{"id":21668,"date":"2020-09-14T10:52:39","date_gmt":"2020-09-14T08:52:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/?p=21668"},"modified":"2020-09-14T10:52:39","modified_gmt":"2020-09-14T08:52:39","slug":"reddito-di-emergenza-rem-una-ulteriore-mensilita-dal-decreto-agosto-la-circolare-inps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/reddito-di-emergenza-rem-una-ulteriore-mensilita-dal-decreto-agosto-la-circolare-inps\/","title":{"rendered":"Reddito di emergenza REM. Una ulteriore mensilit\u00e0 dal Decreto Agosto, la circolare Inps"},"content":{"rendered":"<h3><strong>I requisiti per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilit\u00e0 di Reddito di Emergenza, ai sensi dell\u2019articolo 23 del decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104<\/strong><\/h3>\n<p>Il Reddito di emergenza (Rem), istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, \u00e8 una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficolt\u00e0 economica causata dall\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all\u2019articolo 82 del decreto stesso.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, fermo restando quanto gi\u00e0 eventualmente erogato ai sensi dell\u2019articolo 82 del citato decreto-legge n. 34\/2020 <strong>il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilit\u00e0 di Rem che verr\u00e0 erogata ai nuclei familiari \u2013 in possesso dei requisiti di legge \u2013 che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall\u2019avere gi\u00e0 richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio<\/strong> previsto dall\u2019articolo 82 del decreto-legge n. 34\/2020.<\/p>\n<p>L&#8217;11 settembre scorso l&#8217;Inps, con la circolare n. 102, il cui contenuto \u00e8 stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, <strong>ha illustrato i nuovi aspetti normativi della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonch\u00e9 requisiti per l\u2019accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.<\/strong><\/p>\n<p>Resta fermo, per quanto non previsto dalla presente circolare, quanto illustrato con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Termini e modalit\u00e0 di presentazione delle domande di Rem<\/strong><\/h3>\n<p>Ai sensi dell\u2019articolo 23, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104\/2020 e dell\u2019articolo 82, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34\/2020, il Rem pu\u00f2 essere richiesto all\u2019Inps, esclusivamente on line, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali:<\/p>\n<ul>\n<li>il sito internet dell\u2019Inps (<strong><a href=\"https:\/\/www.inps.it\/\">www.inps.it<\/a><\/strong>), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identit\u00e0 Elettronica;<\/li>\n<li>gli istituti di <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/territorio\/\"><strong>patronato<\/strong><\/a> di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;<\/li>\n<li>i <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/territorio\/\"><strong>centri di assistenza fiscale<\/strong><\/a> di cui all\u2019articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l\u2019Inps.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La domanda \u00e8 presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, definito ai sensi dell\u2019articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.<\/p>\n<p><strong>Di seguito il testo della <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/inps_circolare102_20200911.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circolare n. 102 dell&#8217;11 settembre 2020<\/a>:<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>I requisiti<\/strong><\/h3>\n<p>Ai fini della concessione della mensilit\u00e0 del Rem, l\u2019articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104\/2020 sancisce che il beneficio verr\u00e0 corrisposto ai nuclei che abbiano avuto un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una soglia pari all\u2019ammontare di cui all\u2019articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34\/2020.<\/p>\n<p>Inoltre, il successivo comma 4 dello stesso articolo 23 prevede che, per quanto non previsto dal medesimo articolo, trova applicazione la disciplina di cui all\u2019articolo 82 del decreto-legge n. 34\/2020, ove compatibile.<\/p>\n<p>Pertanto, in base a quanto previsto dalle norme citate, l\u2019ulteriore mensilit\u00e0 di Rem \u00e8 riconosciuta ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi.<\/p>\n<p>Si ricorda che, come gi\u00e0 avvenuto per le domande presentate ai sensi dell\u2019articolo 82 del decreto-legge n. 34\/2020, le dichiarazioni di responsabilit\u00e0 rese in domanda, relativamente al possesso dei requisiti e alla mancanza di situazioni di incompatibilit\u00e0, saranno oggetto di verifica, anche a campione, ai sensi dell\u2019articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.<\/p>\n<p>La non veridicit\u00e0 del contenuto delle dichiarazioni comporta la reiezione della domanda o, se la verifica \u00e8 successiva all\u2019accoglimento dell\u2019istanza, la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Individuazione dei requisiti per l\u2019accesso al beneficio. A) I requisiti di residenza. B) I requisiti economici\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p><strong>A) I requisiti di residenza. <\/strong>Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza.<\/p>\n<p><strong>B) I requisiti economici. <\/strong>I requisiti economici, individuati dall\u2019articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 104\/2020, sono relativi all\u2019intero nucleo familiare.<\/p>\n<p>Si ricorda che il nucleo \u00e8 individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell\u2019Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda del Rem, ai sensi dell\u2019articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159\/2013.<\/p>\n<p>Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non \u00e8 valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l\u2019attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.<\/p>\n<p>Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all\u2019ammontare del beneficio<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il reddito familiare \u00e8 determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all\u2019articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159\/2013 ed \u00e8 riferito al mese di maggio 2020.<\/p>\n<p>Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio \u00e8 determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di et\u00e0 maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4\/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).<\/p>\n<p>Si ricorda che tale scala di equivalenza, in parziale modifica della normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, pu\u00f2 raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilit\u00e0 grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.<\/p>\n<p>Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem.<\/p>\n<table class=\"con_bordo\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Composizione nucleo<\/strong><\/td>\n<td><strong>Scala di equivalenza<\/strong><\/td>\n<td><strong>Importo Rem<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Un adulto<\/td>\n<td>1<\/td>\n<td><strong>400 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Due adulti<\/td>\n<td>1.4<\/td>\n<td><strong>560 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Due adulti e un minorenne<\/td>\n<td>1.6<\/td>\n<td><strong>640 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Due adulti e due minorenni<\/td>\n<td>1.8<\/td>\n<td><strong>720 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tre adulti e due minorenni<\/td>\n<td>2*<\/td>\n<td><strong>800 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tre adulti e due minorenni di cui un componente \u00e8 disabile grave<\/td>\n<td>2.1**<\/td>\n<td><strong>840 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma \u00e8 abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.<\/p>\n<p>**La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma \u00e8 abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilit\u00e0 grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all\u2019anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia \u00e8 elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilit\u00e0 grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell\u2019Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159\/2013<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il patrimonio mobiliare \u00e8 definito ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159\/2013.<\/p>\n<p>Si ricorda che il possesso del predetto requisito, non rilevabile sulla DSU presentata ai fini ISEE, che si riferisce al patrimonio mobiliare familiare al 31 dicembre 2018, viene autodichiarato in fase di presentazione della domanda ed \u00e8 oggetto di successiva verifica, secondo le modalit\u00e0 descritte dal paragrafo 4 della presente circolare.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall\u2019Inps, all\u2019atto della presentazione della domanda, nell\u2019ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l\u2019ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>I requisiti di compatibilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>Per quanto concerne il regime delle incompatibilit\u00e0, stante il rinvio del comma 4 dell\u2019articolo 23 in commento alla normativa previgente, rileva quanto gi\u00e0 sancito dall\u2019articolo 82 del decreto-legge n. 34\/2020.<\/p>\n<p>Pertanto, la misura non \u00e8 compatibile, nelle modalit\u00e0 e nei limiti di seguito descritti:<\/p>\n<ul>\n<li>con le indennit\u00e0 COVID-19 di cui al seguente punto A);<\/li>\n<li>con le prestazioni pensionistiche di cui al seguente punto B);<\/li>\n<li>con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti precisati nel seguente punto C);<\/li>\n<li>con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC\/PdC) di cui al seguente punto D).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A) Le ulteriori indennit\u00e0 COVID-19. <\/strong>Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID-19 e viene erogato \u2013 in presenza di tutti i requisiti di legge \u2013 esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia gi\u00e0 usufruito delle altre indennit\u00e0 emergenziali.<\/p>\n<p>Nel dettaglio, gi\u00e0 la previgente normativa sancisce la non compatibilit\u00e0 del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennit\u00e0 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18\/2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennit\u00e0 disciplinate in attuazione dell\u2019articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennit\u00e0 di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34\/2020.<\/p>\n<p>In applicazione della stessa\u00a0<em>ratio legis<\/em>, il decreto-legge n. 104\/2020 prevede che l\u2019ulteriore quota di Rem non sia altres\u00ec compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennit\u00e0 previste agli articoli 10 e 12 del medesimo decreto-legge.<\/p>\n<p>Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per identit\u00e0 di\u00a0<em>ratio<\/em>, il beneficio in commento \u00e8 inoltre incompatibile con l\u2019indennit\u00e0 prevista dall\u2019articolo 9 del decreto-legge n. 104\/2020.<\/p>\n<p>L\u2019incompatibilit\u00e0, pertanto, riguarda le indennit\u00e0 erogate ai lavoratori danneggiati dall\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:<\/p>\n<ul>\n<li>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell\u2019AGO;<\/li>\n<li>liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;<\/li>\n<li>lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;<\/li>\n<li>lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;<\/li>\n<li>lavoratori settore agricolo;<\/li>\n<li>lavoratori dello spettacolo;<\/li>\n<li>lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;<\/li>\n<li>lavoratori intermittenti;<\/li>\n<li>lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;<\/li>\n<li>incaricati alle vendite a domicilio;<\/li>\n<li>lavoratori domestici;<\/li>\n<li>lavoratori marittimi;<\/li>\n<li>lavoratori dello sport.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>B) Le prestazioni pensionistiche. <\/strong>Come gi\u00e0 previsto dalla disciplina istitutiva del Rem, anche l\u2019ulteriore quota mensile introdotta dal decreto-legge n. 104\/2020 non \u00e8 compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0. Tale requisito \u00e8 verificato al momento della presentazione della domanda, e l\u2019incompatibilit\u00e0 \u00e8 indipendente dall\u2019importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Pertanto, il riconoscimento successivo alla domanda di Rem del diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati) non comporta incompatibilit\u00e0 alcuna, in quanto al momento della domanda di Rem la titolarit\u00e0 della pensione non sussisteva.<\/p>\n<p>Sono incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l\u2019eccezione dell\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad esempio l\u2019assegno sociale.<\/p>\n<p>Sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, diversi da quelli di cui al successivo punto d) del presente paragrafo, (ad esempio, indennit\u00e0 di accompagnamento, assegno di invalidit\u00e0 civile e assegno ordinario di invalidit\u00e0 di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222).<\/p>\n<p><strong>C) I redditi di lavoro dipendente.\u00a0<\/strong>Come previsto dalla precedente normativa, il Rem \u00e8 incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o pi\u00f9 membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo (cfr., in via esemplificativa, la tabella del paragrafo 3.1, punto B), della presente circolare).<\/p>\n<p>Laddove nel nucleo siano presenti uno o pi\u00f9 lavoratori dipendenti beneficiari di trattamento di integrazione salariale (ad esempio, cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario, etc.), la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali, che tiene conto delle voci retributive fisse.<\/p>\n<p>Ad esempio, in un nucleo composto da un adulto e un minorenne, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente per il quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o in deroga, il requisito non \u00e8 soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore \u00e8 superiore a 480 euro (soglia di compatibilit\u00e0 data dal prodotto 400*1.2).<\/p>\n<p>Ugualmente, in caso di nucleo composto da due adulti e tre minorenni, con soglia di compatibilit\u00e0 pari a 800 euro (400*2), con un solo maggiorenne lavoratore dipendente posto in cassa integrazione, il requisito non \u00e8 soddisfatto in presenza di una retribuzione teorica superiore a 800 euro.<\/p>\n<p><strong>D)\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Il Reddito e la Pensione di cittadinanza.\u00a0<\/strong>Anche per la quota di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104\/2020, permane l\u2019incompatibilit\u00e0 con la percezione, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di cittadinanza (di cui al Capo I del decreto-legge n. 4\/2019) ovvero con le misure aventi finalit\u00e0 analoghe di cui all\u2019articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Modalit\u00e0 di attuazione dei controlli di compatibilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>Si precisa che, come gi\u00e0 previsto dal richiamato articolo 82 del decreto-legge n. 34\/2020, nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del nucleo familiare) inoltri, anche a ridosso della presentazione della domanda di Rem, un\u2019altra istanza per fruire di una delle prestazioni incompatibili di cui al punto A) del precedente paragrafo 3.2., tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.<\/p>\n<p>La verifica in ordine a tutte le ipotesi di incompatibilit\u00e0 descritte nel predetto paragrafo (punti A), B), C) e D) avviene infatti \u201cnella fase conclusiva\u201d dell\u2019istruttoria della\/e domanda\/e presentata\/e dall\u2019utente e ne condiziona l\u2019accoglimento.<\/p>\n<p>Il controllo di compatibilit\u00e0, quindi, opera successivamente alla conclusione dell\u2019istruttoria sugli altri requisiti e determina l\u2019accoglimento della domanda solo se non viene rilevato un pagamento gi\u00e0 in fase di disposizione o gi\u00e0 erogato per una delle prestazioni incompatibili, cos\u00ec come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente\u00a0o di uno dei membri del proprio nucleo familiare.<\/p>\n<p><strong>Si riportano di seguito alcuni esempi.<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto riguarda la incompatibilit\u00e0 con le ulteriori indennit\u00e0 COVID-19:<\/p>\n<ul>\n<li>nucleo composto da 4 persone di cui un componente ha gi\u00e0 beneficiato dell\u2019indennit\u00e0 ai sensi all\u2019articolo 28 del decreto-legge n. 18\/2020, che presenta domanda di Rem a settembre 2020: la domanda di Rem sar\u00e0 respinta per incompatibilit\u00e0;<\/li>\n<li>nucleo composto da 3 persone che ha al suo interno un richiedente l\u2019indennit\u00e0 per i lavoratori domestici di cui all\u2019articolo 85 del decreto-legge n. 34\/2020, la cui domanda \u00e8 stata accolta: in caso di presentazione, a settembre, di domanda di Rem ai sensi dell\u2019articolo 23 del decreto-legge n. 104\/2020, quest\u2019ultima domanda viene respinta;<\/li>\n<li>nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno un richiedente l\u2019indennit\u00e0 per lavoratori stagionali del turismo di cui all\u2019articolo 9 dello stesso decreto-legge n. 104\/2020: l\u2019accoglimento e la liquidazione della domanda di Rem ostano all\u2019accoglimento della domanda di indennit\u00e0 per i lavoratori stagionali del turismo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si rammenta, in ogni caso che, come di intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, laddove uno o pi\u00f9 membri del nucleo familiare abbiano richiesto altre indennit\u00e0 COVID-19, per le quali sia stato accertato il possesso del diritto, e dalle stesse scaturisca un importo mensile superiore a quello del Rem, l\u2019Istituto provveder\u00e0 ad erogare la differenza spettante.<\/p>\n<p>Relativamente, invece, alla incompatibilit\u00e0 con i trattamenti pensionistici, si riportano i seguenti esempi:<\/p>\n<ul>\n<li>nucleo composto da 4 persone (di cui un componente \u00e8 titolare, da gennaio 2020, di una pensione di vecchiaia), che richiede, a ottobre 2020, la quota mensile di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104\/2020: la domanda di Rem sar\u00e0 respinta per incompatibilit\u00e0;<\/li>\n<li>nucleo composto da 3 persone (di cui un componente ha richiesto, a luglio 2020, una pensione di reversibilit\u00e0 la cui domanda non \u00e8 stata ancora definita), che richiede a ottobre 2020 la quota mensile di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104\/2020: la domanda di Rem sar\u00e0 accolta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In merito alla incompatibilit\u00e0 con il RdC\/PdC si riportano, infine, i seguenti esempi:<\/p>\n<ul>\n<li>nucleo composto da 3 persone, gi\u00e0 titolare di RdC correntemente in pagamento, che richiede a ottobre 2020 la quota mensile di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104\/2020: la domanda di Rem sar\u00e0 respinta per incompatibilit\u00e0;<\/li>\n<li>nucleo composto da 2 persone, che ha beneficiato di RdC dal quale \u00e8 decaduto a agosto 2020, a seguito di presentazione tardiva di DSU 2020 e conseguente verifica del mancato rispetto dei requisiti reddituali, e che richiede, a ottobre 2020, la quota mensile di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104\/2020: la domanda di Rem viene accolta.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca<\/strong><\/h3>\n<p>I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilit\u00e0, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell\u2019articolo 71 del D.P.R. n. 445\/2000. La non veridicit\u00e0 del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre, se successiva, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.<\/p>\n<p>Con particolare riferimento al requisito relativo al patrimonio mobiliare, si rappresenta che l\u2019articolo 82, comma 8, del decreto-legge n. 34\/2020, richiamato dalla nuova normativa, prevede che ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, l\u2019Inps e l\u2019Agenzia delle Entrate scambino i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell\u2019articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell\u2019articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalit\u00e0 previste ai fini ISEE.<\/p>\n<p>Si precisa, infine, che laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e\/o difformit\u00e0, l\u2019Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>La concessione del beneficio<\/strong><\/h3>\n<p>In caso di accoglimento, la quota di Rem introdotta dall\u2019articolo 23 del decreto-legge n. 104\/2020 \u00e8 erogata per una sola mensilit\u00e0, corrispondente al mese di presentazione della domanda.<\/p>\n<p>Quindi, se la domanda \u00e8 presentata entro il 30 settembre 2020, in caso di accoglimento sar\u00e0 erogata la mensilit\u00e0 di settembre, mentre, se la domanda \u00e8 presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, sar\u00e0 erogata la mensilit\u00e0 di ottobre 2020.<\/p>\n<p>Al fine di rendere noto tempestivamente l\u2019esito del procedimento, l\u2019Istituto comunica l\u2019accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e\/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l\u2019Istituto rende tempestivamente disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell\u2019istanza.<\/p>\n<p>Il beneficio \u00e8 erogato mediante bonifico bancario\/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda. Si precisa che, nelle ipotesi in cui il codice IBAN indicato in domanda non sia corretto perch\u00e9 il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verr\u00e0 pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore ricever\u00e0 un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verr\u00e0 inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all\u2019indirizzo di residenza o di domicilio. Il beneficiario potr\u00e0 recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identit\u00e0 e un documento attestante il codice fiscale.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Il calcolo del beneficio economico<\/strong><\/h3>\n<p>Ai sensi del richiamato articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34\/2020, il beneficio economico del Rem \u00e8 determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all\u2019articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4\/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26\/2019, modificata ai fini Rem. L\u2019importo del beneficio economico non pu\u00f2, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne che nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza venga maggiorata fino a 2.1, come di seguito meglio specificato nella tabella di seguito riportata. Il parametro della scala di equivalenza \u00e8 pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed \u00e8 incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di et\u00e0 maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2 ovvero fino ad un massimo di 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilit\u00e0 grave o di non autosufficienza, cos\u00ec come definite ai fini ISEE.<\/p>\n<p>Si ricorda che la scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano, al momento della domanda, in stato detentivo, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione. La presenza di un componente che si trova in tali condizioni deve essere autodichiarata in domanda.<\/p>\n<p>Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione del nucleo familiare.<\/p>\n<table class=\"con_bordo\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Composizione nucleo<\/strong><\/td>\n<td><strong>Scala di equivalenza<\/strong><\/td>\n<td><strong>Importo Rem<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Un adulto<\/td>\n<td>1<\/td>\n<td><strong>400 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Due adulti<\/td>\n<td>1.4<\/td>\n<td><strong>560 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Due adulti e un minorenne<\/td>\n<td>1.6<\/td>\n<td><strong>640 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Due adulti e due minorenni<\/td>\n<td>1.8<\/td>\n<td><strong>720 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tre adulti e due minorenni<\/td>\n<td>2*<\/td>\n<td><strong>800 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tre adulti e due minorenni di cui un componente \u00e8 disabile grave<\/td>\n<td>2.1**<\/td>\n<td><strong>840 euro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma \u00e8 abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.<\/p>\n<p>** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma \u00e8 abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilit\u00e0 grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Finanziamento e monitoraggio<\/strong><\/h3>\n<p>Ai fini dell\u2019erogazione della quota di Rem introdotta dall\u2019articolo 23 del decreto-legge n. 104\/2020, \u00e8 autorizzato un limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l\u2019anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali denominato \u201cFondo per il Reddito di emergenza\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019erogazione della predetta indennit\u00e0 avviene, pertanto, nel rispetto del sopra menzionato limite di spesa; l&#8217;INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivit\u00e0 al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell\u2019Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.<\/p>\n<p>Si precisa, infine, che per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i CAF (di cui all\u2019articolo 82, comma 7, del decreto-legge n. 34\/2020) per la presentazione della domanda, resta in vigore il limite di spesa, pari a 5 milioni di euro, gi\u00e0 previsto dal comma 10 dello stesso articolo.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Regime fiscale<\/strong><\/h3>\n<p>Il beneficio economico straordinario del Rem e l\u2019ulteriore quota del beneficio introdotta dal comma 1 dell\u2019articolo 23 del decreto-legge n. 104\/2020, in ragione della loro natura assistenziale, rientrano tra i sussidi corrisposti dallo Stato e sono, pertanto, esenti dall\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell\u2019articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601\/1973.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Istruzioni contabili<\/strong><\/h3>\n<p>Ai fini della rilevazione contabile dell\u2019onere per l\u2019erogazione agli aventi diritto della ulteriore mensilit\u00e0 del Reddito di emergenza, introdotta dall\u2019articolo 23 del decreto-legge n. 104\/2020, si deve fare riferimento alle istruzioni fornite con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020.<\/p>\n<p>I conti di mastro, gi\u00e0 istituiti, verranno opportunamente ridenominati.<\/p>\n<p>Si allega la <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/inps_circolare102_20200911_allegato1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>variazione apportata al piano dei conti per l\u2019adeguamento della denominazione (Allegato n. 1)<\/strong><\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<p><em>Documenti:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/inps_circolare102_20200911.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Circolare Inps n. 102 dell&#8217;11 settembre 2020 (PDF)<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/inps_circolare102_20200911_allegato1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Circolare Inps n. 102 dell&#8217;11 settembre 2020 &#8211; Allegato 1 (PDF)<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>MAGGIORI IN FORMAZIONI PRESSO <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/territorio\/\"><strong>GLI UFFICI DELLA CIA E DEL PATRONATO INAC (CLICCA QUI)<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I requisiti per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilit\u00e0 di Reddito di Emergenza, ai sensi dell\u2019articolo 23 del decreto-legge 19 agosto 2020, n.  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