Pensione del personale scolastico. Domande entro il 23 ottobre, l’assistenza del Patronato Inac

2023-09-21T11:36:10+02:0020 Settembre 2023|Diritti Sociali|

È possibile presentare richiesta entro il 23 ottobre 2023 per docenti e ATA

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024, il Patronato Inac-Cia rende nota la procedura. Il responsabile normativo dell’Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini Romolo Esposito illustra le disposizioni del Ministero dell’Istruzione in merito alle scadenze fissate per la presentazione delle domande di pensionamento per il personale docente, educativo e A.T.A., e annuncia la piena disponibilità degli uffici del Patronato Inac-Cia a supportare quanti vorranno compliare la domanda.

L’Ufficio centrale di Roma rende nota la nota licenziata dal Ministero con la quale fissa al 23 ottobre 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande di collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre 2024. “Ricordo che il 23 ottobre 2023 rappresenta esclusivamente la data per la presentazione delle istanze di dimissioni mentre, le domande di pensione, conseguenti al motivo della cessazione, dovranno essere presentate direttamente all’INPS esclusivamente in modalità on-line attraverso la procedura telematica, anche oltre tale data” spiega il responsabile normativo.


CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

La procedura Polis quest’anno avrà cinque istanze, attive contemporaneamente:

  1. Domande di cessazione ordinarie:
    1. domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024
    2. domanda di cessazione in assenza della maturazione del diritto a pensione;
    3. domanda di cessazione del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti

Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti Quota 100 maturati entro il 31 dicembre 2021 (art. 14, c. 1, DL 4/2019).

Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti Quota 102 maturati entro il 31 dicembre 2022 (art. 1, c. 87, L. 234/2021).

Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti Quota 103 da maturarsi entro il 31 dicembre 2023 (art. 1, c. 283, L. 197/2022)

Domanda di cessazione:

  • Opzione donna con riconoscimento dei requisiti al 31 dicembre 2021 (art. 16, c. 1, DL 4/2019)
  • Opzione donna con riconoscimento dei requisiti al 31 dicembre 2022 (art. 16, c. 1-bis, DL 4/2019 – art. 1, c. 292, L. 197/2022)

Qualora si presentino contemporaneamente istanze di cessazione per pensione anticipata ordinaria, per pensione quota 100 o 102 o 103 o per entrambe le tipologie di “opzione donna”, queste ultime saranno considerate in subordine all’istanza ordinaria.

Gli interessati, nella domanda di cessazione, devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio qualora sia accertata la mancanza dei requisiti necessari al pensionamento. 


CESSAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI DAL 1° SETTEMBRE 2024 

Per i dirigenti scolastici il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di cessazione è fissato al 28 febbraio 2024. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 19 settembre 2023. 

Il personale dirigente che presenti comunicazione di recesso del rapporto di lavoro oltre tale data non potrà beneficiare delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale scolastico.

Le domande devono essere inoltrate con le seguenti modalità: 

  1. I dirigenti scolastici, il personale docente, educativo ed ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line” disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare le istanze in formato cartaceo.
  2. Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio o di titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici scolastici territoriali. 
  3. Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate all’ufficio territorialmente competente in forma cartacea, al di fuori quindi della piattaforma Polis, entro il 23 ottobre 2023. 

Entro le predette scadenze dovranno essere presentate TUTTE le istanze di cessazione, trattenimento in servizio, trasformazione del rapporto di lavoro relative alle casistiche appresso indicate. 


DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 23 OTTOBRE 2023 

  • Raggiungimento limite massimo di servizio (pensione anticipata).

Si tratta del perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, da raggiungere entro il 31 dicembre 2024 senza operare alcun arrotondamento, ed utilizzando se necessario il cumulo ex legge 228/2012 come integrato e modificato dalla legge 232/2016.

  • Pensione di vecchiaia.

Si consegue a fronte di 20 anni di contributi con un’età pari a 67 anni per uomini e donne. In considerazione dell’unica finestra d’uscita coincidente con il 1° settembre, coloro che perfezioneranno i 67 anni entro il 31 agosto 2024 saranno collocati a riposo d’ufficio, mentre i soggetti che perfezioneranno i requisiti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2024, qualora vogliano cessare con il 1° settembre 2024, dovranno produrre apposita istanza di cessazione secondo la procedura esplicitata in premessa, in caso contrario la risoluzione avverrà d’ufficio al 1° settembre 2025.

  • Opzione donna – art. 16 del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, modificato dall’art. 1, c. 94 della L. 234/2021

Tale facoltà è consentita alle lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno maturato l’anzianità contributiva richiesta dalla L. 243/2004 e cioè 34 anni 11 mesi e 16 giorni (arrotondati a 35) e 58 anni di età. L’accesso alla prestazione presuppone l’opzione per il calcolo secondo il metodo contributivo.

  • Opzione donna – art. 1, c. 292 della L. 197/2022

Tale facoltà è consentita alle lavoratrici che entro il 31/12/2022 hanno maturato una anzianità contributiva pari a 35 anni e 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni).

Unitamente alla maturazione dei predetti requisiti occorre essere in una delle seguenti condizioni:

  1. assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/1992), oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  2. avere una riduzione della capacità lavorativa accertata con riconoscimento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74%;
  • Trasformazione rapporto di lavoro dal full-time in part-time e conseguimento pensione. 

Il DM 331/1997 prevede la possibilità, per chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, di trasformare il rapporto di lavoro in part-time e di ottenere la pensione senza la necessita di cessare dal servizio. L’importo della pensione sarà inversamente proporzionale alla percentuale di part-time fino al raggiungimento del 100% della retribuzione di un lavoratore a full-time di pari livello. Possono esercitare tale opzione tutti coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata, e cioè 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, sempreché non abbiano ancora compiuto 65 anni di età.

La richiesta va formulata in unica istanza in cui gli interessati devono esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio in ogni caso ovvero per la permanenza a tempo pieno qualora si verificassero cause ostative alla trasformazione del rapporto di lavoro.

  • Trattenimento in servizio. 

L’istituto del trattenimento in servizio per un biennio dopo il 65° anno di età e non oltre il 70° anno di età, è stato abrogato dal DL 90/2014. Tuttavia la disposizione abrogativa non ha inciso sulla norma che prevede il trattenimento in servizio che consente al lavoratore di perfezionare i requisiti minimi per il diritto a pensione di vecchiaia. Di conseguenza potranno restare in servizio tutti i soggetti che entro il 31 agosto 2024 compiranno 67 anni di età ma non sono in possesso, a tale data, dei prescritti 20 anni di contribuzione e non hanno presentato domanda di cessazione tramite la procedura Polis.

  • Revoca dimissioni precedentemente presentate 

Gli interessati hanno la facoltà di revocare, sempre tramite POLIS, le istanze di cessazione precedentemente inoltrate.


APPLICAZIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE SCOLASTICO (ART.72 DL 112/2008).

Con un preavviso di 6 mesi (quindi entro il 29 febbraio 2024) e con decisione motivata, l’amministrazione scolastica ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti del personale, anche con qualifica dirigenziale, che raggiunge i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 agosto 2023 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).


PENSIONE DI VECCHIAIA, PER IL PERSONALE CHE RIENTRA TRA LE CATEGORIE DI LAVORATORI DESTINATARI DELLA NORMA PER LAVORI GRAVOSI E USURANTI 

L’accesso alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della norma per gravosi e usuranti, in presenza della prevista anzianità contributiva dei 30 anni maturata entro il 31 agosto 2024, è consentita a domanda al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024.


APE SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI 

I soggetti interessati all’accesso all’APE sociale (la cui sperimentazione è stata prorogata al 31/12/2023) o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuta la certificazione dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2024.


PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL CENTRO SERVIZI del Patronato Inac più vicino a te, trovi tutti gli indirizzi qui: www.ciatoscana.eu/centroservizi