È necessaria la fattura per i servizi acquistati dalle agenzie di viaggi in nome proprio. Queste le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello.

In particolare, l’Agenzia è intervenuta per dettagiare la modalità di certificazione dei corrispettivi ricossi dall’imprenditore agricolo che esercita attività agituristica, in caso di intermediazione con il cliente da parte delle agenzie di viaggi. Il rapporto tra l’impresa e l’agenzia di viaggi, che è sempre bene formalizzare con atto scritto se non è occasionale, si sviluppa tramite due canali:

  1. la prenotazione del servizio per conto del cliente, il quale paga direttamente la prestazione anche se tramite l’agenzia di viaggi;
  2. l’acquisto diretto del servizio da parte dell’agenzia che provvede poi direttamente al pagamento della prestazione.

Nel primo caso, il corrispettivo viene pagato direttamente dal cliente fruitore della o delle prestazioni agrituristiche. In questa ipotesi, l’imprenditore dovrà emettere la certificazione fiscale direttamente al cliente: fino alla fine del 2019 la ricevuta fiscale, dal 2020 il documento commerciale (l’ex scontrino fiscale), tramite il registratore di cassa talematico.

L’agenzia di viaggi dovrà emettere una fattura per le provvigioni all’impresa. Se l’agenzia prenota in proprio il servizio, cedendolo poi al cliente ed effettuando lei stessa il pagamento per la prestazione prenotata, l’imprenditore non dovrà rilasciare alcun documento al cliente al termine del soggiorno.

La certificazione per il corrispettivo pagato (fattura elettronica), dovrà essere emessa nei confronti dell’agenzia di viaggi. Trattandosi di prestazioni di servizi effettuate in Italia, sono imponibili Iva ancorché erogate nei confronti di un’agenzia di viaggi non residente nel nostro Paese.

Nei confronti delle agenzie estere l’imprenditore dovrà emettere o una fattura cartacea, da riportare poi nella dichiarazione periodica Esterometro, oppure, per ovviare a questa dichiarazione, emettere una fattura elettronica e consegnare all’agenzia di viaggi estera la corrispondente versione cartacea.

L’Agenzia delle entrate è entrata anche nel merito della rendicontazione dei clienti ospitati se transitati dall’agenzia di viaggi, offrendo due possibili comportamenti:

  1. emettere una fattura proforma con il dettaglio di ospiti, periodi, servizi forniti, a cui seguirà l’emissione della fattura (se elettronica o cartacea vedi sopra);
  2. emettere un documento commerciale (ex scontrino fiscale) tramite il registratore telematico, precisando la dicitura “corrispettivo non riscosso”. Solo dopo il versamento del corrispettivo da parte dell’agenzia di viaggi, l’imprenditore dovrà emettere la fattura elencando i documenti commerciali di riferimento.

La modalità di cui al punto 2) deve essere adottata anche nei confronti dei “clienti abituali” che pagano l’ospitalità a scadenze stabilite.