{"id":24438,"date":"2021-04-13T13:27:41","date_gmt":"2021-04-13T11:27:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/?p=24438"},"modified":"2021-04-13T13:27:41","modified_gmt":"2021-04-13T11:27:41","slug":"datori-di-lavoro-agricolo-finalmente-la-circolare-inps-per-lesonero-contributivo-per-i-dipendenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/datori-di-lavoro-agricolo-finalmente-la-circolare-inps-per-lesonero-contributivo-per-i-dipendenti\/","title":{"rendered":"Datori di lavoro agricolo. Finalmente la circolare Inps per l&#8217;esonero contributivo per i dipendenti"},"content":{"rendered":"<p><strong>In attesa della circolare che disciplini le riduzioni contributive per coltivatori diretti e Iap, l&#8217;Inps ha emanato le istruzioni per l&#8217;esonero della quota di contributiva a carico dei datori di lavoro per i propri dipendenti.<\/strong><\/p>\n<p>Di seguito il testo della circolare 57 del 12 aprile 2021.<\/p>\n<p>Maggiori informazioni presso gli uffici della Cia in Toscana: <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/territorio\/\"><strong>www.ciatoscana.eu\/uffici<\/strong><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dall\u2019articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonch\u00e9 dell&#8217;allevamento, dell&#8217;ippicoltura, della pesca e dell&#8217;acquacoltura. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti<\/strong><\/p>\n<p>Qui i file della circolare e degli allegati in PDF:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Circolare_numero_57_del_12-04-2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>La circolare (PDF)<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Circolare_numero_57_del_12-04-2021_Allegato_n_1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Allegato 1 (PDF)<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Circolare_numero_57_del_12-04-2021_Allegato_n_2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Allegato 2 (PDF)<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><strong>1. Premessa<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto ai commi 1 e 2 che: \u201c1.\u00a0<em>Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell&#8217;acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo. 2. A favore delle imprese di cui al comma 1 appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonch\u00e9 dell&#8217;allevamento, dell&#8217;ippicoltura, della pesca e dell&#8217;acquacoltura, \u00e8 riconosciuto l&#8217;esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1\u00b0 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l&#8217;aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalit\u00e0 attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2020<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34\/2020 \u00e8 stato, successivamente, modificato dall\u2019articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, il quale ha disposto al comma 1 che: \u201c<em>a) all&#8217;articolo 222, comma 2, dopo le parole: \u00abvitivinicole\u00bb sono inserite le seguenti: \u00ab, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,\u00bb\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Inoltre, la successiva lettera b) del comma 1 del predetto articolo 58-quater ha integrato le risorse destinate al finanziamento della misura dell\u2019esonero contributivo disponendo che: \u201c[\u2026]\u00a0<em>b) all&#8217;articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: \u00ab1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall&#8217;attuazione dell&#8217;intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, al finanziamento della misura dell&#8217;esonero contributivo di cui all&#8217;articolo 222, comma 2\u00a0<\/em>[\u2026]<em>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 \u00e8 stato pubblicato il D.M. 15 settembre 2020, attuativo dell\u2019articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34\/2020, che ha definito la disciplina dell\u2019esonero per le imprese la cui attivit\u00e0 \u00e8 identificata dai codici Ateco elencati nell\u2019allegato 1 al medesimo decreto. Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021 \u00e8 stato pubblicato il D.M. 10 dicembre 2020, che ha definito la disciplina dell\u2019esonero per le imprese delle filiere vitivinicole associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dall\u2019articolo 58-quater del decreto-legge n. 104\/2020.<\/p>\n<p>Considerato che la disciplina prevista dal D.M. 10 dicembre 2020 per tali ultime imprese \u00e8 identica a quella definita dal D.M. 15 settembre 2020 per le imprese individuate con riferimento ai codici Ateco elencati nell\u2019allegato 1 del medesimo decreto interministeriale, le indicazioni della presente circolare, salvo diverse precisazioni, si riferiscono a tutte le imprese destinatarie dell\u2019esonero dell\u2019articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34\/2020, modificato e integrato dall\u2019articolo 58-quater del decreto-legge n. 104\/2020. Gli articoli identici contenuti in entrambi i predetti decreti saranno di seguito richiamati come articoli dei \u201cdecreti interministeriali\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019Istituto con i messaggi n. 3341 del 15 settembre 2020 e n. 4353 del 19 novembre 2020 ha fornito le prime indicazioni per la misura in esame, che sono aggiornate e integrate dai contenuti della presente circolare.<\/p>\n<p><strong>2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019esonero straordinario della contribuzione \u00e8 destinato alle filiere agricole, della pesca e dell&#8217;acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle pubbliche Amministrazioni individuabili assumendo a riferimento l\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<a title=\"\" href=\"https:\/\/servizi2.inps.it\/Servizi\/CircMessStd\/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=\/Circolari\/Circolare%20numero%2057%20del%2012-04-2021.htm#\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Premesso quanto sopra e richiamato quanto previsto dall\u2019articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro, accedono all\u2019esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un\u2019attivit\u00e0 identificata da uno dei codici Ateco indicati nell\u2019allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall\u2019articolo 58-quater del decreto-legge n. 104\/2020. I codici Ateco che consentono l\u2019accesso all\u2019esonero sono riportati in allegato alla presente circolare (Allegato n. 1).<\/p>\n<p>Inoltre, alle imprese agricole che esercitano pi\u00f9 attivit\u00e0 agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell\u2019allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l\u2019esonero \u00e8 riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell\u2019azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attivit\u00e0 agricole esercitate complessivamente dall\u2019impresa.<\/p>\n<p><strong>3. Misura dell\u2019esonero e coordinamento con altre misure<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34\/2020, ferma restando l\u2019aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l&#8217;esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali \u00e8 riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1\u00b0 gennaio 2020 al 30 giugno 2020.<\/p>\n<p>Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:<\/p>\n<p>&#8211; ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;<\/p>\n<p>&#8211; i premi e i contributi dovuti all\u2019INAIL, in quanto non indicati espressamente dall\u2019articolo 222 del decreto-legge n. 34\/2020 e nella relazione tecnica bollinata della legge n. 77\/2020, di conversione del predetto decreto;<\/p>\n<p>&#8211; il contributo, ove dovuto, al \u201cFondo per l\u2019erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all\u2019articolo 2120 del codice civile\u201d di cui all\u2019articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell\u2019esclusione dall\u2019applicazione degli sgravi contributivi operata dall\u2019articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;<\/p>\n<p>&#8211; il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell\u2019esclusione dall\u2019applicazione degli sgravi contributivi prevista dall\u2019articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonch\u00e9 al Fondo di solidariet\u00e0 territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidariet\u00e0 bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all\u2019articolo 40 del D.lgs n. 148\/2015 e al Fondo di solidariet\u00e0 per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell\u2019articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148\/2015;<\/p>\n<p>&#8211; il contributo previsto dall\u2019articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall\u2019articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<\/p>\n<p>Sono, inoltre, escluse dall\u2019applicazione dell\u2019esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidariet\u00e0 alle Gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto gi\u00e0 previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40\/2018.<\/p>\n<p>Il diritto alla fruizione dell\u2019esonero in esame \u00e8 subordinato, ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 1175, della legge n. 296\/2006, alle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>regolarit\u00e0 degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarit\u00e0 contributiva (DURC);<\/li>\n<li>assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;<\/li>\n<li>rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonch\u00e9 di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;esonero straordinario \u00e8 cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e comporta, come gi\u00e0 specificato, l\u2019esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ed \u00e8 applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.<\/p>\n<p><strong>4. Compatibilit\u00e0 con la normativa in materia di aiuti di Stato<\/strong><\/p>\n<p>Il comma 2, ultimo periodo, dell\u2019articolo 222 specifica che: \u201c<em>L&#8217;efficacia delle disposizioni del presente comma \u00e8 subordinata all&#8217;autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell&#8217;articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il D.M. 15 settembre 2020 dispone, all\u2019articolo 2, comma 1, che: \u201c<em>L&#8217;agevolazione di cui all&#8217;art. 1 \u00e8 concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), cos\u00ec come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell&#8217;8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, di seguito \u00abQuadro temporaneo\u00bb\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>La medesima disposizione \u00e8 prevista dal D.M. 10 dicembre 2020 (cfr. l\u2019articolo 2, comma 1) con riferimento alla spesa complessiva di 51,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2020 prevista dall\u2019articolo 58-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 104\/2020.<\/p>\n<p>La misura \u00e8 concessa, pertanto, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante &#8220;Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;attuale emergenza del COVID-19&#8221;, adottato in data 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), come da ultimo modificata dalla comunicazione della Commissione europea (C(2021) 564) del 28 gennaio 2021 (c.d.\u00a0<em>Temporary Framework<\/em>), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.<\/p>\n<p>In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019importo complessivo dell\u2019aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell\u2019acquacoltura;<\/p>\n<p>&#8211; gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficolt\u00e0 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;<\/p>\n<p>&#8211; in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai sensi dell\u2019allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano gi\u00e0 in difficolt\u00e0 al 31 dicembre 2019, purch\u00e9 non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;<\/p>\n<p>&#8211; gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.<\/p>\n<p>Inoltre, rilevato che l\u2019aiuto di cui all\u2019articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34\/2020 \u00e8 riconosciuto in conformit\u00e0 a quanto disposto dal citato\u00a0<em>Temporary Framework<\/em>, trova applicazione la previsione normativa di cui all\u2019articolo 53 del decreto-legge n. 34\/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77\/2020, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui \u00e8 obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), \u201c<em>accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, &#8220;Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;attuale emergenza del COVID-19&#8221;, e successive modificazioni, al netto dell&#8217;importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell&#8217;erogazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>5. Modalit\u00e0 di accesso all\u2019esonero e disposizioni transitorie<\/strong><\/p>\n<p>I decreti interministeriali all\u2019articolo 2, comma 3, prevedono che: \u201c<em>L&#8217;agevolazione contributiva di cui al presente decreto \u00e8 riconosciuta dall&#8217;INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del \u00abQuadro temporaneo\u00bb nell&#8217;anno 2020<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, utilizzando il modulo \u201cEsonero Art.222 DL 34\/2020\u201d disponibile nel \u201cPortale delle Agevolazioni\u201d (ex \u201cDiResCo\u201d), sul sito istituzionale www.inps.it.<\/p>\n<p>I decreti interministeriali dispongono altres\u00ec all\u2019articolo 3, comma 1, che: \u201c<em>In attesa della messa a disposizione da parte dell&#8217;INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell&#8217;esonero gi\u00e0 scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell&#8217;agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime<\/em>\u201d. Ci\u00f2 comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l\u2019applicazione dell\u2019articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, e successive modificazioni, secondo cui la regolarit\u00e0 contributiva si considera sussistente in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.<\/p>\n<p>La sospensione prevista dal citato articolo 3, comma 1, dei decreti ministeriali per i destinatari dell\u2019agevolazione trova applicazione anche alle contribuzioni escluse dall\u2019esonero, indicate al precedente paragrafo 3.<\/p>\n<p>Inoltre, in attesa della presentazione dell\u2019istanza, la sospensione dei versamenti oggetto della misura comporta l\u2019esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende e dalla verifica della regolarit\u00e0 contributiva.<\/p>\n<p>Una volta intervenuta la presentazione dell\u2019istanza di esonero, in caso di regolarizzazione con modalit\u00e0 rateale ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, per la determinazione dell\u2019estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovr\u00e0 indicare l\u2019importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa.<\/p>\n<p>Si evidenzia, inoltre, che i decreti interministeriali dispongono all\u2019articolo 3, comma 4, che:\u201c<em>In caso di rigetto dell&#8217;istanza, il richiedente dovr\u00e0 provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Le aziende che svolgono una delle attivit\u00e0 individuate dai codici Ateco indicati negli allegati ai messaggi n. 3341\/2020 e n. 4353\/2020 o dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 e che, in attesa della pubblicazione dei decreti interministeriali e della presente circolare, hanno sospeso i versamenti della contribuzione relativa al primo semestre 2020 devono provvedere ai versamenti, senza aggravio di somme accessorie, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare qualora abbiano gi\u00e0 raggiunto il massimale individuale con le agevolazioni concesse o richieste nell\u2019ambito del \u201cQuadro temporaneo\u201d.<\/p>\n<p>Qualora il pagamento non intervenga nei predetti termini, dalla stessa scadenza, saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell\u2019articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388\/2000, a nulla rilevando la presentazione dell\u2019istanza.<\/p>\n<p>In caso di esito favorevole dell&#8217;istanza, qualora l&#8217;esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dal \u201cQuadro temporaneo\u201d, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un&#8217;unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell\u2019esito dell&#8217;istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi (cfr. l\u2019art. 3, comma 3, dei decreti interministeriali).<\/p>\n<p>Nei casi di esito favorevole, con accoglimento totale o parziale dell\u2019importo dell\u2019esonero richiesto, entro il medesimo termine devono essere versate anche le contribuzioni escluse dall\u2019esonero, indicate al precedente paragrafo 3, qualora l\u2019azienda non vi abbia gi\u00e0 provveduto.<\/p>\n<p>Qualora il pagamento dei predetti importi non avvenga entro il termine di trenta giorni stabilito dai decreti interministeriali al comma 3 dell\u2019articolo 3, saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell\u2019articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388\/2000, a decorrere dalla predetta scadenza.<\/p>\n<p>In caso di esito favorevole dell&#8217;istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1\u00b0 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 gi\u00e0 versata e oggetto di esonero potr\u00e0 essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>Si evidenzia che l\u2019esito negativo della verifica della conformit\u00e0 del codice Ateco dichiarato nell\u2019istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio ovvero denunciati all\u2019Agenzia delle Entrate, che comporta la reiezione dell\u2019istanza, se rilevato a seguito di ulteriori controlli, comporter\u00e0 l\u2019annullamento del provvedimento di esonero gi\u00e0 adottato con il recupero della contribuzione dovuta e aggravio delle sanzioni civili ai sensi dell\u2019articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388\/2000, a decorrere dalla data di scadenza ordinaria del versamento.<\/p>\n<p>Nel caso del superamento delle risorse complessivamente destinate al beneficio, pari a 477,9 milioni di euro (426,1 milioni + 51,8 milioni), l\u2019INPS provvede a rideterminare l&#8217;agevolazione, secondo le disposizioni dei decreti interministeriali (cfr. l\u2019articolo 2, comma 5), in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all\u2019importo dell\u2019esonero autorizzato e fruito.<\/p>\n<p><strong>5.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata<\/strong><\/p>\n<p>In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verr\u00e0 attribuito il codice di autorizzazione \u201c<strong>8J<\/strong>\u201d, che assume il nuovo significato di \u201cAzienda con esonero a causa dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34\u201d.<\/p>\n<p>Il suddetto codice di autorizzazione sar\u00e0 visualizzabile nel \u201cCassetto previdenziale aziende\u201d, fatta salva la revoca dell\u2019autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformit\u00e0 del codice Ateco dichiarato nell\u2019istanza con i codici Ateco 2007, rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell\u2019esonero spettante relativo alle mensilit\u00e0 da gennaio a giugno 2020, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all\u2019interno di &lt;CausaleACredito&gt; di &lt;AltrePartiteACredito&gt; di &lt;DenunciaAziendale&gt; il codice causale di nuova istituzione \u201cL551\u201d, avente il significato di \u201c&lt;Esonero contributivo a causa dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34\/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77\/2020, successivamente modificato dall\u2019articolo 58-quater del D.L. n. 104\/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126\/2020\u201d; nell\u2019elemento &lt;ImportoACredito&gt; indicheranno il relativo importo.<\/p>\n<p>Nel caso in cui le aziende interessate abbiano presentato le denunce insolute o parzialmente insolute provvederanno all\u2019invio di un flusso regolarizzativo della sola denuncia aziendale, utilizzando il codice di nuova istituzione \u201cL552\u201d, avente il significato di \u201cRecupero esonero contributivo a causa dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34\/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77\/2020, successivamente modificato dall\u2019articolo 58-quater del D.L. n. 104\/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126\/2020\u201d, presente all\u2019interno di &lt;DenunciaAziendale&gt;\/ &lt;AltrePartiteACredito&gt;\/ &lt;CausaleACredito&gt; indicando l\u2019importo indicato nell\u2019istanza.<\/p>\n<p>La procedura provveder\u00e0 alla ricostruzione di una proposta Vig a credito dell\u2019azienda, che verr\u00e0 utilizzato dall\u2019operatore a chiusura dell\u2019inadempienza aperta al nuovo recupero crediti.<\/p>\n<p><strong>5.2 Datori di lavoro privati\u00a0<\/strong><strong>con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica<\/strong><\/p>\n<p>Le Aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelle a cui sar\u00e0 concesso l\u2019esonero in oggetto, ottenuto il codice di autorizzazione di cui al precedente paragrafo 5.1, avranno cura di compilare la ListaPosPA valorizzando, secondo le consuete modalit\u00e0, l\u2019elemento &lt;Imponibile&gt; e l\u2019elemento &lt;Contributo&gt; della gestione pensionistica, indicando in quest\u2019ultimo la contribuzione piena calcolata sull\u2019imponibile pensionistico del mese.<\/p>\n<p>Per esporre il beneficio spettante dovr\u00e0 essere compilato nella prima denuncia utile l\u2019elemento &lt;RecuperoSgravi&gt; di &lt;GestPensionistica&gt;, relativo a ciascuno dei mesi da gennaio 2020 a giugno 2020, secondo le modalit\u00e0 di seguito indicate:<\/p>\n<ul>\n<li>nell\u2019elemento &lt;AnnoRif&gt; dovr\u00e0 essere inserito l\u2019anno 2020;<\/li>\n<li>nell\u2019elemento &lt;MeseRif&gt; dovr\u00e0 essere inserito il mese di oggetto dell\u2019esonero;<\/li>\n<li>nell\u2019elemento &lt;CodiceRecupero&gt; dovr\u00e0 essere inserito il valore \u201c14\u201d, avente il significato di \u201cArticolo 222, comma 2, D.L 19 maggio 2020 n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, modificato dall\u2019articolo 58-quater del decreto-legge del 14 agosto 2020, n.104 introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126\u201d;<\/li>\n<li>nell\u2019elemento &lt;Importo&gt; dovr\u00e0 essere indicato l\u2019importo del contributo oggetto dello sgravio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si ricorda che l\u2019agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.<\/p>\n<p><strong>5.3. Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo pensioni lavoratori dipendenti<\/strong><\/p>\n<p>In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verr\u00e0 attribuito il codice di autorizzazione \u201c<strong>8J<\/strong>\u201d, avente il significato di \u201cAzienda con esonero a causa dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34\u201d.<\/p>\n<p>Il suddetto codice di autorizzazione sar\u00e0 visualizzabile nel \u201cCassetto previdenziale aziende agricole\u201d, fatta salva la revoca dell\u2019autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformit\u00e0 del codice Ateco dichiarato nell\u2019istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p><strong>6. Istruzioni contabili<\/strong><\/p>\n<p>Ai fini della rilevazione contabile dell\u2019esonero contributivo previsto dall\u2019articolo 222, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34\/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77\/2020, e successive modificazioni, si istituisce, nell\u2019ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali \u2013 evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:<\/p>\n<p>&#8211; GAW37186 per rilevare l\u2019esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo 1\u00b0 gennaio \u2013 30 giugno 2020, a favore dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell&#8217;acquacoltura, per emergenza COVID 19 \u2013 art. 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dall\u2019articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione n. 126, del 13 ottobre 2020.<\/p>\n<p>In accordo alle istruzioni operative contenute nel paragrafo 5.1, le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 \u201cVIRTUALE\u201d con il codice \u201cL551\u201d, andranno contabilizzate al citato conto GAW37186 gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei D.M.<\/p>\n<p>Nel caso in cui le aziende inviino un flusso regolarizzativo della denuncia aziendale, insoluta o parzialmente insoluta, utilizzando il codice \u201cL552\u201d, verr\u00e0 valorizzato il conto di sgravio di seguito indicato:<\/p>\n<p>&#8211; GAW37187 per rilevare l\u2019esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo 1\u00b0 gennaio \u2013 30 giugno 2020 a favore dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell&#8217;acquacoltura, per emergenza COVID 19 che hanno presentato DM insoluto o parzialmente insoluto \u2013 art. 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77\/2020, successivamente modificato dall\u2019articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione n. 126, del 13 ottobre 2020.<\/p>\n<p>Si fa presente, inoltre, che il conto GAW37186 sar\u00e0 utilizzato anche per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri contributivi a favore dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP i quali, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA (paragrafo 5.2), nonch\u00e9 per i datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricoltura del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. il paragrafo 5.3).<\/p>\n<p>Come di consueto, la Direzione generale curer\u00e0 direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.<\/p>\n<p>Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In attesa della circolare che disciplini le riduzioni contributive per coltivatori diretti e Iap, l&#8217;Inps ha emanato le istruzioni per l&#8217;esonero della quota di contributiva  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":42302,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[174],"tags":[],"class_list":["post-24438","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fisco-lavoro-e-impresa"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Datori di lavoro agricolo. 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