda per almeno i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, insieme alle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari. (Alessandra Alberti)


Domanda unica condizionalità - Trattore in campoQuaderno di campagna. Il Servizio di consulenza della Cia per compilarlo e gestirlo correttamente

Firenze – Tutti gli agricoltori che utilizzano prodotti fitosanitari, hanno l’obbligo di tenere presso l’azienda il Registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione.

II Registro dei trattamenti o quaderno di campagna, deve riportare cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure una serie di moduli specifici per coltura su cui annotare i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (anche i diserbanti), classificati molto tossici, tossici o nocivi, irritanti o non classificati.

  • Chi è esentato dalla tenuta del registro. Solo i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.
  • Che tipo di trattamenti devono essere annotati. Tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari, anche quelli effettuati in ambito extra agricolo (su fossi, scarpate, piazzali, ecc.) e quelli effettuati sulle derrate alimentari immagazzinate.
  • Quanto tempo deve essere conservato il registro. Il Registro deve essere conservato in azienda per almeno i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, insieme alle fatture di acquisto dei prodotti.
    Chi deve compilare il registro. Normalmente lo deve compilare l’agricoltore che effettua i trattamenti. L’agricoltore può anche avvalersi dei CAA (Centri di Assistenza Agricola), in questo caso deve essere fatta notifica alla ASL di competenza, o il Registro può essere compilato anche da persona diversa se l’utilizzatore non coincide né con il titolare dell’azienda, né con l’acquirente e in questo caso dovrà essere presente in azienda relativa delega scritta da parte del titolare.
  • E se i trattamenti li esegue un contoterzista? Il Registro deve essere compilato dal titolare dell’azienda, allegando l’apposito modulo rilasciato dal contoterzista per singolo trattamento.

La Cia nelle diverse province mette a disposizione delle aziende agricole uno specifico servizio di consulenza per la compilazione del Registro dei trattamenti tramite uno strumento informatico che consente di annullare o minimizzare gli eventuali errori di compilazione. (a.a.)

Le aziende interessate sono invitate a prendere contatto con i tecnici della Cia nelle diverse sedi territoriali della Confederazione per avere ulteriori chiarimenti sul servizio ed eventualmente formalizzare l’adesione.


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 4/2017 (ultimo aggiornamento: 4 maggio 2017)