{"id":22366,"date":"2020-11-04T14:48:36","date_gmt":"2020-11-04T13:48:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/?p=22366"},"modified":"2020-11-13T15:38:21","modified_gmt":"2020-11-13T14:38:21","slug":"coronavirus-nuovo-dpcm-3-novembre-2020-il-testo-completo-e-gli-allegati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/coronavirus-nuovo-dpcm-3-novembre-2020-il-testo-completo-e-gli-allegati\/","title":{"rendered":"Coronavirus. Nuovo Dpcm 3 novembre 2020, il testo completo e gli allegati"},"content":{"rendered":"<p>Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19. <strong>Entrer\u00e0 in vigore da venerd\u00ec 6 novembre 2020.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/dpcm_3_novembre_2020_corretto.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Il testo del DPCM 3 novembre 2020 (PDF)<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/dpcm_3_novembre_2020_allegati.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Gli allegati al DPCM 3 novembre 2020 (PDF)<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Ecco il testo del decreto:<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;<\/p>\n<p>Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante \u00abMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell&#8217;articolo 3, comma 6-bis, e dell&#8217;articolo 4;<\/p>\n<p>Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante \u00abMisure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;<\/p>\n<p>Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante \u00abUlteriori misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb;<\/p>\n<p>Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante \u00abMisure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020\u00bb;<\/p>\n<p>Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante \u00abMisure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuit\u00e0 operativa del sistema di allerta COVID, nonch\u00e9 per l&#8217;attuazione della direttiva (UE) 2020\/739 del 3 giugno 2020\u00bb;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante \u00abMisure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante \u00abUlteriori misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Viste le Linee guida per la riapertura delle attivit\u00e0 economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all&#8217;allegato 9, in relazione alle attivit\u00e0 consentite dal presente decreto;<\/span><\/p>\n<p>Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali \u00e8 stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vista la dichiarazione dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 dell&#8217;11 marzo 2020 con la quale l&#8217;epidemia da COVID-19 \u00e8 stata valutata come \u00abpandemia\u00bb in considerazione dei livelli di diffusivit\u00e0 e gravit\u00e0 raggiunti a livello globale;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Considerati l&#8217;evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell&#8217;epidemia e l&#8217;incremento dei casi sul territorio nazionale;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l&#8217;interessamento di pi\u00f9 ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformit\u00e0 nell&#8217;attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all\u2019ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Considerato che l\u2019osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessit\u00e0 di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome \u00e8 ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonch\u00e9 dall\u2019iter procedimentale che contempla l\u2019adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, \u00e8 stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell&#8217;interno, della difesa, dell&#8217;economia e delle finanze, nonch\u00e9 i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell&#8217;istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell&#8217;universit\u00e0 e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunit\u00e0 e la famiglia, nonch\u00e9 sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Decreta:<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 1 &#8211;\u00a0<\/b><b>Misure urgenti di contenimento del contagio sull&#8217;intero territorio nazionale<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, \u00e8 fatto obbligo sull&#8217;intero territorio nazionale di avere sempre con s\u00e9 dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonch\u00e9 obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all&#8217;aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivit\u00e0 economiche, produttive, amministrative e sociali, nonch\u00e9 delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) per i soggetti che stanno svolgendo attivit\u00e0 sportiva;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) per i bambini di et\u00e0 inferiore ai sei anni;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) per i soggetti con patologie o disabilit\u00e0 incompatibili con l&#8217;uso della mascherina, nonch\u00e9 per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilit\u00e0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 fortemente raccomandato l&#8217;uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all&#8217;interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> \u00c8 fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gi\u00e0 previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;articolo 2 dell&#8217;ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.<\/span><\/p>\n<p><strong>3.<\/strong> <span style=\"font-weight: 400;\">Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute. \u00c8 in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi.<\/span><\/p>\n<p><strong>4.<\/strong> <span style=\"font-weight: 400;\">Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, pu\u00f2 essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilit\u00e0 di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>5.<\/strong> \u00c8 fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonch\u00e9 in tutti gli esercizi commerciali di esporre all\u2019ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>6.<\/strong> Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;articolo 2 dell&#8217;ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>7.<\/strong> Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunit\u00e0, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilit\u00e0, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>8.<\/strong> L&#8217;utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l&#8217;igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>9.<\/strong> Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull&#8217;intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5\u00b0(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) l&#8217;accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici \u00e8 condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all\u2019articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonch\u00e9 della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; \u00e8 consentito l&#8217;accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all&#8217;interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivit\u00e0 ludica o ricreativa all&#8217;aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all&#8217;allegato 8;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) sono sospese le attivit\u00e0 dei parchi tematici e di divertimento; \u00e8 consentito l&#8217;accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivit\u00e0 ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all&#8217;aria aperta, con l&#8217;ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformit\u00e0 alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all&#8217;allegato 8;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) \u00e8 consentito svolgere attivit\u00e0 sportiva o attivit\u00e0 motoria all&#8217;aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l&#8217;attivit\u00e0 sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivit\u00e0 salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) sono <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">consentiti soltanto gli eventi e le competizioni \u2012 riconosciuti di <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">\u2012 riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">internazionali, all\u2019interno di impianti sportivi utilizzati a <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">porte chiuse ovvero all\u2019aperto senza la presenza di pubblico. Le <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">di promozione sportiva;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">f) sono sospese le attivit\u00e0 di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivit\u00e0 riabilitative o terapeutiche, nonch\u00e9 centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivit\u00e0 di piscine e palestre, l&#8217;attivit\u00e0 sportiva di base e l&#8217;attivit\u00e0 motoria in genere svolte all\u2019aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformit\u00e0 con le linee guida emanate dall&#8217;Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che \u00e8 interdetto l\u2019uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attivit\u00e0 dei centri di riabilitazione, nonch\u00e9 quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell\u2019efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">g) fatto salvo quanto previsto alla lettera <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">e)<\/span><\/i> <span style=\"font-weight: 400;\">in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, \u00e8 sospeso; sono altres\u00ec sospese l\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica di base, le scuole e l\u2019attivit\u00e0 formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonch\u00e9 tutte le gare, le competizioni e le attivit\u00e0 connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">e)<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l&#8217;ingresso in Italia \u00e8 vietato o per i quali \u00e8 prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell&#8217;ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell&#8217;articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall&#8217;arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all&#8217;ingresso in Italia, devono essere in possesso dell&#8217;esito che ne certifichi la negativit\u00e0 e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformit\u00e0 con lo specifico protocollo adottato dall&#8217;ente sportivo organizzatore dell&#8217;evento;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche \u00e8 consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell&#8217;articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">l) sono sospese le attivit\u00e0 di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2, anche se svolte all\u2019interno di locali adibiti ad attivit\u00e0 differente;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all&#8217;aperto;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">n) restano comunque sospese le attivit\u00e0 che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all&#8217;aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all\u2019aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, \u00e8 fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell&#8217;ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalit\u00e0 a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; \u00e8 fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">p) l&#8217;accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all&#8217;articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell&#8217;organizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attivit\u00e0 sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilit\u00e0 di svolgere attivit\u00e0 in presenza qualora sia necessario l\u2019uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l\u2019effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilit\u00e0 e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell\u2019istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall\u2019ordinanza del Ministro dell\u2019istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L\u2019attivit\u00e0 didattica ed educativa per la scuola dell\u2019infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l\u2019infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di et\u00e0 inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilit\u00e0 incompatibili con l&#8217;uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalit\u00e0 a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonch\u00e9 le attivit\u00e0 didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell&#8217;interno, della difesa, dell&#8217;economia e delle finanze e della giustizia, nonch\u00e9 del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivit\u00e0 dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalit\u00e0 non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonch\u00e9 i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell&#8217;infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti \u00e8 disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all&#8217;articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altres\u00ec consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonch\u00e9 i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al \u00abDocumento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione\u00bb pubblicato dall&#8217;INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, \u00e8 da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalit\u00e0 a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalit\u00e0 a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libert\u00e0 nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l&#8217;infanzia. L&#8217;ente proprietario dell&#8217;immobile pu\u00f2 autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l&#8217;ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l&#8217;organizzazione e lo svolgimento di attivit\u00e0 ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche n\u00e9 formali, senza pregiudizio alcuno per le attivit\u00e0 delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivit\u00e0 dovranno essere svolte con l&#8217;ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all&#8217;allegato 8 e di procedere alle attivit\u00e0 di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">t) sono sospesi i viaggi d&#8217;istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivit\u00e0 inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l&#8217;orientamento, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universit\u00e0 e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">u) le Universit\u00e0, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all&#8217;andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivit\u00e0 curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell&#8217;evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attivit\u00e0 formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attivit\u00e0 formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonch\u00e9 quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, di cui all&#8217;allegato 18, nonch\u00e9 sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all&#8217;allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivit\u00e0 didattiche o curriculari delle universit\u00e0 e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivit\u00e0 possono essere svolte, ove possibile, con modalit\u00e0 a distanza, individuate dalle medesime universit\u00e0 e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0; le universit\u00e0 e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalit\u00e0, il recupero delle attivit\u00e0 formative, nonch\u00e9 di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonch\u00e9 ai fini delle relative valutazioni;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">z) \u00e8 sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all\u2019esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalit\u00e0 telematica, nonch\u00e9 ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all\u2019esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l\u2019osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilit\u00e0 per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalit\u00e0 didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attivit\u00e0 didattiche ed esami a distanza e l&#8217;eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validit\u00e0 delle prove di esame gi\u00e0 sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e\/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l&#8217;accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">aa)<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l&#8217;ammissione al recupero dell&#8217;anno o la dimissione dai medesimi corsi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">cc) \u00e8 fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA\/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">dd) l&#8217;accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalit\u00e0 e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, \u00e8 limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che \u00e8 tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d&#8217;intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell&#8217;emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">ff) le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all&#8217;interno dei locali pi\u00f9 del tempo necessario all&#8217;acquisto dei beni; le suddette attivit\u00e0 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all&#8217;allegato 10. Si raccomanda altres\u00ec l&#8217;applicazione delle misure di cui all&#8217;allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all&#8217;interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">gg) le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo \u00e8 consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 \u00e8 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivit\u00e0 di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilit\u00e0 dello svolgimento delle suddette attivit\u00e0 con l&#8217;andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all&#8217;allegato 10; continuano a essere consentite le attivit\u00e0 delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">ii) le attivit\u00e0 inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilit\u00e0 dello svolgimento delle suddette attivit\u00e0 con l&#8217;andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all&#8217;allegato 10;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, \u00e8 consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l&#8217;emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalit\u00e0 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, pu\u00f2 disporre, al fine di contenere l&#8217;emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonch\u00e9 ai vettori e agli armatori;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">nn) in ordine alle attivit\u00e0 professionali si raccomanda che:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">1) esse siano attuate anche mediante modalit\u00e0 di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch\u00e9 gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l\u2019obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e\/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all&#8217;adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">pp) le attivit\u00e0 delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all&#8217;allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">1) le modalit\u00e0 di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">2) le modalit\u00e0 di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivit\u00e0 di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">4) l&#8217;accesso dei fornitori esterni;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">5) le modalit\u00e0 di svolgimento delle attivit\u00e0 ludiche e sportive;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">7) le modalit\u00e0 di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all&#8217;interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all&#8217;aperto di pertinenza.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 2 &#8211;\u00a0<\/b><b>Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Allo <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">\u201cPrevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">invernale\u201d, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">autonome l\u20198 ottobre 2020 (allegato 25) nonch\u00e9 sulla base dei <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">uno \u201cscenario di tipo 3\u201d e con un livello di rischio \u201calto\u201d <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">di cui al citato documento di Prevenzione.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> Con <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">d\u2019intesa con il presidente della Regione interessata, pu\u00f2 essere <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">in ragione dell\u2019andamento del rischio epidemiologico, l\u2019esenzione <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">dell\u2019applicazione delle misure di cui al comma 4. <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>3.<\/strong> Il <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">all\u2019aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">oltre la data di efficacia del presente decreto. <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>4.<\/strong> A <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) \u00e8 vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa \u00e8 consentita. \u00c8 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 \u00e8 consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) \u00e8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l&#8217;attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>5.<\/strong> <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Le <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">eccezione dell\u2019articolo 3, si applicano anche ai territori di cui <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">al presente articolo, ove per tali territori non siano previste <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">analoghe misure pi\u00f9 rigorose.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 3 &#8211;\u00a0<\/b><b>Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Allo <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">\u201cPrevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">invernale\u201d, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">autonome l\u20198 ottobre 2020 (allegato 25) nonch\u00e9 sulla base dei <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\"> sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">in uno \u201cscenario di tipo 4\u201d e con un livello di rischio \u201calto\u201d <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">di cui al citato documento di Prevenzione.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> Con <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">d\u2019intesa con il presidente della Regione interessata, pu\u00f2 essere <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">in ragione dell\u2019andamento del rischio epidemiologico, l\u2019esenzione <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">dell\u2019applicazione delle misure di cui al comma 4. <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>3.<\/strong> Il <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">all\u2019aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">oltre la data di efficacia del presente decreto. <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>4.<\/strong> A <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) \u00e8 vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonch\u00e9 all\u2019interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa \u00e8 consentita. \u00c8 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 \u00e8 consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) sono sospese le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 individuate nell\u2019allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purch\u00e9 sia consentito l&#8217;accesso alle sole predette attivit\u00e0 e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all\u2019articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivit\u00e0 svolta, i mercati, salvo le attivit\u00e0 dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l&#8217;attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) tutte le attivit\u00e0 previste dall\u2019articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all\u2019aperto, sono sospese; sono altres\u00ec sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) \u00e8 consentito svolgere individualmente attivit\u00e0 motoria in prossimit\u00e0 della propria abitazione purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; \u00e8 altres\u00ec consentito lo svolgimento di attivit\u00e0 sportiva esclusivamente all\u2019aperto e in forma individuale;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell\u2019infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l\u2019infanzia di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivit\u00e0 scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalit\u00e0 a distanza. Resta salva la possibilit\u00e0 di svolgere attivit\u00e0 in presenza qualora sia necessario l\u2019uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l\u2019effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilit\u00e0 e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell\u2019istruzione 7 agosto 2020, e dall\u2019ordinanza del Ministro dell\u2019istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">g) \u00e8 sospesa la frequenza delle attivit\u00e0 formative e curriculari delle Universit\u00e0 e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivit\u00e0 a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivit\u00e0, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Universit\u00e0, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalit\u00e0 in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, di cui all&#8217;allegato 18, nonch\u00e9 sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all&#8217;allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">h) sono sospese le attivit\u00e0 inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell\u2019allegato 24;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivit\u00e0 che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell&#8217;emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivit\u00e0 lavorativa in modalit\u00e0 agile.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>5.<\/strong> Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure pi\u00f9 rigorose.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 4 &#8211;\u00a0<\/b><b>Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u00e0 produttive industriali e commerciali<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Sull&#8217;intero territorio nazionale tutte le attivit\u00e0 produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all&#8217;allegato 12, nonch\u00e9, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all&#8217;allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all&#8217;allegato 14.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 5 &#8211;\u00a0<\/b><b>Misure di informazione e prevenzione sull&#8217;intero territorio nazionale<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Sull&#8217;intero territorio nazionale si applicano altres\u00ec le seguenti misure:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">il <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">personale <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">sanitario <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">si <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">attiene <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">alle <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">appropriate <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">misure <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">per <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">la <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">prevenzione <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">della <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">diffusione <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">delle <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">infezioni per <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">della salute sulla base delle indicazioni dell&#8217;Organizzazione <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">mondiale della sanit\u00e0 e i responsabili delle singole strutture <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della <\/span> <span style=\"font-weight: 400;\"> salute;<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/li>\n<li>b) al fine di rendere pi\u00f9 efficace il <i>contact <\/i> <i>tracing<\/i> attraverso l\u2019utilizzo dell\u2019App Immuni, \u00e8 fatto obbligo all\u2019operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivit\u00e0;<\/li>\n<li>c) \u00e8 raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all&#8217;allegato 19;<\/li>\n<li>d) nei servizi educativi per l&#8217;infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universit\u00e0, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all&#8217;allegato 19;<\/li>\n<li>e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all&#8217;allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;<\/li>\n<li>f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonch\u00e9 in tutti i locali aperti al pubblico, in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonch\u00e9 degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l&#8217;igiene delle mani;<\/li>\n<li>g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> Nel predisporre, anche attraverso l&#8217;adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>3.<\/strong> Le pubbliche amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali pi\u00f9 elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialit\u00e0 organizzative e con la qualit\u00e0 e l\u2019effettivit\u00e0 del servizio erogato con le modalit\u00e0 stabilite da uno o pi\u00f9 decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all\u2019articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>4.<\/strong> Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell\u2019evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale pi\u00f9 elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attivit\u00e0 che possono essere svolte secondo tale modalit\u00e0, compatibilmente con le potenzialit\u00e0 organizzative e l\u2019effettivit\u00e0 del servizio erogato;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all\u2019articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonch\u00e9 di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attivit\u00e0 in modalit\u00e0 agile anche attraverso l\u2019adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivit\u00e0 di formazione professionale.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>5.<\/strong> Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell\u2019orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonch\u00e9 quello impegnato in attivit\u00e0 connessa all\u2019emergenza o in servizi pubblici essenziali. \u00c8 raccomandata la differenziazione dell\u2019orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>6.<\/strong> \u00c8 fortemente raccomandato l\u2019utilizzo della modalit\u00e0 di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell\u2019articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonch\u00e9 di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 6 &#8211;\u00a0<\/b><b>Limitazioni agli spostamenti da e per l&#8217;estero<\/b><\/h3>\n<p><strong>1.<\/strong> Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all&#8217;elenco E dell&#8217;allegato 20, l&#8217;ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonch\u00e9 gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all&#8217;elenco F dell&#8217;allegato 20, salvo che ricorrano uno o pi\u00f9 dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all&#8217;articolo 7, comma 1:<\/p>\n<ul>\n<li>a) esigenze lavorative;<\/li>\n<li>b) assoluta urgenza;<\/li>\n<li>c) esigenze di salute;<\/li>\n<li>d) esigenze di studio;<\/li>\n<li>e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<\/li>\n<li>f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell&#8217;Unione europea, di Stati parte dell&#8217;accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano;<\/li>\n<li>g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 ed abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 60\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE;<\/li>\n<li>h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonch\u00e9 di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;<\/li>\n<li>i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 ed abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 60\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE;<\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l&#8217;abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi \u00e8 una comprovata e stabile relazione affettiva.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> Sono vietati l&#8217;ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all&#8217;elenco F dell&#8217;allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell&#8217;elenco F dell&#8217;allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un&#8217;attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>3.<\/strong> Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonch\u00e9 le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 7 &#8211;\u00a0<\/b><b>Obblighi di dichiarazione in occasione dell&#8217;ingresso nel territorio nazionale dall&#8217;estero<\/b><\/h3>\n<p><strong>1.<\/strong> Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all&#8217;articolo 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell&#8217;allegato 20 \u00e8 tenuto a consegnare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l&#8217;indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all&#8217;ingresso in Italia;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) motivi dello spostamento conformemente all&#8217;articolo 6, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell&#8217;allegato 20;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all&#8217;ingresso in Italia in uno o pi\u00f9 Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dell&#8217;allegato 20:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">1) indirizzo completo dell&#8217;abitazione o della dimora in Italia dove sar\u00e0 svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">2) mezzo di trasporto privato che verr\u00e0 utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l&#8217;utilizzo per raggiungere la localit\u00e0 di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l&#8217;intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">4) eventuale sussistenza di una o pi\u00f9 circostanze di cui all&#8217;articolo 8, commi 7 e 8.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ci\u00f2 sia prescritto dall&#8217;autorit\u00e0 sanitaria nell&#8217;ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, \u00e8 fatto obbligo di presentare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un&#8217;attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>3.<\/strong> Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell&#8217;allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell&#8217;azienda sanitaria competente per territorio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>4.<\/strong> In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l&#8217;obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria, ad isolamento.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 8 &#8211;\u00a0<\/b><b>Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell&#8217;ingresso nel territorio nazionale dall&#8217;estero<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell&#8217;allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all&#8217;abitazione o alla dimora dove sar\u00e0 svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all&#8217;isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l&#8217;abitazione o la dimora indicata ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera c).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, \u00e8 consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all&#8217;interno delle aerostazioni.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>3.<\/strong> Nell&#8217;ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non \u00e8 possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l&#8217;abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l&#8217;accertamento da parte dell&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria in ordine all&#8217;eventuale falsit\u00e0 della dichiarazione resa all&#8217;atto dell&#8217;imbarco ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera c), l&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalit\u00e0 e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l&#8217;isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>4.<\/strong> Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalit\u00e0 previste dai commi da 1 a 3, \u00e8 sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorit\u00e0 la dichiarazione prevista dall&#8217;articolo 7, comma 1, integrata con l&#8217;indicazione dell&#8217;itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L&#8217;Autorit\u00e0 sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell&#8217;azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>5.<\/strong> L&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica e i servizi di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalit\u00e0 di seguito indicate:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il pi\u00f9 possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) avviata la sorveglianza sanitaria e l&#8217;isolamento fiduciario, l&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto \u00e8 assistito anche ai fini dell&#8217;eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) in caso di necessit\u00e0 di certificazione ai fini INPS per l&#8217;assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all&#8217;INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanit\u00e0 pubblica \u00e8 stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) accertano l&#8217;assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonch\u00e9&#8217; degli altri eventuali conviventi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosit\u00e0, le modalit\u00e0 di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">f) informano la persona circa la necessit\u00e0 di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonch\u00e9 di mantenere:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall&#8217;ultima esposizione;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">2) il divieto di contatti sociali;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">3) il divieto di spostamenti e viaggi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">4) l&#8217;obbligo di rimanere raggiungibile per le attivit\u00e0 di sorveglianza;<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un&#8217;adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">h) l&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanit\u00e0 pubblica procede secondo quanto previsto dalla<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, e successive modificazioni e integrazioni.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>6.<\/strong> Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all&#8217;ingresso in Italia in uno o pi\u00f9 Stati e territori di cui all&#8217;elenco C dell&#8217;allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) obbligo di presentazione al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell&#8217;attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell&#8217;arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall&#8217;ingresso nel territorio nazionale presso l&#8217;azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l&#8217;azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all&#8217;isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>7.<\/strong> A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all&#8217;articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) all&#8217;equipaggio dei mezzi di trasporto;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) al personale viaggiante;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all&#8217;elenco A dell&#8217;allegato 20;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorit\u00e0 sanitaria;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un&#8217;attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>8.<\/strong> A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o pi\u00f9 Paesi di cui all&#8217;elenco F dell&#8217;allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all&#8217;articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell&#8217;Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell&#8217;allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all&#8217;ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o pi\u00f9 Stati e territori di cui all&#8217;elenco C;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l&#8217;esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l&#8217;esercizio temporaneo di cui all&#8217;<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, convertito, con modificazioni, dalla<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">legge 24 aprile 2020, n. 27<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell&#8217;esercizio delle loro funzioni;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 9 &#8211;\u00a0<\/b><b>Obblighi dei vettori e degli armatori<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> I vettori e gli armatori sono tenuti a:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) acquisire e verificare prima dell&#8217;imbarco la dichiarazione di cui all&#8217;articolo 7;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) vietare l&#8217;imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonch\u00e9 nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">d) adottare le misure organizzative che, in conformit\u00e0 al \u00abProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica\u00bb di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all&#8217;allegato 14, nonch\u00e9 alle \u00abLinee guida per l&#8217;informazione agli utenti e le modalit\u00e0 organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico\u00bb di cui all&#8217;allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">e) fare utilizzare all&#8217;equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">f) dotare, al momento dell&#8217;imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all&#8217;estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall&#8217;attuazione della<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">direttiva (UE) 2015\/637 del Consiglio del 20 aprile 2015<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell&#8217;Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95\/553\/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 10 &#8211;\u00a0<\/b><b>Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all&#8217;allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">articolo 2 dell&#8217;ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e\/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all&#8217;imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell&#8217;allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all&#8217;elenco C, si applica l&#8217;articolo 8, comma 6.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>3.<\/strong> Ai fini dell&#8217;autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all&#8217;Autorit\u00e0 marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">a) l&#8217;avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo\/partenza;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">c) la nazionalit\u00e0 e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>4.<\/strong> Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, \u00e8 consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l&#8217;ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell&#8217;allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all&#8217;ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell&#8217;allegato 20, nonch\u00e9 previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all&#8217;autorit\u00e0 marittima, almeno ventiquattro ore prima dell&#8217;approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>5.<\/strong> Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell&#8217;allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 11 &#8211;\u00a0<\/b><b>Misure in materia di trasporto pubblico di linea<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivit\u00e0 di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel \u00abProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica\u00bb di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all&#8217;allegato 14, nonch\u00e9 delle \u00abLinee guida per l&#8217;informazione agli utenti e le modalit\u00e0 organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico\u00bb, di cui all&#8217;allegato 15.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, pu\u00f2 integrare o modificare le \u00abLinee guida per l&#8217;informazione agli utenti e le modalit\u00e0 organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico\u00bb, di cui all&#8217;allegato 15, nonch\u00e9, previo accordo con i soggetti firmatari, il \u00abProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica\u00bb di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all&#8217;allegato 14.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 12 &#8211;\u00a0<\/b><b>Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilit\u00e0<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Le attivit\u00e0 sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all&#8217;interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilit\u00e0, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> Le persone con disabilit\u00e0 motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilit\u00e0 intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessit\u00e0 di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone \u00e8 sempre consentito, con le suddette modalit\u00e0, lo svolgimento di attivit\u00e0 motoria anche all\u2019aperto.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 13 &#8211;\u00a0<\/b><b>Esecuzione e monitoraggio delle misure<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell&#8217;interno, assicura l&#8217;esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonch\u00e9 monitora l&#8217;attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonch\u00e9, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3><b>Art. 14 &#8211;\u00a0<\/b><b>Disposizioni finali<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>1.<\/strong> Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>2.<\/strong> Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.<\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"font-weight: 400;\">Roma, 3 novembre 2020<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Il Presidente del Consiglio dei ministri<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Il Ministro della salute<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/dpcm_3_novembre_2020_corretto.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Il testo del DPCM 3 novembre 2020 (PDF)<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/dpcm_3_novembre_2020_allegati.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Gli allegati al DPCM 3 novembre 2020 (PDF)<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19. 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