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A cura di Andrea Sarti


Prudenza, responsabilità e realismo sono questi gli aggettivi che hanno scandito la presentazione del Ddl bilancio e dei provvedimenti collegati, approvati dal Consiglio dei ministri. In altre parole, il piatto piange. Una manovra che risente della difficile situazione economica internazionale e che adesso dovrà passare come di consueto, al vaglio del Parlamento. Qui elenchiamo le principali novità emerse dalla disamina del disegno di legge in materia di bilancio approdato in prima lettura al Senato e del Decreto-legge collegato in materia fiscale (DL 145/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 ottobre.

Taglio del cuneo fiscale. Viene prorogata per il 2024 la riduzione del cuneo fiscale confermando le percentuali di esonero valide nella seconda metà del 2023, la misura costa 10 miliardi e interessa circa 14 milioni di lavoratori dipendenti. La quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (ad esclusione dei lavoratori domestici) viene ridotta di 6 punti percentuali per coloro che percepiscono una retribuzione imponibile mensile fino a 2.692 euro. La riduzione è aumentata a 7 punti percentuali per i lavoratori che percepiscono una retribuzione imponibile mensile fino a 1.923 euro.

Fringe benefits e premi produttività. Il ddl bilancio prevede che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, (Fringe Benefits) non concorra a formare reddito imponibile entro il limite di 1.000 euro, l’esclusione dalla base imponibile si estende anche alle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite qui citato è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico. È inoltre ridotta al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività.

Rifinanziata la Carta “Dedicata a Te”. La manovra ha rifinanziato con 600 milioni di euro aggiuntivi per il 2024 la social card “Dedicata a te” finalizzata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La carta prepagata introdotta nel 2023 ed erogata dal Ministero dell’Agricoltura tramite Poste Italiane, è attualmente rivolta ai cittadini residenti sul territorio italiano facenti parte di nuclei familiari composti da almeno tre persone e con ISEE non superiore a 15.000 euro, non beneficiari di nessuna altra misura o sussidio statale per inclusione sociale o l’alleviamento della povertà.

Mutui per acquisto della prima casa: agevolazioni confermate per gli under 36. È stata aumentata di 282 milioni di euro la dotazione per il Fondo Garanzia per la prima casa e vengono estese fino al 2024 le agevolazioni per la richiesta di finanziamento per l’acquisto della casa di abitazione, destinate ai giovani che non abbiano compiuto trentasei anni di età. La misura è a vantaggio dei soggetti con Isee non superiore a 40mila euro, per mutui con un rapporto tra l’ammontare del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è stata elevata all’80% della quota capitale. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.

Riduzione del canone Rai. Diminuisce il canone Rai in bolletta, si passa da 90 a 70 euro annui.

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori delle strutture turistico-alberghiere. Nuovo incentivo per sopperire alla mancanza di personale nel settore turistico, ricettivo e termale, per l’anno 2024 è riconosciuto ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni. Con la manovra si stabilisce che le disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16% (invece che al 4% per le partecipazioni qualificate ed al 2% per le partecipazioni non qualificate) e l’aliquota per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola passa dal 4 al 16%.

Compensazione dei crediti. Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Viene inoltre introdotto l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di Inps e Inail.

Imposte sulla vendita di alcune categorie di beni. Rinviata dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, l’entrata in vigore dell’imposta sulla plastica monouso e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate. Aumenta dal 5 al 10% l’aliquota IVA su latte in polvere, pannolini, assorbenti, tamponi femminili e coppette mestruali. Viene innalzata al 22% l’IVA sui passeggini. Aumentano le accise su sigarette e tabacco tranciato. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all’undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026.

Cedolare secca affitti brevi e plusvalenze immobiliari. L’aliquota in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta in regime di cedolare secca è aumentata dal 21 al 26%. Nel caso in cui siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta ovvero nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Viene inasprita l’imposizione sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili ristrutturati beneficiando del Superbonus. A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, l’aliquota del 26% applicata alla plusvalenza generata dalla vendita andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Se gli interventi agevolati si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di vendita, tra i “costi inerenti al bene” – deducibili e non concorrenti alla plusvalenza – non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati con Superbonus; se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese. La novità riguarda le case per le quali la detrazione al 110% sia stata fruita tramite sconto in fattura o cessione del credito. Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alle suddette plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26%

Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico. Attraverso l’incrocio con le banche dati dell’INPS sarà più facile per l’Amministrazione finanziaria individuare i lavoratori e le lavoratrici del settore domestico che non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi sul piano reddituale in particolare verranno effettuate attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e saranno realizzati interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Esclusione dei titoli di stato dal calcolo dell’ISEE. Vengono esclusi dal calcolo dell’ISEE i titoli di stato, fino ad un valore complessivo di 50.000 euro.

Decontribuzione per madri lavoratrici. Sono introdotte nuove disposizioni in materia di decontribuzione per madri lavoratrici, prevedendo per le annualità 2024, 2025 e 2026 uno sgravio fiscale pari all’intera quota contributiva previdenziale a carico della lavoratrice, la misura si applica nel limite massimo di 3.000 euro annui parametrati mensilmente, alle madri titolari rapporti di lavoro dipendente a tempo interminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con tre o più figli fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La misura viene altresì estesa in via sperimentale per le stesse annualità anche alle madri lavoratrici dipendenti con contratti a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) con due figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Congedo parentale e asili nido. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale retribuito al 60 per cento (80 per cento per il solo 2024) tra quelli già previsti dalla norma, per i genitori con figli fino ai 6 anni. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sul versante Bonus asilo nido, con riferimento ai nati a decorrere dal 1°gennaio 2024, per i nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, il valore del buono è incrementato fino ad un massimo di 2.100 euro.

Pensioni. Vengono prorogate per un anno quota 103 e Ape sociale, per quest’ultima però sale il requisito anagrafico si potrà accedere con almeno 63 anni e 5 mesi. Opzione Donna viene confermata con le restrizioni attuali a condizione che siano stati raggiunti 61 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla rubrica Diritti Sociali, a pagina 11.

Aiuti al settore agroalimentare: prestiti cambiari alle PMI agricole operanti nel settore dell’ortofrutta. La manovra prevede che, al fine di assicurare continuità aziendale, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dell’ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Fondo per le emergenze in Agricoltura. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.


Mancate proroghe nella Manovra

È doveroso evidenziare l’assenza dal testo della manovra di alcune disposizioni e quindi, almeno in questa fase, la mancata proroga di misure che hanno negli anni scorsi interessato il mondo agricolo. Su tutte sembrano non essere state prorogate la detassazione dei redditi fondiari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e l’esonero contributivo per due annualità a favore dei giovani agricoltori (IAP o coltivatori diretti) sotto i 40 anni, neo-iscritti alla previdenza agricola.


Norme Fiscali contenute nel Decreto legge collegato al Ddl bilancio

Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023 questo comporterà un adeguamento degli assegni pensionistici al costo della vita pari allo 0,8%.

Campagna reddituale. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati, relative al periodo d’imposta 2021, e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 verrà avviato entro il 31 dicembre 2024.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette. Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi previsti dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Sul fronte Nuova Sabatini è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese per acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Nuova indennità per lavoratori a tempo parziale ciclico. Per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASPI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 11/2023