Il Ministero del Lavoro ha aggiornato i settori e le professioni dove è presente il più alto tasso di disparità uomo/donna, almeno del 25%

Come noto la legge Fornero ha introdotto uno sgravio contributivo sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a termine o nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati.

L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro, sia imprese e sia professionisti, incluse le cooperative di lavoro. Spetta, inoltre, anche in caso di rapporti instaurati a part-time e per l’assunzione a scopo di somministrazione di lavoro, mentre non spetta per i rapporti di lavoro ripartito, domestico e intermittente.

Lo sgravio spetta esclusivamente sulle assunzioni dei seguenti soggetti:

  • a) uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
  • b) donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • c) donne di ogni età, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per effetto del regolamento della Commissione Europea 2008 possono godere dell’incentivo all’occupazione anche le donne di ogni età con professione o di un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il decreto ministeriale recentemente pubblicato rende operativa questa ultima ipotesi, per la quale ogni anno occorre individuare settori e professioni caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere, cioè superiore del 25% alla disparità media uomo-donna dell’anno 2022.

Ebbene, nel 2024 i settori in cui persiste la differenza del tasso occupazionale restano nove: agricoltura, costruzioni, acqua e gestione dei rifiuti, industria estrattiva, manifatturiera ed energetica, i servizi di trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali delle Pubblica Amministrazione.

Lo sgravio consiste nella riduzione al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla nuova assunzione e si applica per la durata prestabilita di:

  • a) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • b) 12 mesi in caso di assunzione a termine (nella durata sono incluse le eventuali proroghe);
  • c) 18 mesi in tutto, tra il primo e il secondo rapporto di lavoro, nel caso della trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione effettuata a termine.

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