Torna bonus una tantum da 550 euro che sarà riconosciuto a tutti i rapporti a tempo parziale ciclico a prescindere dalla qualificazione, orizzontale, verticale o misto: è sufficiente che nel 2021 e/o nel 2022 sussista un rapporto di lavoro, per l’appunto part-time, presso un’azienda privata che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.
Le novità per il 2023 sono due. In primo luogo è stato rimosso il riferimento alla natura «verticale» del part-time. Di conseguenza, spiega l’Inps, il beneficio per l’annualità 2022 spetta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
La seconda novità è il rinnovo del bonus. Si rinnova il beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro part-time ciclico nel 2022 caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Il beneficio spetta anche a coloro che ne hanno fruito nel 2022.
In tutti i casi resta confermato che non spetta se l’interessato, al momento della domanda, è titolare di Naspi, di un trattamento pensionistico diretto o di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello part-time ciclico.
Dal 13 novembre al 15 dicembre 2023 sono aperti i termini per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori interessati sia per l’annualità 2022 che 2023. Con una particolarità. Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna. Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, l’Inps ha prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.