{"id":18862,"date":"2020-03-19T08:47:15","date_gmt":"2020-03-19T07:47:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/?p=18862"},"modified":"2020-03-22T15:35:30","modified_gmt":"2020-03-22T14:35:30","slug":"decreto-cura-italia-di-marzo-il-focus-cia-toscana-con-la-sintesi-dei-provvedimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/decreto-cura-italia-di-marzo-il-focus-cia-toscana-con-la-sintesi-dei-provvedimenti\/","title":{"rendered":"Decreto &#8220;Cura Italia&#8221; di marzo. Il focus Cia Toscana con la sintesi dei provvedimenti"},"content":{"rendered":"<h3><strong>\u00c8 stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed \u00e8 quindi entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. L&#8217;analisi di Cia Toscana<\/strong><\/h3>\n<hr \/>\n<h3><strong>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario<\/strong><\/h3>\n<p>I datori di lavoro che sospendono o riducono l\u2019attivit\u00e0 lavorativa per eventi riconducibili all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all\u2019assegno ordinario, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio e per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.<\/p>\n<p>Le procedure di richiesta sono state semplificate:<\/p>\n<ul>\n<li>non occorre effettuare nessuna comunicazione preventivamente alle rappresentanze sindacali;<\/li>\n<li>non occorre inviare le domande entro i 15 giorni dal verificarsi dell\u2019evento;<\/li>\n<li>non deve essere effettuato nessun versamento per il contributo addizionale;<\/li>\n<li>non deve essere valutato il requisito dell\u2019anzianit\u00e0 di 90 giorni di effettivo lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 necessaria l\u2019informazione, la consultazione e l\u2019esame congiunto anche per via telematica.<\/p>\n<p>L\u2019assegno ordinario \u00e8 concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell\u2019anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente pi\u00f9 di 5 dipendenti.<\/p>\n<p>Interessa anche gli impiegati e gli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali interviene la Cassa Integrazione Operai dell\u2019Agricoltura (Cisoa) con procedura semplificata.<\/p>\n<p>Su richiesta del datore di lavoro, l\u2019Inps effettuer\u00e0 il pagamento diretto della prestazione al dipendente.<\/p>\n<p>Il termine di presentazione delle domande corrisponde alla fine del 4\u00b0 mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga<\/strong><\/h3>\n<p>Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali che interessa solo i datori di lavoro che occupano pi\u00f9 di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Sono interessati anche gli operai agricoli a tempo determinato.<\/p>\n<p>Sono esclusi i datori di lavoro domestico.<\/p>\n<p>Il trattamento \u00e8 riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio e limitatamente ai dipendenti gi\u00e0 in forza alla stessa data.<br \/>\nPer i suddetti lavoratori \u00e8 assicurata la contribuzione figurativa e gli assegni familiari. Il periodo \u00e8 equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.<\/p>\n<p>Le Regioni inviano all\u2019Inps, entro 48 ore dall\u2019adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari.<br \/>\nPreviste procedure semplificate per la richiesta:<\/p>\n<ul>\n<li>non deve essere effettuato nessun versamento per il contributo addizionale;<\/li>\n<li>non deve essere valutato il requisito dell\u2019anzianit\u00e0 di 90 giorni di effettivo lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>Congedo e indennit\u00e0 per i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla gestione separata ed i lavoratori autonomi. Emergenza COVID-19<\/strong><\/h3>\n<p>Per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici, i genitori lavoratori, anche se affidatari, hanno diritto ad un periodo di congedo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni.<\/p>\n<p>I congedi sono differenziati tra lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata, i lavoratori autonomi, i pubblici.<\/p>\n<p>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, hanno diritto a fruire per i figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni. Indennit\u00e0 pari al 50% della retribuzione come determinata ai fini dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 (con eccezioni). Gli eventuali periodi di congedo parentale gi\u00e0 fruiti durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo in commento, con diritto all\u2019indennit\u00e0 e non computati n\u00e9 indennizzati a titolo di congedo parentale.<\/p>\n<p>I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata, hanno diritto a fruire per i figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo indennizzato al 50% di 1\/365 del reddito individuato per la determinazione dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0.<\/p>\n<p>I genitori lavoratori autonomi iscritti all\u2019Inps, hanno diritto a fruire per i figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo indennizzato al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera a seconda del lavoro autonomo svolto.<\/p>\n<p>La fruizione del congedo \u00e8 riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori nel limite complessivo di 15 giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.<\/p>\n<p>Il limite di et\u00e0 non si applica per i figli con disabilit\u00e0 in situazione di gravit\u00e0 accertata (art. 4, comma 1, legge 104\/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.<\/p>\n<p>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di et\u00e0 compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi scolastici, senza corresponsione di indennit\u00e0 n\u00e9 riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<\/p>\n<p>A decorrere dall&#8217;entrata in vigore del DL, in alternativa alla prestazione di cui sopra, i lavoratori beneficiari (anche di altre casse non Inps) possono scegliere un bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (libretto di famiglia), soggetto ad esaurimento.<\/p>\n<p>Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonch\u00e9 del settore sanitario privato accreditato: a decorrere dal 5 marzo (sospensione scuole), per tutto il periodo della sospensione, i genitori hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennit\u00e0 prevista per il lavoratore impiegato nel privato. Le modalit\u00e0 di fruizione e l\u2019indennit\u00e0 vengono stabilite dalla PA con la quale intercorre il rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby-sitting per l\u2019assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di et\u00e0, in alternativa al congedo, \u00e8 riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro, soggetto ad esaurimento.<\/p>\n<p>Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilit\u00e0 con connotazione di gravit\u00e0 (art. 3, comma 3, legge 104\/92), nonch\u00e9 ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorit\u00e0 sanitarie, \u00e8 equiparato al ricovero.<\/p>\n<p>I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Estensione durata permessi retribuiti (assistenza persone con disabilit\u00e0 di cui all\u2019art. 33, comma 3, legge 104\/92)<\/strong><\/h3>\n<p>Il numero di giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, \u00e8 incrementato di ulteriori complessive dodici giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il numero dei giorni a disposizione \u00e8 quindi di complessivi 15 giorni.<\/p>\n<p>Il beneficio \u00e8 riconosciuto anche al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato<\/strong><\/h3>\n<p>Il periodo trascorso in quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) dai lavoratori del settore privato, \u00e8 equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non \u00e8 computabile ai fini del periodo di comporto.<\/p>\n<p>Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilit\u00e0 grave ed ai lavoratori con certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, comma 1, legge 104\/92), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorit\u00e0 sanitarie, \u00e8 equiparato al ricovero ospedaliero. Nel certificato il medico deve riportare gli estremi del provvedimento di quarantena.<\/p>\n<p>Sono comunque validi i certificati trasmessi prima dell\u2019entrata in vigore del Decreto Legge, anche in assenza del provvedimento di quarantena. Gli oneri a carico del datore di lavoro che presenta domanda all\u2019ente previdenziale e degli Istituti connessi, sono a carico dello Stato. Stanziamento soggetto ad esaurimento.<\/p>\n<p>In caso di accertata da COVID-19, il certificato \u00e8 redatto dal medico curante nelle ordinarie modalit\u00e0 telematiche, senza necessit\u00e0 di alcun provvedimento ulteriore.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Indennit\u00e0 a lavoratori autonomi, operai agricoli, stagionali del turismo, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co)<\/strong><\/h3>\n<p>Per il mese di marzo, \u00e8 disposta l\u2019erogazione di 600 euro di indennit\u00e0 esentasse a:<\/p>\n<ul>\n<li>operai agricoli a tempo determinato non pensionati, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attivit\u00e0 di lavoro agricolo;<\/li>\n<li>lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell\u2019anno 2019 al medesimo Fondo lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro, non pensionati. Non hanno diritto all\u2019indennit\u00e0 i titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;<\/li>\n<li>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell\u2019Ago, non pensionati (coltivatori diretti\/Iap, artigiani e commercianti);<\/li>\n<li>lavoratori stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto legge, non pensionati e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto legge;<\/li>\n<li>liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio;<\/li>\n<li>titolari di rapporti cococo attivi al 23 febbraio, iscritti alla Gestione separata non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le indennit\u00e0 non sono tra esse cumulabili; non sono riconosciute ai percettori del Reddito di cittadinanza. Sono stanziate somme diversificate per ciascuna tipologia di lavoratori sopra elencata. All\u2019esaurimento dei fondi previsti, le indennit\u00e0 non verranno pi\u00f9 concesse. Non sono esplicitamente compresi i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (commercialisti, ragionieri, avvocati, ecc.) che saranno indennizzati grazie all\u2019intervento di un Fondo residuale.<\/p>\n<h3><strong>Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell\u2019anno 2020<\/strong><\/h3>\n<p>Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola \u00e8 prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al 1\u00b0 giugno.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL<\/strong><\/h3>\n<p>Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa verificatisi nel periodo 1\u00b0 gennaio\/31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni.<\/p>\n<p>Per le domande presentate oltre il termine ordinario, \u00e8 fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68\u00b0 giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Sono ampliati di 60 giorni (90 complessivi), i termini previsti per la presentazione della domanda di \u201cincentivo all\u2019autoimprenditorialit\u00e0\u201d ed i termini per l\u2019assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti in caso di rioccupazione e possesso redditi da lavoro.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale<\/strong><\/h3>\n<p>A decorrere dal 23 febbraio e sino al 1\u00b0 giugno, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall\u2019INPS e dall\u2019INAIL \u00e8 sospeso di diritto.<\/p>\n<p>Per il medesimo periodo e per le medesime materie, sono altres\u00ec sospesi i termini di prescrizione.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Disposizioni in materia di Patronati<\/strong><\/p>\n<p>Per l\u2019intero periodo in cui permane la situazione emergenziale, i patronati possono acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando la regolarizzazione dello stesso, una volta cessata l\u2019emergenza, prima della formalizzazione della relativa pratica all&#8217;Istituto previdenziale.<\/p>\n<p>I patronati possono inoltre ridurre gli orari di apertura al pubblico degli uffici, ridurre il personale presente negli uffici e diminuire l\u2019afflusso dell\u2019utenza, assicurando l\u2019apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile organizzare il lavoro in modalit\u00e0 a distanza.<\/p>\n<p>Il rendiconto dell\u2019esercizio finanziario 2019 ed i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro entro il 30 giugno (era il 31 marzo).<\/p>\n<p>Le statistiche dell\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2019, dovranno essere comunicate al Ministero del lavoro entro il 30 giugno (era il 30 aprile).<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail per datori di lavoro domestico<\/strong><\/h3>\n<p>I contributi previdenziali e assistenziali ed i premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio, sono sospesi.<\/p>\n<p>I versamenti devono essere effettuati entro il 10 giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi.<\/p>\n<p>Sono sospesi, per il periodo 23 febbraio\/30 giugno, i termini di prescrizione contributiva (5 anni). Se il decorso ha avuto inizio durante il periodo di sospensione, l&#8217;inizio stesso \u00e8 differito alla fine del periodo.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione delle misure di condizionalit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>Ferma restando l\u2019erogazione di quanto spettante, sono sospesi per due mesi dall\u2019entrata in vigore del Decreto Legge:<\/p>\n<ul>\n<li>gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza;<\/li>\n<li>le misure di condizionalit\u00e0 ed i termini previsti per i percettori di NASPI e di DIS-COLL;<\/li>\n<li>gli obblighi e termini previsti per i beneficiari di integrazioni salariali;<\/li>\n<li>gli obblighi ed adempimenti inerenti il collocamento obbligatorio di persone disabili;<\/li>\n<li>le procedure di avviamento a selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita;<\/li>\n<li>i termini per le convocazioni da parte dei centri per l\u2019impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione dell\u2019attivit\u00e0 dei Comitati centrali e periferici dell\u2019Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione<\/strong><\/h3>\n<p>Sono sospese fino al 1\u00b0 giugno le attivit\u00e0 dei Comitati centrali e periferici dell\u2019Inps.<\/p>\n<p>Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidariet\u00e0 bilaterali sono concesse dai Presidenti dei Comitati amministratori, nominati Commissari sino al 1\u00b0 giugno.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Disposizioni INAIL<\/strong><\/h3>\n<p>A decorrere dal 23 febbraio e sino al 1\u00b0 giugno, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall\u2019Inail \u00e8 sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.<\/p>\n<p>Sono sospesi per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni i termini di prescrizione, i termini di revisione della rendita su domanda del titolare o su disposizione dell\u2019Inail.<\/p>\n<p>Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, l\u2019evento viene riconosciuto quale infortunio sul lavoro.<\/p>\n<p>Le prestazioni Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell\u2019infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro.<\/p>\n<p>L\u2019evento non viene considerato ai fini della determinazione del tasso su cui il datore di lavoro \u00e8 chiamato a determinare e versare l\u2019onere assicurativo.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19<\/strong><\/h3>\n<p>Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell\u2019emergenza da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivit\u00e0 o il loro rapporto di lavoro, viene istituito il \u201cFondo per il reddito di ultima istanza\u201d. Il Fondo assicurer\u00e0 un\u2019indennit\u00e0 ai medesimi soggetti, secondo i dettati di apposito DM.<\/p>\n<p>Il Fondo interviene anche per garantire il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (non Inps).<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Mutui prima casa. Sospensione per i titolari di partita Iva<\/strong><\/h3>\n<p>Nove mesi di moratoria per il pagamento delle rate del mutuo prima casa per lavoratori autonomi e liberi professionisti. La richiesta dovr\u00e0 essere corredata da un\u2019autocertificazione con la quale l\u2019interessato attesta la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio, di oltre il 33% del fatturato realizzato nell\u2019ultimo trimestre 2019, a causa della chiusura o della restrizione della propria attivit\u00e0, in attuazione delle disposizioni adottate dalle autorit\u00e0 per l\u2019emergenza coronavirus. Non \u00e8 richiesta la certificazione Isee.<\/p>\n<p>Il 50% degli interessi maturati sulla parte residua del mutuo ed oggetto di sospensione, viene erogata all\u2019Istituto di credito dall\u2019apposito Fondo.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione rimborso prestiti per le PMI<\/strong><\/h3>\n<p>Sospeso fino al 30 settembre, il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Piccole e medie imprese (PMI) ed alle microimprese. Se la restituzione \u00e8 in forma non rateale, il 30 settembre rappresenta comunque il termine minimo.<\/p>\n<p>Sospese fino al 30 settembre le eventuali revoche per linee di credito accordate con tale caratteristica (sino a revoca), cos\u00ec come i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti.<\/p>\n<p>La sospensione \u00e8 riconosciuta in forza di un\u2019autocertificazione, con la quale l\u2019interessato attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell\u2019attivit\u00e0 in conseguenza diretta della diffusione dell\u2019epidemia da COVID-19.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Supporto alla liquidit\u00e0 delle imprese colpite dall\u2019emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia<\/strong><\/h3>\n<p>Pu\u00f2 essere richiesta la garanzia dello Stato per le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti, in favore degli istituti di credito per le le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell\u2019emergenza e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo per le PMI presso il Mediocredito Centrale.<\/p>\n<p>La garanzia \u00e8 rilasciata fino ad un massimo dell\u201980% dell\u2019esposizione assunta. Soggetto a DM.<\/p>\n<h3><strong>Rimessione nei termini per i versamenti scaduti il 16 marzo<\/strong><\/h3>\n<p>I versamenti fiscali scaduti il 16 marzo sono rinviati:<\/p>\n<ul>\n<li>a venerd\u00ec 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,<\/li>\n<li>al 31 maggio (1\u00b0 giugno) per gli altri contribuenti.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione dei versamenti 8\/31 marzo<\/strong><\/h3>\n<p>Per i contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti di IVA, addizionali Irpef, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, con scadenza dall\u20198 al 31 marzo.<\/p>\n<p>Salvo nuovo termine da stabilire in seguito, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un\u2019unica soluzione entro il 31 maggio (1 giugno) o in cinque rate mensili decorrenti dalla medesima data, senza aggravio di interessi e sanzioni.<\/p>\n<p><strong>Mutuando il pronunciamento Inps per la \u201czona rossa\u201d, si ritiene che il datore di lavoro o il committente che effettua la ritenuta della quota a carico del lavoratore, \u00e8 tenuto obbligatoriamente a versare quest\u2019ultima alle ordinarie scadenze di versamento.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione degli adempimenti fiscali 8 marzo\/31 maggio<\/strong><\/h3>\n<p>Sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza dall\u20198 marzo al 31 maggio, diversi dai versamenti e dall\u2019effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all\u2019addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.<\/p>\n<p>Rimangono fermi i termini gi\u00e0 stabiliti per i modelli 730, in particolar modo per quanto riguarda la dichiarazione precompilata. Ad esempio, le CU dovranno essere trasmesse all\u2019Amm.ne finanziaria entro il 31 marzo.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione dei versamenti ed adempimenti specifica per alcune attivit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>La sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (da lavoro dipendente ed assimilati, NO lavoro autonomo), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail e relativi adempimenti, gi\u00e0 prevista fino al 30 aprile, a prescindere dall\u2019ammontare dei ricavi e riservata alle imprese del settore turistico (agriturismo compreso), viene estesa ad altre attivit\u00e0, tra le quali: associazioni e societ\u00e0 sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono attivit\u00e0 di ristorazione (compreso agriturismo), gelateria, pasticcerie, bar e pub, ecc.<\/p>\n<p>Per le imprese che esercitano tali attivit\u00e0, la sospensione opera anche per l\u2019IVA.<\/p>\n<p>I versamenti delle somme sospese dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (1 giugno) in unica soluzione o in cinque rati mensili decorrenti dalla stessa data, senza applicazione di sanzioni ed interessi.<\/p>\n<p><strong>Mutuando il pronunciamento Inps per la \u201czona rossa\u201d, si ritiene che il datore di lavoro o il committente che effettua la ritenuta della quota a carico del lavoratore, \u00e8 tenuto obbligatoriamente a versare quest\u2019ultima alle ordinarie scadenze di versamento.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Effettuazione ritenute d\u2019acconto inerenti compensi erogati fini al 31 marzo<\/strong><\/h3>\n<p>Non sono soggetti a ritenuta d\u2019acconto i compensi erogati fino al 31 marzo a soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. L\u2019interessato (percettore) deve fornire al committente una specifica autocertificazione con la quale dichiara di rientrare nella condizione appena citata.<\/p>\n<p>Il percettore deve effettuare il versamento delle ritenute in unica soluzione entro il 31 maggio (1 giugno) o in forma rateale in cinque rate mensili con decorrenza dalla predetta data.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Premio per il lavoro svolto nella sede<\/strong><\/h3>\n<p>Premio di 100 euro esentasse per il mese di marzo ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, da rapportare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.<\/p>\n<p>Il premio viene erogato dal datore di lavoro con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile o comunque entro fine anno. Il datore di lavoro potr\u00e0 recuperare quanto erogato in compensazione con le ritenute.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Credito d\u2019imposta per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro<\/strong><\/h3>\n<p>Credito d\u2019imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un tetto di 20mila euro per ciascun beneficiario, in favore di imprenditori e lavoratori autonomi. Stanziati 50milioni di euro. Disposizioni attuative con successivo DM.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Credito d\u2019imposta per canoni di locazione<\/strong><\/h3>\n<p>Credito d\u2019imposta del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo per immobili di categoria catastale C\/1, utilizzati per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 da parte degli imprenditori.<\/p>\n<p>Non si applica alle attivit\u00e0 elencate nell\u2019Allegato 1 e 2, quali attivit\u00e0 consentite in vigenza del DPCM 11 marzo 2020.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Detrazione erogazioni liberali in denaro ed in natura per interventi di contenimento dell\u2019emergenza COVID-19<\/strong><\/h3>\n<p>Sono detraibili dall\u2019Irpef per il 30% del loro importo, nel limite massimo di 30mila euro.<\/p>\n<p>Per le imprese l\u2019erogazione liberale \u00e8 deducibile dal reddito d\u2019impresa e dall\u2019Irap (deducibilit\u00e0 nell\u2019esercizio in cui avviene il versamento).<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione dei ruoli\/carichi affidati all\u2019Agenzia delle entrate servizio riscossione, scadenti nel periodo 8 marzo\/31 maggio<\/strong><\/h3>\n<p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo 8 marzo\/31 maggio, inerenti:<\/p>\n<ul>\n<li>cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;<\/li>\n<li>avvisi di accertamento esecutivi emessi dall\u2019Agenzia delle entrate;<\/li>\n<li>avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;<\/li>\n<li>atti di accertamento esecutivi emessi dall\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli<\/li>\n<li>ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli enti locali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il versamento dovr\u00e0 essere effettuato in un\u2019unica soluzione, entro il 30 giugno.<\/p>\n<p>Entro il 31 maggio (1 giugno) dovr\u00e0 essere effettuato il versamento:<\/p>\n<ul>\n<li>della rata scaduta il 28 febbraio inerente la \u201crottamazione ter\u201d;<\/li>\n<li>la rata del \u201csaldo e stralcio\u201d in scadenza 31 marzo.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione dei termini di accertamento e delle risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica<\/strong><\/h3>\n<p>Nel periodo 8 marzo\/31 maggio, sono sospesi i termini per le attivit\u00e0 di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso tributario da parte degli enti impositori.<br \/>\nPer il medesimo periodo sono sospesi i termini per la fornitura delle risposte agli interpelli e consulenze giuridiche in ambito fiscale.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Menzione per la rinuncia alle sospensioni dei versamenti<\/strong><\/h3>\n<p>I contribuenti che decidono di effettuare i versamenti sospesi di imposte, contributi, ecc., possono chiedere una menzione sul sito del Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze, a scopo pubblicitario.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Misure per l\u2019internazionalizzazione del sistema Paese<\/strong><\/h3>\n<p>Costituito un Fondo per la promozione integrata con una dotazione di 150 milioni di euro per l\u2019anno 2020.<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo \u00e8 il potenziamento degli strumenti di promozione e di sostegno all\u2019internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Misure in favore del settore agricolo e della pesca<\/strong><\/h3>\n<p>Passa dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC. Tenuto conto dei problemi inerenti la mobilit\u00e0 personale, verranno concordate modalit\u00e0 semplificate per la presentazione delle istanze.<\/p>\n<p>Costituzione di un Fondo di 100 milioni di euro per assicurare la continuit\u00e0 aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell\u2019acquacoltura.<\/p>\n<p>Il Fondo \u00e8 destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonch\u00e9 per l\u2019arresto temporaneo dell\u2019attivit\u00e0 di pesca. I criteri e le modalit\u00e0 saranno definiti con apposito DM.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Diritto di precedenza lavoro agile<\/strong><\/h3>\n<p>Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti disabili ai sensi dell\u2019art. 3, comma 3 legge 104\/92 o che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilit\u00e0 nelle condizioni sopra citate, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile (smart working; artt. 18\/23 legge 81\/17), salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.<\/p>\n<p>\u00c8 riconosciuta la priorit\u00e0 nell\u2019accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalit\u00e0 agile, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Rimborso dei contratti di soggiorno<\/strong><\/h3>\n<p>Cos\u00ec come previsto per l\u2019acquisto di titoli di viaggio e pacchetti turistici, \u00e8 ammessa l\u2019emissione di voucher al fine di consentire l\u2019uso della prenotazione disdettata in periodi diversi.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Ulteriori misure per il settore agricolo<\/strong><\/h3>\n<p>Esteso al sesto grado (era il quarto), il grado di parentela ed affinit\u00e0 rispetto all\u2019imprenditore agricolo, delle persone che possono, occasionalmente e comunque nel limite di 90 giornate all\u2019anno, prestare attivit\u00e0 gratuita, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 agricole e connesse.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Differimento termini approvazione bilancio<\/strong><\/h3>\n<p>In deroga alle norme civilistiche, tutte le societ\u00e0 possono convocare l\u2019assemblea per l\u2019approvazione del bilancio di esercizio, entro 180 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale.<\/p>\n<p>I soci delle Spa, Srl, Sapa e societ\u00e0 cooperative, possono intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Deroga alla presenza di presidente, segretario o notaio nello stesso luogo.<\/p>\n<p>Per le Srl \u00e8 possibile esprimere il voto o il consenso mediante consultazione e risposta scritta.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone<\/strong><\/h3>\n<p>Fino al 31 ottobre \u00e8 autorizzata la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza<\/strong><\/h3>\n<p>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d\u2019ufficio, pendenti al 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile.<\/p>\n<p>Le PA sono tenute ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorit\u00e0 per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.<\/p>\n<p>Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volont\u00e0 conclusiva dell\u2019amministrazione nelle forme del \u201csilenzio significativo\u201d (silenzio assenso e silenzio rifiuto).<\/p>\n<p>I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, conservano la loro validit\u00e0 fino al 15 giugno.<\/p>\n<p>Le disposizioni di cui sopra non si applicano a stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennit\u00e0 di disoccupazione e altre indennit\u00e0 da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonch\u00e9 di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.<\/p>\n<p>I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all\u2019articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.<\/p>\n<p>L\u2019esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, \u00e8 sospesa fino al 30 giugno 2020.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Proroga della validit\u00e0 dei documenti di riconoscimento<\/strong><\/h3>\n<p>La validit\u00e0 dei documenti di riconoscimento e di identit\u00e0 scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, \u00e8 prorogata al 31 agosto. La validit\u00e0 ai fini dell\u2019espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed \u00e8 quindi entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. L&#8217;analisi di Cia Toscana  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":18863,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[280,909,174],"tags":[],"class_list":["post-18862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritti-sociali","category-emergenza-coronavirus","category-fisco-lavoro-e-impresa"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Decreto &quot;Cura Italia&quot; di marzo. 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