{"id":20130,"date":"2020-05-14T01:05:07","date_gmt":"2020-05-13T23:05:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/?p=20130"},"modified":"2020-06-15T13:21:04","modified_gmt":"2020-06-15T11:21:04","slug":"decreto-rilancio-approvato-sintesi-delle-misure-nel-provvedimento-del-consiglio-dei-ministri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/decreto-rilancio-approvato-sintesi-delle-misure-nel-provvedimento-del-consiglio-dei-ministri\/","title":{"rendered":"Decreto Rilancio approvato. Sintesi completa delle misure varate dal Consiglio dei ministri"},"content":{"rendered":"<h3>ULTIME NOVIT\u00c0,\u00a0<strong>LEGGI ANCHE:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/coronavirus-via-alle-domande-per-contributi-a-fondo-perduto-alle-aziende-agricole-verifica-sul-sito-cia-i-requisiti\/\" data-wpel-link=\"internal\">Coronavirus, via alle domande per contributi a fondo perduto alle aziende. Verifica sul sito Cia i requisiti<\/a><\/strong><\/h3>\n<hr \/>\n<h3><strong>Una prima sintesi dei provvedimenti contenuti nel decreto legge approvato mercoled\u00ec 13 maggio dal Governo<\/strong><\/h3>\n<p>Il testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (PDF): <strong><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1Egs9xx-VCOg75Lym-5tgU0ZaTU_ceVqz\/view?usp=sharing\" target=\"_blank\" rel=\"external noopener noreferrer\" data-wpel-link=\"external\">decretolegge-34-2020_decreto-rilancio.pdf<\/a><\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>A cura di <strong>Corrado Tei<\/strong> e <strong>Francesco Sassoli<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>Dopo giorni di attesa, bozze e modifiche continue, <strong>il Consiglio dei ministri del 13 maggio ha varato il testo definitivo del Decreto Rilancio<\/strong> per le prossime fasi di emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi avevamo <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/decreto-rilancio-cosa-bolle-in-pentola-i-provvedimenti-in-discussione-al-governo-bonus-congedi-reddito-di-emergenza-ecc\/\"><strong>pubblicato delle anticipazioni su alcuni temi<\/strong><\/a>; adesso \u00e8 possibile dare una prima sintesi dei provvedimenti nella versione che uscir\u00e0 in Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Stop alla rata dell&#8217;Irap<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Non \u00e8 dovuto il versamento del saldo Irap per il 2019<\/strong>, fermo restando il versamento dell\u2019acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non \u00e8 altres\u00ec dovuto il versamento della <strong>prima rata dell\u2019acconto 2020<\/strong> (40% del dovuto).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>La disposizione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro.<\/strong> Non interessa le banche e gli altri enti e societ\u00e0 finanziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/decreto-rilancio-contributo-a-fondo-perduto-alle-imprese\/\"><b>Contributo a fondo perduto alle imprese (LEGGI QUI)<\/b><\/a><\/h3>\n<h3><strong>LEGGI ANCHE:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/coronavirus-via-alle-domande-per-contributi-a-fondo-perduto-alle-aziende-agricole-verifica-sul-sito-cia-i-requisiti\/\" data-wpel-link=\"internal\">Coronavirus, via alle domande per contributi a fondo perduto alle aziende. Verifica sul sito Cia i requisiti<\/a><\/strong><\/h3>\n<hr \/>\n<h3><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/decreto-rilancio-credito-dimposta-per-i-canoni-di-locazione-degli-immobili-a-uso-non-abitativo-affitto-dazienda-e-cessione-del-credito\/\"><b>Credito d\u2019imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d\u2019azienda e cessione del credito (LEGGI QUI)<\/b><\/a><\/h3>\n<hr \/>\n<h3><strong>Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Niente sanzioni sanzioni fino al 1\u00b0 gennaio 2021 per tutti gli operatori commerciali<\/strong>, a prescindere dal volume d\u2019affari dell\u2019anno precedente, che non si sono dotati di registratore di cassa telematico o che non utilizzano il sistema disponibile sul sito dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p>La disapplicazione delle sanzioni \u00e8 condizionata alla <strong>trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell\u2019operazione<\/strong>.<\/p>\n<p>I corrispettivi giornalieri sono comunque da giustificare con il rilascio dei documenti gi\u00e0 previsti <strong>(scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura elettronica, scontrino manuale, ddt integrato con il prezzo)<\/strong>.<\/p>\n<p>I termini di liquidazione dell\u2019IVA devono comunque essere rispettati.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Riduzione degli oneri delle bollette elettriche<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Per i mesi di maggio, giugno e luglio<\/strong>, l\u2019Autorit\u00e0 di regolazione per energia reti e ambiente, dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle <strong>utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici<\/strong>. Sono interessate le voci della bolletta identificate come &#8220;trasporto e gestione del contatore&#8221; e &#8220;oneri generali di sistema&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dovr\u00e0 essere previsto:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) la riduzione delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza \u201cvirtuale\u201d fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ci\u00f2 corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/ecobonus-110-per-efficientamento-energetico-e-adeguamento-antisismico-ecco-cosa-prevede-il-decreto-rilancio\/\"><b>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (LEGGI QUI)<\/b><\/a><\/h3>\n<hr \/>\n<h3><b>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d\u2019imposta cedibile<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I contribuenti che sostengono nel 2020 e 2021 le spese per gli interventi sotto elencati, in alternativa alla detrazione fiscale prevista possono scegliere:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest&#8217;ultimo recuperer\u00e0 quanto scontato come credito d&#8217;imposta che potr\u00e0 successivamente cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) la trasformazione dell\u2019importo corrispondente in credito d&#8217;imposta, con la possibilit\u00e0 di cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Questa ultima opzione pu\u00f2 essere esercitata ma solo nel 2020, anche per le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti, ma solo nel 2020. Sono interessate le spese inerenti gli interventi di:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) recupero del patrimonio edilizio;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) efficienza energetica degli edifici;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) adozione di misure antisismiche;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) installazione di impianti solari fotovoltaici;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se le detrazioni spettanti sono trasformate in credito d\u2019imposta, possono essere usate anche in compensazione, ovviamente per le rate residue di detrazione non fruite, con la ripartizione in quote annuali cos\u00ec come sarebbe stata utilizzata la detrazione. \u00c8 esclusa la possibilit\u00e0 di richiedere il rimborso.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Congedi familiari<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il periodo di<strong> congedo con corresponsione al 50% della retribuzione \u00e8 esteso al 31 luglio<\/strong>; i giorni disponibili diventano 30. Il congedo senza retribuzione \u00e8 concesso per in nuclei familiari con figli di et\u00e0 inferiore a 16 anni.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il <strong>bonus baby sitting<\/strong> pu\u00f2 essere frazionato in pi\u00f9 bonus nel limite dii 1.200 euro complessivi. In alternativa al servizio di baby sitting, il beneficiario pu\u00f2 utilizzare il bonus per l&#8217;iscrizione dei figli ai centri estivi, servizi integrati per l&#8217;infanzia, servizi socioeducativi per la prima infanzia (quest&#8217;ultimo \u00e8 incompatibile con il bonus asili nido). Per i lavoratori del settore sanitario, medico, ecc. il bonus baby sitting passa a 2mila euro.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Permessi retribuiti<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Vengono concessi ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno.<\/strong> Vista l&#8217;interpretazione dell\u2019Inps sul medesimo argomento introdotto dal decreto legge 18\/2020, riteniamo che i 12 giorni siano cumulativi per maggio e giugno.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Modifiche in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Passa dal 30 aprile al 31 luglio<\/strong>, l\u2019equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilit\u00e0 con connotazione di gravit\u00e0 (art. 3, comma 3, legge 104\/92) e per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, comma 1, legge 104\/92).<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Bonus comulabili con l&#8217;invalidit\u00e0<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I bonus sono cumulabili con l&#8217;assegno ordinario di invalidit\u00e0 (L.222\/84).<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Condizionalit\u00e0 (Reddito di cittadinanza, Naspi, Dis.Coll., ecc.)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Sospensione di ulteriori due mesi delle condizionalit\u00e0<\/strong> ai percettori di Reddito di Cittadinanza, Naspi, DisColl, ecc., per un totale di quattro mesi.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni (dal 17 marzo), a cinque mesi. Sospese per il medesimo periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo gi\u00e0 in corso. Il datore di lavoro che nel periodo 23 febbraio\/17 marzo ha provveduto al recesso del contratto di lavoro per motivo oggettivo, pu\u00f2 revocare il recesso, a condizione che contestualmente faccia richiesta di intervento CIG.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Modifiche all\u2019articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il credito d\u2019imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene riconosciuto anche agli Enti non commerciali fino ad un massimo di 20mila euro<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Modifica dei termini di sospensione nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La validit\u00e0 del DURC \u00e8 limitata al 15 giugno.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Reddito di emergenza (REM)<\/b><\/h3>\n<h3><strong>DOMANDE ONLINE:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/reddito-di-emergenza-domande-online-tramite-il-patronato-inac-della-cia\/\">Reddito di emergenza. Domande online tramite il Patronato Inac della Cia<\/a><\/strong><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le domande devono essere presentate entro la fine di giugno ed il beneficio viene erogato in due quote. Spetta ai nuclei familiari che, cumulativamente ed al momento della domanda, rispettano i seguenti requisiti:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) il richiedente \u00e8 residente in Italia;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, \u00e8 inferiore ad una soglia pari all\u2019ammontare del REM (vedi pi\u00f9 avanti);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro, aumentati di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro; il massimale \u00e8 incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilit\u00e0 grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) un valore dell\u2019ISEE inferiore a 15mila euro.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il REM non \u00e8 compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito uno dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia (DL 18\/20). Il REM non compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda sono:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie del REM (vedi pi\u00f9 avanti);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero misure aventi finalit\u00e0 analoghe (Pensione di Cittadinanza).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per l\u2019individuazione del nucleo familiare, cos\u00ec come per la determinazione del reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 (secondo il principio di cassa) e del patrimonio mobiliare, si fa riferimento alla disciplina ISEE .<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>La quota di REM \u00e8 determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione del RDC, fino ad un massimo di 2 (800 euro)<\/strong>, ovvero fino ad un massimo di 2,1 se nel NF sono presenti componenti in condizioni di disabilit\u00e0 grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena e coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Se nel NF sono presenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza non ne tiene di conto.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Bonus &#8220;600 euro&#8221; e altri bonus a determinate categorie di lavoratori<\/b><\/h3>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Professionisti <\/b> <b>(senza cassa) e Cococo. <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Bonus <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall\u2019Inps.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Per il mese di maggio:<\/strong> i professionisti (senza cassa) possono <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">ottenere il bonus che passa a mille euro, a condizione che abbiano <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019.<br \/>\nIl reddito deve <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">essere determinato per cassa, quale differenza tra ricavi e compensi <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">effettivamente percepiti nel periodo e le spese effettivamente <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">sostenute nello stesso periodo, comprese le quote di ammortamento. <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">L&#8217;erogazione del bonus per maggio \u00e8 soggetta a domanda con <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">autocertificazione dei requisiti. Per i CoCoCo, il bonus di maggio \u00e8 <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">elevato a mille euro a condizione che abbiano cessato il rapporto di <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">collaborazione alla data di entrata in vigore del presente Decreto <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">legge. <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Indennit\u00e0 <\/b> <b>per i lavoratori autonomi (artigiani commercianti, coltivatori <\/b> <b>diretti e Iap). <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Bonus <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall\u2019Inps.<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Indennit\u00e0 <\/b> <b>per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Bonus <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall\u2019Inps. <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Per maggio il bonus passa a mille euro. La stessa indennit\u00e0 spetta <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali, <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio dello scorso anno ed il 17 <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">marzo, non titolari di pensione, n\u00e9 di rapporto di lavoro <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">dipendente, n\u00e9 di NASPI, alla data di entrata in vigore del <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">presente Decreto legge.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Indennit\u00e0 <\/b> <b>per lavoratori agricoli. <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Bonus <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">di 500 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall\u2019Inps. <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/li>\n<li><b>Bonus per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Bonus per aprile e maggio di 600 euro, erogato in modo automatico dall\u2019Inps. Viene introdotta la condizione di non titolarit\u00e0 di rapporto di lavoro dipendente o pensione alla data di entrata in vigore del Decreto legge.<br \/>\nIl bonus viene erogato per aprile e maggio anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro. Per questi ultimi sar\u00e0 necessario presentare la domanda.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Allargamento bonus 600 euro (gi\u00e0 prevista nel DL 18\/20 quale fondo residuale, <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/bonus-600-euro-un-decreto-interministeriale-lo-concede-anche-ad-altri-stagionali-intermittenti-occasionali-venditori-a-domicilio\/\">anticipata <\/a><\/b> <b><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/bonus-600-euro-un-decreto-interministeriale-lo-concede-anche-ad-altri-stagionali-intermittenti-occasionali-venditori-a-domicilio\/\">dal D.M. interministeriale del 30 aprile<\/a>). <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Bonus <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">dipendenti e autonomi che in conseguenza dell\u2019emergenza sanitaria <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivit\u00e0 o il loro <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">rapporto di lavoro e che rispettano queste caratteristiche:<\/span>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">a) <strong>lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali<\/strong> che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">b) <strong>lavoratori intermittenti<\/strong> che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">c) <strong>lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA<\/strong>, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gi\u00e0 iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">d)<strong> incaricati alle vendite a domicilio<\/strong>, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivit\u00e0 superiore ad euro 5mila e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata ma non ad altre forme previdenziali obbligatorie.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda<\/strong>, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) titolari di pensione.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I bonus sono incompatibili fino a concorrenza con il Reddito di cittadinanza. Se il potenziale beneficiario del bonus \u00e8 titolare di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello del bonus, il primo viene incrementato a concorrenza di quest\u2019ultimo .<\/span><\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE: decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto legge in commento, <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/vuoi-il-bonus-di-600-euro-del-cura-italia-stai-a-casa-ci-pensiamo-noi-alla-domanda\/\">i bonus gi\u00e0 previsti per il mese di marzo non potranno pi\u00f9 essere richiesti.<\/a><\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<h3><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/bonus-lavoratori-domestici-prenota-la-pratica-basta-unemail-e-al-momento-opportuno-il-patronato-inac-ti-ricontattera\/\"><b>Bonus per lavoratori domestici, colf e badanti (LEGGI QUI)<\/b><\/a><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Bonus di 500 euro per aprile e maggio<\/strong> ai lavoratori domestici che hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o pi\u00f9 contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il lavoratore domestico NON deve essere convivente col datore di lavoro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il bonus non \u00e8 cumulabile con gli altri bonus, con il Reddito di cittadinanza (fino a concorrenza) e con il Reddito di emergenza. Non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0 ed ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Viene erogata dall\u2019INPS in unica soluzione e previa domanda. <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/bonus-lavoratori-domestici-prenota-la-pratica-basta-unemail-e-al-momento-opportuno-il-patronato-inac-ti-ricontattera\/\"><strong>Le domande possono essere presentate tramite i <\/strong><\/a><\/span><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/bonus-lavoratori-domestici-prenota-la-pratica-basta-unemail-e-al-momento-opportuno-il-patronato-inac-ti-ricontattera\/\"><strong>Patronati.<\/strong><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Lavoro agile (smart working)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, <strong>i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore<\/strong>, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e fermi restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge 81\/2017.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3 class=\"fusion-responsive-typography-calculated\" data-fontsize=\"24\" data-lineheight=\"28.8px\"><b>Naspi e Dis.Coll. (l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione per i collaboratori, anche a progetto)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se il periodo di percezione dei due ammortizzatori sociali si interrompe tra il 1\u00b0 marzo ed il 30 aprile, vengono prorogati di due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il beneficiario non percepisca uno dei bonus gi\u00e0 previsti dal Decreto legge 18\/20 o dei nuovi qui descritti. L&#8217;importo per ciascuna mensilit\u00e0 aggiuntiva \u00e8 pari a quello dell&#8217;ultima mensilit\u00e0 della prestazione.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni previste.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Promozione del lavoro in agricoltura<\/b><\/h3>\n<p>I percettori di Cig, Cigd e Fis (Cassa integrazione ordinaria, in deroga e Fondo integrazione salariale), i percettori di Naspi e Dis.Coll. e di Reddito di cittadinanza,\u00a0<strong>possono stipulare con un datore di lavoro agricolo, contratti a termine di 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza perdita dei diritti collegati agli ammortizzatori sociali citati, nel limite di 2.000 euro.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Inail promuover\u00e0 <strong>interventi straordinari destinati alle imprese<\/strong>, anche individuali, iscritte al RI o all\u2019Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali <strong>per l\u2019acquisto di:<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) apparecchiature e attrezzature per l\u2019isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) apparecchiature per l\u2019isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>L\u2019importo massimo concedibile \u00e8 pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con pi\u00f9 di 50 dipendenti.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. <strong>\u00c8 revocato il <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/coronavirus-inail-rimanda-tuttele-fasi-del-bando-isi-nuovo-calendario-entro-il-31-maggio\/\">bando di finanziamento ISI 2019<\/a>. L\u2019attuazione di quanto sopra avverr\u00e0 con Bando di Invitalia.<\/strong><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Emersione di rapporti di lavoro (manodopera agricoltura, colf, badanti)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I datori di lavoro italiani o cittadini Ue ed i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell\u20198 marzo 2020.<\/strong> In alternativa, devono aver soggiornato in Italia prima della suddetta data, comprovato con la dichiarazione di presenza resa alle autorit\u00e0 frontaliere o al questore della provincia in cui si trova,<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">entro otto giorni dall&#8217;ingresso. In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall\u20198 marzo 2020.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per le medesime finalit\u00e0, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>I richiedenti devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell\u20198 marzo 2020<\/strong>, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data e devono aver svolto attivit\u00e0 di lavoro, nei settori dell\u2019agricoltura, pesca, assistenza alla persona, lavoro domestico (vedi elenco dettagliato qui sotto), antecedentemente al 31 ottobre 2019. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato in alternativa alla documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa nei settori qui sotto riportati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Settori di attivit\u00e0 interessati:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivit\u00e0 connesse;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorch\u00e8 non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l\u2019autosufficienza;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>La richiesta deve riportare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.<\/strong> La richiesta deve essere presentata dal 1\u00b0 giugno al 15 luglio secondo modalit\u00e0 che verranno emanate entro 10 giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto Legge, con apposito decreto ministeriale, presso:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) l\u2019INPS, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato UE;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) lo Sportello unico per l\u2019immigrazione per i lavoratori stranieri;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il decreto stabilir\u00e0 i limiti di reddito richiesti al datore di lavoro per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l\u2019attivit\u00e0 lavorativa sopra citata, la procedura. In attesa di definizione della richiesta, \u00e8 consentito lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/span><\/p>\n<p><strong>Nell\u2019ipotesi di lavoratore straniero sprovvisto fin dall\u2019origine di permesso di soggiorno, l\u2019attivit\u00e0 di lavoro pu\u00f2 essere svolta esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato la richiesta.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per la presentazione della richiesta \u00e8 previsto il pagamento di un contributo forfettario di 400 euro per ogni lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno; di 160 euro per il lavoratore con permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre 2019. Il datore di lavoro sar\u00e0 tenuto al pagamento di un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con specifico decreto. Sono previste cause di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, in caso di condanne negli ultimi cinque anni del datore di lavoro, per reati connessi al favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ecc.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Costituisce causa di rigetto la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l\u2019immigrazione, la mancata assunzione del lavoratore. Non sono ammessi alle procedure in commento i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l&#8217;Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultano condannati per i delitti contro la libert\u00e0 personale, reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina, ecc., che siano considerati una minaccia per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore,<\/strong> rispettivamente per l\u2019impiego di lavoratori per i quali \u00e8 stata presentata la dichiarazione di emersione, per l\u2019ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Verificata l&#8217;ammissibilit\u00e0 della richiesta ed acquisito il parere della questura e dell\u2019Ispettorato del lavoro, lo Sportello unico per l\u2019immigrazione convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l&#8217;archiviazione del procedimento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">All\u2019atto della presentazione della richiesta, \u00e8 consegnata un\u2019attestazione che consente all\u2019interessato di soggiornare nel territorio italiano fino ad eventuale comunicazione dell\u2019Autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivit\u00e0 di cui sopra, di presentare l\u2019eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di iscriversi nel registro dei disoccupati presso il Centro per l\u2019impiego.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Credito d\u2019imposta per l\u2019adeguamento degli ambienti di lavoro<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Credito d\u2019imposta ai soggetti esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed agli Enti non commerciali, pari all\u201980 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80mila euro, sostenute nel 2020, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l\u2019acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. \u00c8 cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni. \u00c8 utilizzabile in 10 anni in compensazione ed \u00e8 cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vengono definitivamente soppresse le \u201cclausole di salvaguardia\u201d che prevedono dal prossimo gennaio le automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e di accisa su taluni carburanti.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Iva, Inps, ecc.)<\/b><\/h3>\n<p><strong>Proroga al 16 settembre (era il 30 giugno) del termine di ripresa dei versamenti gi\u00e0 sospesi di aprile e maggio in favore dei soggetti esercenti attivit\u00e0 di impresa, lavoro autonomo ed Enti non commerciali, con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La proroga interessa i medesimi soggetti che per\u00f2 hanno subito una riduzione del 50% del fatturato e nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro. Interessa altres\u00ec i soggetti che hanno intrapreso una delle precedenti attivit\u00e0 successivamente al 31 marzo 2019. Sono sospesi i versamenti:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all\u2019addizionale regionale e comunale;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) Iva;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>In alternativa al versamento in unica soluzione si dispone il versamento in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima ha scadenza il 16 settembre.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I soggetti che nel 2019 non hanno avuto ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e che hanno percepito ricavi e compensi tra il 17 marzo ed il 31 maggio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, e che su opzione non hanno fatto assoggettare a ritenuta d&#8217;acconto gli stessi ricavi o compensi, dovranno versare le medesime ritenute alle stesse scadenze sopra riportate (era il 31 luglio).<\/span><\/p>\n<p><strong>La stessa scadenza (era il 31 maggio), modalit\u00e0 e competenze, si applica anche alle attivit\u00e0 particolarmente colpite dall\u2019emergenza sanitaria (vedi agriturismo), per i termini relativi a:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) versamenti delle ritenute alla fonte;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria, i cui termini ordinari sono compresi dal 2 marzo al 30 aprile;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) i termini dei versamenti relativi all&#8217;Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Proroga al 16 settembre dei versamenti sospesi per il periodo 8\/31 marzo, per i soggetti esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, relativi a:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) ritenute alla fonte e trattenute relative all&#8217;addizionale regionale e comunale quali sostituti d&#8217;imposta;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) IVA;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi Inail.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Resta ferma la scadenza del 30 giugno per gli adempimenti<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Salvaguardia del Bonus Renzi e bonus sostitutivo di 100 euro<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il bonus di 80 euro, meglio conosciuto come \u201cBonus Renzi\u201d ed il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituir\u00e0 dal primo luglio, destinati ai lavoratori dipendenti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell&#8217;anno 2020 a causa dell\u2019emergenza sanitaria. Il datore di lavoro riconosce i benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle diverse misure di sostegno al lavoro (Cig, Cigd, Fis, ecc.).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per la determinazione dell\u2019importo spettante, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, il datore di lavoro deve prendere la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell&#8217;emergenza sanitaria. Quanto spettante deve essere erogato al lavoratore a partire dalla prima retribuzione utile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Credito d\u2019imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Credito d\u2019imposta del 60% delle spese sostenute dalle persone fisiche esercenti arti e professioni, e dagli Enti non commerciali, fino all\u2019importo massimo di 60mila euro, per:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attivit\u00e0 lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell\u2019ambito di tali attivit\u00e0;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) acquisto e all\u2019installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il credito d\u2019imposta potr\u00e0 essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta 2020, ovvero in compensazione con modello F24, fin dal giorno successivo a quello di riconoscimento e senza alcun limite. Il credito d&#8217;imposta \u00e8 esentasse e potr\u00e0 essere richiesto successivamente all\u2019emanazione di un provvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente Decreto legge.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Proroga della rideterminazione del costo d\u2019acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Viene riproposta la possibilit\u00e0 di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Il possesso dei citati beni \u00e8 fissato al 1\u00b0 luglio 2020. Il versamento dell\u2019imposta sostitutiva dell\u201911% pu\u00f2 essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sull\u2019importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vengono uniformati al 31 luglio i termini per l\u2019approvazione degli atti deliberativi dei comuni in materia di TARI e IMU.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Lotteria degli scontrini<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il termine a partire dal quale decorre la \u201clotteria degli scontrini\u201d viene prorogato al 1\u00b0 gennaio 2021.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell\u2019Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La predisposizione della Dichiarazione annuale Iva, dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, viene prorogata alle operazioni effettuate dal primo gennaio 2021.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell\u2019imposta di bollo sulle fatture elettroniche<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Proroga al primo gennaio 2021 della procedura di determinazione dell\u2019Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche contenenti operazioni soggette, da parte dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vengono rimessi nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l\u20198 marzo e il giorno antecedente l\u2019entrata in vigore del Decreto legge, anche per le rateazioni in corso. Sono interessate le somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo sulle dichiarazioni dei redditi, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600\/73 ed IVA, di cui all\u2019art. 54-bis del DPR n. 633\/72, i versamenti inerenti la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Sono contestualmente sospesi gli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l\u2019entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020. I versamenti di quanto complessivamente sopra riportato dovranno essere effettuati in un\u2019unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (16 settembre)<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Sospensione della compensazione tra credito d\u2019imposta e debito iscritto a ruolo<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per l\u2019anno in corso, in occasione del rimborso dei crediti fiscali, non si applica la compensazione tra il credito ed il debito iscritto a ruolo.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b> Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dall\u2019anno in corso, il limite di 700mila euro per la compensazione dei crediti erariali viene elevato ad un milione di euro.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale (ISA)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per gli anni d\u2019imposta 2020 e 2021 verranno introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all\u2019emergenza sanitaria, anche attraverso l\u2019individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall\u2019applicazione degli stessi ISA. L\u2019approvazione di nuovi ISA \u00e8 spostata al 31 marzo, per l\u2019integrazione degli ISA gi\u00e0 approvati, al 30 aprile dell\u2019anno successivo a quello di applicazione.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d\u2019imposta<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prorogati al 16 settembre i termini di versamento i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio, delle somme dovute a seguito di:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) atti di accertamento con adesione;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) accordo conciliativo;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) accordo di mediazione;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita dei fabbricati caduti in successione ereditaria, atti di compravendita;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">f) atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell\u2019imposta di registro, dell&#8217;imposta sulle successioni e dell\u2019imposta sulle donazioni, dell\u2019imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell\u2019imposta sulle assicurazioni.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado presso le Commissioni tributarie per gli atti di cui ai punti precedenti e degli atti di irrogazione delle sanzioni per l\u2019Imposta di registro, successioni e donazioni definibili in forma agevolata (riduzione ad un terzo), per le agevolazioni fiscali \u201cprima casa\u201d, per le agevolazioni fiscali \u201cex Piccola Propriet\u00e0 Contadina\u201d, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Identica proroga per le somme dovute nello stesso intervallo temporale di cui sopra, per le rate relative all\u2019acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori (processi verbali di constatazione, accertamenti, rettifica, liquidazioni, recupero, inviti al contraddittorio, liti pendenti). I versamenti, senza applicazione di ulteriori interessi, dovranno essere effettuati in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovr\u00e0 essere versata entro il 16 settembre.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Modalit\u00e0 di ripetizione dell\u2019indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il lavoratore o il pensionato che ha dovuto restituire al sostituto d\u2019imposta somme indebitamente erogate, dovr\u00e0 restituirle al netto della ritenuta operata al momento dell\u2019erogazione delle stesse, fermo restando la restituzione al lordo della ritenuta nel caso in cui la stessa non sia stata applicata. Al sostituto d\u2019imposta che ha versato all\u2019Erario la ritenuta e che abbia avuto in restituzione le somme al netto della stessa, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo. Il credito d\u2019imposta rileva ai fini della determinazione del reddito. Il sostituto d\u2019imposta dovr\u00e0 dare evidenza nella Certificazione Unica rilasciata al sostituito. La disposizione si applica alle somme restituite dal 1\u00b0 gennaio 2020 e non ha effetti retroattivi.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l\u2019esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza\/autorizzazione amministrativa all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\/iscrizione ad albi e ordini professionali<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Differita dal 31 maggio al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione dei termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori, anche quelli inerenti la notifica e l\u2019esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell\u2019autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0. Differiti alla predetta data anche i provvedimenti di sospensione dell\u2019iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi), ai quali sono state contestate pi\u00f9 violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi. Il differimento non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l\u2019entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle violazioni connesse agli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Sospensioni dei pignoramenti dell\u2019Agente della riscossione su stipendi e pensioni<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sono sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto legge dall\u2019Agente della riscossione ed aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennit\u00e0 relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonch\u00e9 a titolo di pensione, di indennit\u00e0 che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data le predette somme non sono sottoposte al \u201cvincolo di indisponibilit\u00e0\u201d ed il terzo pignorato (datore di lavoro, istituto pensionistico, ecc.), le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell\u2019esecuzione.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sospensione delle verifiche preventive della Pubblica amministrazione per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi<\/strong><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nel periodo 8 marzo\/31 maggio le diverse articolazioni della Pubblica amministrazione non applicano la sospensione dei pagamenti di importi superiori a 5mila euro, ai soggetti a cui risultano pendenti cartelle di pagamento almeno di pari importo o superiori. La sospensione ha efficacia anche per le verifiche gi\u00e0 effettuate alla data di entrata in vigore del Decreto anche per periodi precedenti, per le quali l\u2019Agente della riscossione non ha notificato l\u2019ordine di versamento previsto. I soggetti pubblici dovranno comunque procedere al pagamento del beneficiario.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Proroga del periodo di sospensione delle attivit\u00e0 dell&#8217;agente della riscossione<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Differito dal 31 maggio al 31 agosto il termine finale della sospensione per il versamento delle cartelle di pagamento, tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo 8 marzo\/31 maggio, compresi gli avvisi di accertamento e di addebito con titolo esecutivo, emessi rispettivamente dall\u2019Agenzia delle entrate e dall\u2019Inps. Per i piani di dilazione in essere all\u20198 marzo ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall\u2019agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza, si determinano in caso di mancato pagamento di 10, anzich\u00e9 5, rate. Il termine di pagamento delle rate della \u201crottamazione-ter\u201d e del \u201csaldo e stralcio\u201d in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo e di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell\u2019anno in corso, pu\u00f2 essere effettuato entro il 10 dicembre. Non si applica la \u201ctolleranza\u201d di cinque giorni. Viene rimossa la preclusione alla concessione di ulteriori piani di dilazione per chi non ha poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attivit\u00e0 economiche e sociali<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre, sono emessi entro il 31 dicembre e sono notificati nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilit\u00e0 e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Differiti al 2021 le comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalit\u00e0 massive entro il 31 dicembre 2020. Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio 2021 e la data di notifica dell&#8217;atto. Disposizione soggetta a provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate, da emettere entro 60 giorni.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Cumulabilit\u00e0 della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell\u2019ambito del procedimento di accertamento con adesione<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione \u201cper un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell&#8217;istanza\u201d ordinariamente prevista, sia la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dal Dl 18\/20.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La platea dei contribuenti che per dichiarare i redditi al fisco possono utilizzare il modello 730, si allarga ai dipendenti con\/senza sostituto di imposta al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Anche in presenza di un sostituto d\u2019imposta (datore di lavoro ente pensionistico, ecc.), il contribuente pu\u00f2 richiedere, presentando il modello 730, il rimborso direttamente all\u2019Amministrazione finanziaria o provvedere al versamento delle imposte utilizzando il mod. F24. Il rimborso verr\u00e0 effettuato successivamente al 30 settembre, termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Misure per le occupazioni realizzate dalle imprese di pubblico esercizio<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Fino al 31 ottobre (salvo proroga legata all\u2019emergenza sanitaria), sono escluse dal presupposto della TOSAP e del COSAP le maggiori superfici necessarie a garantire le regole del distanziamento sociale. Gli esercenti attivit\u00e0 di somministrazione alimenti e bevande sono esonerati dall\u2019obbligo di richiedere l\u2019autorizzazione culturale e del paesaggio per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture facilmente amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purch\u00e9 funzionali alle attivit\u00e0 in questione. Rimane ferma la necessit\u00e0 di richiedere la concessione e l\u2019autorizzazione per l\u2019utilizzazione delle suddette superfici.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/agriturismo-come-funziona-il-bonus-vacanze-per-le-famiglie-previsto-dal-decreto-rilancio\/\"><b>Bonus vacanze per famiglie. Come funziona (LEGGI QUI)<\/b><\/a><\/h3>\n<hr \/>\n<h3><b>Esenzioni dall\u2019Imu per il settore turistico<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sono esentati dalla prima rata IMU 2020 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli immobili rientranti nella categoria catastale D\/2 e gli immobili destinati ad agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della giovent\u00f9, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, <\/span><b>a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivit\u00e0 ivi esercitate.<\/b><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Semplificazione degli adempimenti in materia di imposta di soggiorno<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il gestore della struttura ricettiva (compresi i locali concessi in \u201caffitto breve\u201d) \u00e8 responsabile del pagamento dell\u2019imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonch\u00e9 degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. L\u2019omesso, ritardato o parziale versamento dell\u2019imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, sono sanzionati.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Sostegno delle imprese di pubblico esercizio<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sono esonerati dal primo maggio fino al 31 ottobre dal pagamento della tassa e del canone per l\u2019occupazione di spazi ed aree pubbliche, le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.) titolari di concessioni o autorizzazioni per l\u2019uso di suolo pubblico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le domande di nuove concessioni per l\u2019occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gi\u00e0 concesse, entro gli stessi termini di cui sopra, sono presentate mediante istanza all\u2019ufficio competente dell\u2019Ente locale, con allegata la sola planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Fino alla predetta data, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purch\u00e9 funzionali all\u2019attivit\u00e0 di ristorazione, non \u00e8 subordinata all\u2019\u2019autorizzazione \u201ccultura e paesaggio\u201d. Sono disapplicati i termini per la rimozione delle strutture in commento.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Ulteriori disposizione di sospensione di termini ed adempimenti<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali; della trasmissione in via telematica all&#8217;Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonch\u00e9 da parte degli Enti non commerciali per determinate attivit\u00e0, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sono sospesi gli adempimenti, tra gli altri, dei patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attivit\u00e0 istituzionali; delle associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonch\u00e9 le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attivit\u00e0 istituzionali proprie di queste ultime.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Disposizioni di interesse particolare del settore agricolo<\/b><b><\/b><\/h3>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Nel breve periodo sar\u00e0 definito un codice Ateco che rappresenti, nell\u2019ambito agricolo, le nuove pratiche colturali fuori suolo (<strong>coltivazioni idroponica e acquaponica<\/strong>), per le quali \u00e8 necessaria valorizzazione e promozione.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Con effetto retroattivo per i giudizi non definiti, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Coltivatore diretto (vendita di fondo rustico confinante)<\/strong>, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi (era tre mesi), decorrenti dal trentesimo giorno dall&#8217;avvenuta notifica da parte del proprietario, fatta salva diversa pattuizione tra le parti.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Al fine di favorire l\u2019emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate<\/strong>, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un\u2019imposta sostituiva dell\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10%. Soggetto a Decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto Rilancio.<\/span><b><\/b><\/li>\n<li>Per le imprese situate nelle zone montane, <strong>l\u2019impegno di lavoro di persone, a prescindere dal rapporto di parentela ed affinit\u00e0, a titolo completamente gratuito, si applica non oltre il 31 luglio<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><b>Fondo di garanzia per l&#8217;accesso all&#8217;anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al fine di favorire la tempestiva disponibilit\u00e0 di reddito da parte dei lavoratori collocati in CIG e CIGD, gli istituti di credito potranno concedere un\u2019anticipazione del trattamento di integrazione salariale anche in deroga, tramite apertura di credito su conto corrente. Modalit\u00e0 ed importi verranno stabiliti da apposito Decreto ministeriale<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (Cassa integrazione ordinaria-CIGO e Cassa integrazione salariale operai agricoli-CISOA)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La CIGO causa emergenza da Covid 19, pu\u00f2 avere una durata massima di 9 settimane fruibili per il periodo 23 febbraio\/31 agosto, incrementate di ulteriori 5 settimane nello stesso periodo, a condizione che i datori di lavoro abbiano esaurito le prime 9 settimane disponibili. Sono previste ulteriori 4 settimane da fruire nel periodo 1\u00b0 settembre\/31 ottobre ma condizionate alla disponibilit\u00e0 di fondi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Per i settori turismo, fiere, congressi e spettacolo<\/strong>, le 4 settimane appena sopra riportate sono fruibili anche per periodi precedenti il 1\u00b0 settembre 2020. Ai beneficiari spetta l\u2019assegno per il nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. La richiesta di intervento deve essere preceduta dall\u2019informazione, la consultazione e l\u2019esame congiunto, svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello di comunicazione preventiva.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione\/riduzione dell\u2019attivit\u00e0.<\/strong> Qualora la domanda venga presentata dopo il suddetto termine, il trattamento di integrazione salariale non potr\u00e0 aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il 31 maggio \u00e8 il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione\/riduzione dell\u2019attivit\u00e0, che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio\/30 aprile.<\/strong> Il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) riconducibile all\u2019emergenza da COVID-19, \u00e8 concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per un periodo massimo di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre e comunque con termine del periodo il 31 dicembre 2020 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dall\u2019INPS territorialmente competente. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio\/30 aprile, \u00e8 il 31 maggio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I lavoratori dipendenti di aziende agricola ai quali non si applica la CISOA, possono beneficiare della Cassa integrazione salariale in deroga. I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, alla data del 25 marzo (era il 23 febbraio).<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gi\u00e0 in Cassa integrazione straordinaria<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A condizione che siano interamente fruite le prime 9 settimane concesse per il periodo 23febbraio\/31 agosto, i datori di lavoro possono richiedere ulteriori 5 settimane per il medesimo periodo. Sono previste ulteriori 4 settimane da fruire nel periodo 1\u00b0 settembre\/31 ottobre ma condizionate alla disponibilit\u00e0 di fondi<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Modifiche in materia di Cassa integrazione in deroga (CIGD)<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pu\u00f2 avere una durata massima di 9 settimane fruibili per il periodo 23 febbraio\/31 agosto, incrementate di ulteriori 5 settimane nello stesso periodo (richieste ed autorizzate dall\u2019Inps, vedi pi\u00f9 avanti art. 73-ter), per i datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 altres\u00ec riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane per il periodo 1\u00b0 settembre\/31 ottobre, richiesto e gestito direttamente dall\u2019Inps. L&#8217;accordo in sede sindacale \u00e8 necessario, verificato il numero di dipendenti, anche per le aziende che hanno chiuso l\u2019attivit\u00e0 in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all&#8217;emergenza sanitaria.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il datore di lavoro \u00e8 obbligato ad inviare all&#8217;Inps i dati necessari per il pagamento dell&#8217;integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilit\u00e0 successiva a quella in cui \u00e8 collocato il periodo di integrazione salariale. I datori di lavoro con unit\u00e0 produttive site in pi\u00f9 regioni, possono effettuare il pagamento diretto delle integrazioni salariali spettanti, che verr\u00e0 rimborsato dall\u2019Imps o conguagliato con i contributi previdenziali dovuti.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) all\u2019Inps<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dall\u2019entrata in vigore del Decreto legge, i periodi di CIGD successivi alle prime 9 settimane riconosciute dalle regioni, vengono concessi, a domanda, dall\u2019Inps. I datori di lavoro inviano la domanda telematica all\u2019Istituto con la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Fatta salva la disponibilit\u00e0 dei fondi, l\u2019Inps provvede all&#8217;erogazione delle prestazioni richieste.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per i datori di lavoro con unit\u00e0 produttive site in pi\u00f9 regioni (il numero non \u00e8 al momento definito), il trattamento in commento pu\u00f2 essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. La domanda pu\u00f2 essere trasmessa decorsi 30 giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto legge, alla sede Inps territorialmente competente ed entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione\/riduzione dell\u2019attivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell\u2019Inps, trasmette la domanda entro il 15\u00b0 giorno dall\u2019inizio del periodo di sospensione\/riduzione dell\u2019attivit\u00e0, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l\u2019erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con modalit\u00e0 che verranno indicate dall\u2019Inps.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l\u2019Inps dispone l\u2019anticipazione di pagamento, determinata sul 40% delle ore autorizzate nell\u2019intero periodo. Il conguaglio con quanto effettivamente spettante al lavoratore avverr\u00e0 al completamento dei dati necessari da parte del datore di lavoro. L\u2019invio dei dati dovr\u00e0 avvenire entro 30 giorni dell\u2019erogazione dell\u2019anticipo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per i periodi di sospensione\/riduzione dell\u2019attivit\u00e0 che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio\/30 aprile \u00e8 gi\u00e0 autorizzate dalle regioni, i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto comunicano all\u2019Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, entro 15 giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto legge. Il trattamento di anticipazione \u00e8 corrisposto ai soli dipendenti in forza al 25 marzo.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria ed assegno ordinario<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A decorrere dal trentesimo giorno successivo all\u2019entrata in vigore del Decreto legge, le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto ordinario ed assegno ordinario, sono disciplinate come riportato nel testo che precede.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al fine di favorire la tempestiva disponibilit\u00e0 di reddito da parte dei lavoratori in Cassa integrazione ordinaria e Cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro che non anticipano (o non possono anticipare) i relativi trattamenti, possono (devono) fare richiesta di pagamento diretto all\u2019Inps della prestazione, trasmettendo all\u2019Inps la relativa domanda entro il giorno 15 del mese di inizio del periodo di sospensione\/riduzione dell\u2019attivit\u00e0. Nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio e la data di entrata in vigore del Decreto legge, entro 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito all\u2019autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilit\u00e0 successiva a quella in cui \u00e8 collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all\u2019Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni. L\u2019Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso. Per le domande riferite a periodi di sospensione\/riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio\/30 aprile, gi\u00e0 autorizzate dalle regioni, i datori di lavoro se non hanno gi\u00e0 provveduto, comunicano all\u2019Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, entro 15 giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto legge.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Fondo emergenziale a tutela delle filiere agricole in crisi<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, viene istituito dal Decreto Rilancio, il \u201cFondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi\u201d, con una dotazione di 450 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, finalizzato all\u2019attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell\u2019acquacoltura.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Entro venti giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definir\u00e0 i criteri e le modalit\u00e0 di attuazione del Fondo.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Aiuto all&#8217;ammasso privato<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per fronteggiare la grave crisi che ha investito il settore zootecnico a causa dell\u2019emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel bilancio del Ministero delle politiche agricole ha istituito un Fondo con una dotazione di 45 milioni di euro da destinare alla concessione di aiuti all\u2019ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019aiuto, determinato in ragione delle spese fisse di ammasso e di ogni giorno di immagazzinamento per tonnellata di prodotto, per un periodo minimo di 60 e massimo di 180 giorni, \u00e8 concesso per latte prodotto in Italia e derivati da latte prodotto in Italia nel periodo emergenziale, a condizione che lo stesso sia liquidato all\u2019impresa agricola nel rispetto nella normativa sulle pratiche sleali.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il Fondo pu\u00f2 essere utilizzato anche per la concessione di un aiuto all\u2019ammasso privato di carne bovina e suina.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Misure a favore della filiera dell\u2019agrumicoltura e dell\u2019allevamento ovino<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il fondo previsto dalla legge di bilancio 2017, finalizzato ad incentivare l&#8217;aggregazione, gli accordi di filiera, l&#8217;internazionalizzazione, la competitivit\u00e0 e la produzione di qualit\u00e0, \u00e8 incrementato dal Decreto Rilancio di 5 milioni di euro, allo scopo di coprire in maniera totale o parziale i costi sostenuti per istruttorie, pratiche bancarie e interessi dovuti su mutui, prestiti o altri strumenti finanziari bancari contratti dalle imprese entro la data di presentazione della domanda di aiuto.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/decreto-rilancio-settore-vitivinicolo-contenimento-produzione-e-miglioramento-della-qualita\/\"><b>Settore vitivinicolo. Contenimento produzione e miglioramento della qualit\u00e0<\/b><\/a><\/h3>\n<hr \/>\n<h3><b>Anticipo PAC al 70%<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In relazione all\u2019aggravamento della situazione di crisi economica determinata dall\u2019emergenza da Covid-19, viene disposto che Per l&#8217;anno 2020, l&#8217;anticipazione di cui al presente articolo \u00e8 concessa in misura pari al 70 per cento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La disposizione, dunque, intende uniformare \u2013 per l\u2019anno 2020 \u2013 la misura dell\u2019anticipazione prevista, allo scopo di rendere possibile, a salvaguardia delle aziende agricole che non si siano avvalse della facolt\u00e0 di presentare la domanda semplificata ed abbiano invece presentato l\u2019ordinaria domanda nell\u2019ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune (Pac) per l\u2019annualit\u00e0 2020, l\u2019accesso all\u2019anticipazione innalzata dal 50 al 70 per cento del valore della domanda.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Fondo emergenza alimentare incrementato di 250 milioni<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"> Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l&#8217;emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all&#8217;articolo 58, comma 1, a favore delle persone indigenti, \u00e8 incrementato di 250 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunit\u00e0 urbane in virt\u00f9 della chiusura delle aste per l&#8217;emergenza coronavirus e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Rifinanziamento fondo Ismea<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il Decreto Rilancio prevede il rifinanziamento di alcuni fondi (come il fondo garanzie Sace o il Fondo di garanzia per la prima casa). Nel provvedimento sono assegnati all&#8217;Ismea ulteriori 250 milioni di euro per l&#8217;anno 2020.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all\u2019articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Per maggiori informazioni e per la predisposizione delle pratiche relative alle misure del Decreto Rilancio sar\u00e0 possibile <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/territorio\/\">rivolgersi alle sedi della Cia, del Caf Cia e del Patronato Inac sul territorio regionale<\/a>.<\/strong><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ULTIME NOVIT\u00c0,\u00a0LEGGI ANCHE:\u00a0Coronavirus, via alle domande per contributi a fondo perduto alle aziende. 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