AGGIORNAMENTO DEL 13 MAGGIO 2020: Bonus anche ad altri stagionali, intermittenti, occasionali, venditori a domicilio – Decreto Rilancio approvato. Sintesi delle misure nel provvedimento del Consiglio dei ministri
Il decreto del 30 aprile scorso è in attesa di pubblicazione
Con un decreto interministeriale (Economia e Lavoro) in attesa di pubblicazione, viene rimpinguato il Fondo destinato ad erogare ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali, il Bonus di 600 euro disposto dal decreto “Cura Italia”.
Il Fondo, così come previsto per le altre categorie che ne hanno beneficiato (autonomi, stagionali del turismo, operai agricoli, ecc.), ha l’obiettivo di garantire un sostegno al reddito, sotto forma di indennità, per i lavoratori che a causa dell’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
I professionisti che hanno presentato la domanda entro il 30 aprile, ma che non hanno ricevuto il bonus per l’esaurimento dei fondi disponibili, vedranno così soddisfatte le loro richieste.
Oltre ai professionisti, il Bonus di 600 euro per il mese di marzo potrà essere ottenuto da altri lavoratori fino ad oggi esclusi, che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro (altri stagionali oltre al turismo, intermittenti, collaborazioni occasionali, venditori a domicilio):
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda all’INPS, NON DEVONO ESSERE in alcuna delle seguenti condizioni:
- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di contratto intermittente;
- b) titolari di pensione.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:
- la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga;
- i bonus di 600 euro per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo;
- il bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse;
- il Reddito di cittadinanza.
La bozza del “Decreto Rilancio”, all’esame del prossimo Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza. Il bonus verrà erogato quindi anche per i mesi di aprile e maggio. (c.t.)
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AGGIORNAMENTO, ORE 23:30 DELL’11 MAGGIO: Decreto Rilancio. Cosa bolle in pentola: i provvedimenti in discussione al Governo (bonus, congedi, reddito di emergenza, ecc.)