Con decreto del direttore (n. 100 del 30 settembre 2015) è stata inserita online la modulistica per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione del vino e/o mosto, relativa alla campagna vitivinicola 2015/2016. Le dichiarazioni, redatte esclusivamente attraverso il modello predisposto nel sistema informativo di Artea, (ID 9052) dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2015.
Per le domande sottoscritte in maniera cartacea l’attestazione di ricezione entro i termini sarà a cura del CAA tenutario del fascicolo aziendale, mentre per quelle firmate digitalmente la ricezione sarà posta automaticamente al termine della procedura predisposta nel sistema informativo di Artea. Le istanze inoltrate oltre tale termine saranno passibili, delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
Chi deve presentare le dichiarazioni
Dichiarazione di vendemmia – Sono tenuti alla presentazione tutti i produttori di uve da vino, sia singoli che associati, nonché i produttori di uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione nel rispetto dei limito fissati dal decreto ministeriale del 19 dicembre del 2000.
Sono esentati da tale obbligo i piccoli produttori con meno di 1000 mq. e che non commercializzano il prodotto; i soggetti la cui produzione di uva è destinata interamente ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore, oppure da una industria di trasformazione.
La dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso in cui la produzione di uve per l’annualità di riferimento sia uguale a zero.
Dichiarazione di produzione vinicola – Deve essere presentata da tutti coloro che hanno prodotto vino e/o detengono – con riferimento alle ore 00.01 del giorno 30 novembre – prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d’uva, acetifici, ecc.
Non sono obbligati alla presentazione, i soggetti individuati come esonerati nella dichiarazione di vendemmia; i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma; i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, tuttavia senza commercializzarlo.
Per ulteriori informazioni ed assistenza alla compilazione delle istanze, sarà possibile rivolgersi alle sedi territoriali della Cia.
Tratto da Dimensione Agricoltura n. 10/2015



