Novità importanti per il settore florovivaistico

Arrivano le nuove norme per la riduzione dei fattori di rischio di trasmissione di malattie delle piante, legate alla produzione e commercializzazione di vegetali sia nell’Unione Europea, sia in Paesi terzi. Viene istituito un Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop) che va a sostituire il vecchio Rup (Registro ufficiale dei produttori) e vi si devono registrare gli operatori professionali che, per spostare le piante e i prodotti vegetali necessitano di certificati fitosanitari. Sono, invece, esonerati quelli che cedono esclusivamente piccole quantità di prodotto a utilizzatori finali non professionali.

L’iscrizione al nuovo Registro prevede che venga rilasciato il ‘codice Ruop’ che in Toscana è IT-09-00000 (l’ultima parte corrisponde al vecchio codice di iscrizione). Trasferimento d’ufficio al nuovo Registro, invece, per gli operatori professionali già presenti nel Registro ufficiale dei produttori (Rup) o autorizzati ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 214/05 e che ne hanno ricevuto una comunicazione via Pec.

Cambio anche per l’autorizzazione all’emissione dei passaporti: l’operatore professionale oltre a essere registrato al Ruop, deve avere l’autorizzazione da parte del servizio fitosanitario regionale (Sfr), trasformandosi così in ‘Operatore professionale autorizzato’ e tutte le piante da impianto hanno necessità di questo documento.

Inoltre, un operatore professionale autorizzato deve possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli esami riguardanti gli organismi nocivi da quarantena e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi. Deve, inoltre, disporre di sistemi e procedure che gli consentano di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità, poiché le piante e i vegetali da commercializzare devono essere monitorate nei periodi opportuni e va conservata traccia dei controlli effettuati per almeno 3 anni.

Il nuovo regolamento definisce anche come deve essere il nuovo passaporto e quanti tipi ne esisteranno. Ci sarà, infatti, il ‘passaporto normale’ (Pp) e il ‘passaporto per zone protette’ (Zp): in questo secondo caso verrà indicato il nome specifico dell’organismo nocivo o un codice.

Per quanto riguarda la tracciabilità, questa è carico dell’operatore autorizzato che deve registrare i movimenti in entrata e in uscita e la documentazione va conservata per 3 anni. Questa condizione è soddisfatta se sono rispettati i criteri minimi e, cioè, la disponibilità di documenti fiscali con dati che consentono di identificare per ogni unità le piante cedute e quelle acquistate; la registrazione dei passaporti (da effettuarsi direttamente sui documenti fiscali che restano in azienda o su un registro apposito) emessi per ogni unità di vendita, mentre, per ogni passaporto emesso deve essere registrato l’identificativo dell’Op al quale l’unità di vendita in questione è stata fornita (cliente); specie vegetale; tipo di passaporto emesso; codice di tracciabilità, se richiesto, nel caso di commercio di piante tal quale e i dati del cliente che ha fornito le piante.

La norma, inoltre, prevede una ‘tracciabilità interna’ all’azienda attraverso sistemi o procedure volte a consentire l’identificazione degli spostamenti delle piante all’interno e tra i loro siti di produzione.

Non cambia niente, invece, per i ‘documenti di commercializzazione’ per le piante ornamentali e il ‘documento del fornitore’ per le piante da frutto o ortaggio, da emettere direttamente sui documenti fiscali o allegati a essi e registrati su appositi registri.

Per spiegare il nuovo regolamento, si sono svolti due incontri a Capannori e Viareggio e la Cia Toscana Nord mette a disposizione dei floricoltori il proprio Ufficio tecnico.