L’Inps ha aggiornato le somme dovute per la copertura dei contributi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, per i datori di lavoro che impiegano a tempo determinato o indeterminato lavoratori domestici.

I contributi sono calcolati in modo diverso in base a quante ore settimanali lavora il collaboratore familiare. Se l’orario è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario è fisso per tutte le ore lavorate e prescinde dalla retribuzione oraria. Se non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario varia in base alla retribuzione oraria.

La percentuale su cui si versano i contributi è pari al 19,9675% della retribuzione oraria convenzionale (per i rapporti di lavoro a tempo determinato è previsto un contributo addizionale a carico del datore pari al 1,40%). Questa percentuale comprende il contributo IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti), il contributo ASPI (superiore per i datori non soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari), infine la tutela INAIL e il TFR.

La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo orario comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l’eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività ecc.). Inoltre, per le lavoratrici madri c’è la possibilità di beneficiare della decontribuzione al 50% se rientrate al lavoro entro il 31 dicembre 2022.

Il beneficio, è riconosciuto per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Infine, per quanto riguarda il versamento, è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i 10 giorni successivi alla cessazione.


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