{"id":26813,"date":"2021-11-04T08:22:32","date_gmt":"2021-11-04T07:22:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/?p=26813"},"modified":"2022-01-04T10:33:19","modified_gmt":"2022-01-04T09:33:19","slug":"manovra-2022-tutte-le-novita-della-legge-di-bilancio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/manovra-2022-tutte-le-novita-della-legge-di-bilancio\/","title":{"rendered":"Manovra 2022. Tutte le novit\u00e0 della legge di bilancio"},"content":{"rendered":"<h3><strong>Bonus casa, fisco, pensioni, bonus investimenti. Una prima analisi del testo uscito dal Consiglio dei Ministri<\/strong><\/h3>\n<hr \/>\n<h3><strong>AGGIORNAMENTO DEL 4 GENNAIO 2022: <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/manovra-2022-il-quadro-delle-principali-novita\/\">Manovra 2022. Il quadro delle principali novit\u00e0 approvate dal Parlamento<\/a><\/strong><\/h3>\n<hr \/>\n<p><strong>Trenta miliardi di euro<\/strong>, a tanto vale la legge di bilancio per il 2022, deliberata il 28 ottobre dal Consiglio dei ministri. In larga parte si tratta di misure appostate con poco pi\u00f9 di un \u201ctitolo\u201d e che dovranno essere dettagliate nei passaggi parlamentari che la porteranno alla conversione in legge entro la fine dell\u2019anno.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Riduzione delle imposte.<\/strong> Sono stati stanziati 8 miliardi di euro, anche se il premier Draghi ne ha annunciati altri 4 disponibili, per ridurre il carico fiscale per i dipendenti (riduzione del cuneo fiscale) ma anche per le imprese per quanto riguarda l\u2019Irap. Su questo punto le commissioni parlamentari avranno un bel daffare. La legge di bilancio detta solo le linee di indirizzo: intervento sulle detrazioni fiscali per lavoro dipendente, riduzione delle aliquote sia Irpef che Irap.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Detassazione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai Cd ed Iap.<\/strong> Prorogata al 2022 la detassazione dei redditi fondiari per coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Bonus fiscali per gli interventi edilizi (Superbonus 110% ed altro).<\/strong> Proroga con scadenze differenziate a seconda della tipologia di beneficiario. Per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, il Superbonus spetta con differenziazioni fino al 31 dicembre 2022:<\/p>\n<ul>\n<li>a) senza ulteriori vincoli, se al 30 settembre 2021 risulta effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), oppure, se per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, sono state avviate le dovute formalit\u00e0 amministrative per l\u2019acquisizione del titolo abilitativo;<\/li>\n<li>b) per gli interventi eseguiti da persone fisiche, il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a \u20ac 25mila, per unit\u00e0 immobiliari adibite ad abitazione principale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Negli altri casi, il termine per concludere i lavori senza perdere il Superbonus \u00e8 confermato al 30 giugno 2022.<\/p>\n<p>Per i condomini, gli IACP e le cooperative, i termini sono pi\u00f9 ampi. Per gli interventi edilizi, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione effettuati dai condom\u00ecni e dalle persone fisiche uniche proprietarie o comproprietarie di edifici composti da 2 a 4 unit\u00e0 immobiliari distintamente accatastate, il Superbonus potr\u00e0 essere fruito fino al 31 dicembre 2025. Attenzione per\u00f2, dal 2024 la percentuale diminuisce: il Superbonus rester\u00e0 nell\u2019attuale misura del 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, si ridurr\u00e0 al 70% per le spese sostenute nel 2024, passando al 65% per quelle sostenute nel 2025. Per gli interventi effettuati da IACP e cooperative edilizie, la percentuale del Superbonus rimarr\u00e0 al 110% fino al 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno dello stesso anno siano stati ultimati lavori per almeno il 60% dell\u2019intervento complessivo.<\/p>\n<p><strong>Il Bonus facciate viene confermato fino alla fine del 2022<\/strong>, ma la percentuale passa dal 90% fino alla fine del 2021, al 60%. Gli interventi devono riguardare la facciata esterna degli edifici esistenti, frontale e principale dell\u2019edificio, i lati dello stesso, con esclusione delle facciate interne se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (chiostri, cavedi, cortili e spazi interni se non visibili dalla strada. Il bonus prescinde dalla categoria catastale, ma gli edifici devono essere ubicati in zona A o B di cui al Dm 1444\/68, o in zone assimilabili in base alle disposizioni regionali ed ai regolamenti edilizi comunali.<\/p>\n<p><strong>Gli altri Bonus.<\/strong> Prorogati fino al 31 dicembre 2024:<\/p>\n<ul>\n<li>a) la detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a \u20ac 96mila;<\/li>\n<li>b) l\u2019ecobonus del 50-65-70-75% ed il bonus unico dell\u201980-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;<\/li>\n<li>c) il sismabonus (anche per gli acquisti), al 50-70-75-80-85%;<\/li>\n<li>d) la detrazione Irpef del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato (Bonus verde).<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><strong>Il Bonus mobili \u00e8 prorogato al 31 dicembre 2024<\/strong>, ma dal primo gennaio prossimo, la spesa massima ammissibile passa dall\u2019attuale \u20ac 16mila a \u20ac 5mila. La detrazione sar\u00e0 riconosciuta per le ulteriori spese documentate sostenute nel periodo 2022\/2024 per l\u2019acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l\u2019etichetta energetica. I mobili e gli elettrodomestici dovranno essere destinati all\u2019arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, iniziata a partire dal primo gennaio dell\u2019anno precedente a quello dell\u2019acquisto. Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia vengano effettuati nell\u2019anno precedente a quello dell\u2019acquisto, oppure siano iniziati nell\u2019anno precedente a quello dell\u2019acquisto e proseguiti nello stesso anno, il limite di \u20ac 5mila \u00e8 considerato al netto delle spese sostenute nell\u2019anno precedente per le quali si \u00e8 fruito della detrazione. Invariata la misura della detrazione (50% della spesa), da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Il bonus dovr\u00e0 essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno precedente a quello dell\u2019acquisto.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Niente proroga, al momento almeno, del Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici<\/strong>, pari al 50% delle spese sostenute per l\u2019acquisto e l\u2019installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, che pertanto scadr\u00e0 alla fine del 2021.<\/p>\n<p>Tranne che per il Superbonus 110%, l\u2019attuale versione della legge di Bilancio 2022 non contiene novit\u00e0 in merito allo <strong>Sconto in fattura o cessione del credito<\/strong>: i due meccanismi resteranno in vigore fino al 2025 solo per gli interventi che possono beneficiare del Superbonus 110%.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Credito d\u2019imposta per investi in beni strumentali 4.0.<\/strong> Il testo approvato dal Consiglio di ministri contiene una proroga triennale solo per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali 4.0, quelli tecnologicamente avanzati, interconnettibili alla rete ed interconnessi, con riduzione dell\u2019aliquota per gli investimenti che verranno realizzato dal 1\u00b0 gennaio 2023. Non \u00e8 prevista la proroga per gli investimenti in beni strumentali non 4.0, quelli \u201cgenerici, per i quali il credito d\u2019imposta rester\u00e0 in vigore fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 31 dicembre 2023 se entro il 31 dicembre 2022 \u00e8 stato accettato l\u2019ordine dal venditore ed \u00e8 stato versato almeno il 20% del costo complessivo. Per i beni strumentali materiali 4.0 (trattrici interconnesse, ecc.), dal 1\u00b0 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 con il meccanismo ordine\/acconto, appena sopra riportato, il credito d\u2019imposta \u00e8 riconosciuto nella misura del: a) 20% del costo, per la quota di investimenti fino a \u20ac 2,5 mln; b) 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a \u20ac 2,5 mln e fino a \u20ac 10 mln; c) 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a \u20ac 10 mln e fino al limite di costo ammissibile di \u20ac 20 mln.<\/p>\n<p>Per i beni strumentali immateriali 4.0 (software, ecc.), fero restando il tetto massimo di costo ammissibile di \u20ac 1mln, il credito d\u2019imposta \u00e8 riconosciuto nella misura del: a) fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 con il meccanismo di ordine\/acconto sopra riportato, nella misura del 20% del costo; b) dal 1\u00b0 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 con il meccanismo di ordine\/acconto sopra riportato, nella misura del 15% del costo; c) dal 1\u00b0 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 con il meccanismo di ordine\/acconto sopra riportato, nella misura del 10%.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Sul fronte \u201csostegno alle imprese e fondi di garanzia\u201d<\/strong>, \u00e8 stato confermato (con riduzione) il Credito d\u2019imposta per attivit\u00e0 di ricerca, sviluppo, innovazione e design, la Garanzia Italia SACE (finanziamento bancario per liquidit\u00e0 a breve termine, investimenti, estensione del finanziamento), la Nuova Sabatini (accesso al credito finalizzato all\u2019acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali), il Fondo Simest (finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a facilitare lo sviluppo internazionale delle imprese), ed il Fondo Gasparrini (intervento n favore delle famiglie anche di imprenditori che si trovano in situazioni di difficolt\u00e0 a causa della perdita\/riduzione del lavoro o dell\u2019insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare).<\/p>\n<hr \/>\n<p>Il limite annuo dei<strong> crediti d\u2019imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili<\/strong>, passa a 2 milioni di euro.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Molte le novit\u00e0 anche sul \u201cfronte pensioni\u201d:<\/strong> sostituzione di Quota100 con Quota102, proroga dell\u2019Anticipo PEnsionistico (APE) sociale, proroga di Opzione donna, nuova pensione a 62 anni per i lavoratori di piccole e medie imprese. Definitivamente tramontata la tanto enfatizzata (e poco utilizzata) Quota100.<\/p>\n<p><strong>Quota 102.<\/strong> Dal prossimo gennaio e fino alla fine del 2022, il pensionamento \u201canticipato\u201d potr\u00e0 avvenire al compimento del 64\u00b0 anno di et\u00e0, con almeno 38 anni di contributi accreditati. Invariati gli altri aspetti gi\u00e0 previsti per Quota100, in particolare il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con la pensione, la facolt\u00e0 di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo di 38 anni (ma non quella accreditata nelle Casse Professionali), le finestre mobili (tre mesi per il settore privato, sei per il pubblico impiego), i termini di pagamento dilazionato della buonuscita, la possibilit\u00e0 di ottenere l\u2019anticipo del Trattamento di fine rapporto\/servizio. Il diritto a Quota102 perfezionato entro il 31 dicembre 2022 potr\u00e0 essere esercitato anche negli anni successivi.<\/p>\n<p><strong>Rinnovata l\u2019APE sociale<\/strong>, lo strumento che consente al lavoratore di ottenere un sussidio mensile d\u2019importo massimo di \u20ac 1.500 lordi a carico della collettivit\u00e0, in attesa di maturare l\u2019et\u00e0 per la pensione di vecchiaia (che anche per il 2022 rimane ferma a 67 anni). Nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell\u2019ambito della procedura di licenziamento economico, la decorrenza dell\u2019APE sociale non \u00e8 pi\u00f9 legata alla conclusione da almeno tre mesi della fruizione dell\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll, ecc.). Sono state ampliate le categorie professionali che possono beneficiare dell\u2019APE sociale con 63 anni di et\u00e0 e 36 anni di contributi. <a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/estensione-ape-sociale.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>SCARICA LA TABELLA COMPLETA (PDF)<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>Opzione donna viene prorogata al 2022<\/strong>, ma aumentano di due anni i requisiti anagrafici necessari per ottenerla: da 58 a 60 anni per le dipendenti, da 59 a 61 per le autonome. Potranno scegliere questa forma di pensionamento anticipato le lavoratrici, sia del settore pubblico che privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2021 compiono 60 anni di et\u00e0 se dipendenti, 61 se autonome ed hanno accreditato alla stessa data almeno 35 anni di contributi. Confermato il sistema di differimento della prima riscossione: 12 mesi di \u201cfinestra\u201d per le dipendenti, 18 mesi per le autonome. Il personale del settore scuola potr\u00e0 presentare domanda entro il 28 febbraio 2022.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>\u00c8 stato poi istituito un Fondo imprese in crisi,<\/strong> con dotazione di \u20ac 200mln per ogni anno dal 2022 al 2024, che potr\u00e0 essere attivato per favorire il pensionamento del personale delle piccole e medie imprese in crisi, che ha almeno 62 anni di et\u00e0.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Il Reddito di cittadinanza (RDC) viene confermato per il 2022 e 2023.<\/strong> Le novit\u00e0 attengono prevalentemente il contrasto alla \u201cfuga dalle opportunit\u00e0 del lavoro\u201d dei percettori il RDC. La domanda di RDC presentata all\u2019Inps equivarr\u00e0 alla Dichiarazione di Immediata Disponibilit\u00e0 al lavoro (DID) ed automaticamente trasmessa all\u2019Agenzia nazionale politiche Attive Lavoro (Anpal). Al secondo rifiuto di una proposta di lavoro \u201ccongrua\u201d, il RDC verr\u00e0 revocato. Per \u201cofferta di lavoro congrua\u201d si intende l\u2019offerta che, per la prima volta, rientra entro 80 Km di distanza dalla residenza (attualmente sono 100 km), o se raggiungibile entro 100 minuti con il trasporto pubblico; semplicemente in Italia se si tratta della seconda offerta (erano 250Km). Dal 1\u00b0 gennaio 2022, l\u2019importo del RDC verr\u00e0 ridotto mensilmente di \u20ac 5 dal 6\u00b0 mese in poi se di importo pari o superiore a \u20ac 300, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (determinato in base al numero di componenti il nucleo familiare ISEE). Sono esclusi dalla riduzione i nuclei familiari in cui sono presenti minori di tre anni, o con disabilit\u00e0 grave o non autosufficienza.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Interventi per i giovani.<\/strong> Messa a regime del <strong>Bonus cultura<\/strong> di \u20ac 500 annui per i diciottenni; proroga a tutto il 2022 degli <strong>incentivi fiscali previsti per l\u2019acquisto della prima casa<\/strong> da parte degli under36; rifinanziamento del <strong>Fondo affitti giovani<\/strong>, finalizzato a concedere uno sconto fiscale del 20% e fino a \u20ac 2.400\/anno, sugli affitti pagati dai giovani di et\u00e0 tra 20 e 31 anni che vanno a vivere da soli.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Il congedo di paternit\u00e0<\/strong> retribuito e obbligatorio di 10 giorni viene reso strutturale.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Interventi sul lavoro.<\/strong> La legge di bilancio 2022 introduce lo sgravio contributivo per il<strong> rientro delle dipendenti dopo la maternit\u00e0<\/strong>. Nel 2022 i datori di lavoro potranno beneficiare dell\u2019esonero del 50% per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle dipendenti che rientrano nel posto di lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternit\u00e0<\/p>\n<p><strong> Indennit\u00e0 NASPI e DIS-COLL.<\/strong> Dal prossimo anno diventer\u00e0 pi\u00f9 facile ottenere la NASPI ed avr\u00e0 un \u201cpeso\u201d maggiore. La nuova Naspi, viene erogata su richiesta dai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro e si trovano in stato di disoccupazione. I casi di dimissioni volontarie che danno comunque diritto alla Naspi, sono individuati dalla legge: a) dimissioni per giusta causa; b) dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternit\u00e0; c) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell\u2019ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro; d) risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda, distante pi\u00f9 di 50Km dalla residenza del lavoratore; e) licenziamento con accettazione dell\u2019offerta di conciliazione; f) licenziamento disciplinare.<\/p>\n<p>Per poter ottenere la <strong>Naspi<\/strong>, il lavoratore deve aver versato i contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l\u2019inizio del periodo di disoccupazione. La prima novit\u00e0 riguarda il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l\u2019inizio del periodo di disoccupazione: per gli eventi che si verificheranno dal primo gennaio 2022, tale requisito viene cancellato. La seconda novit\u00e0 riguarda l\u2019importo della Naspi. La decurtazione mensile dell\u2019importo dal quarto mese di trattamento in poi viene modificata: interviene a partire dal sesto mese o dall\u2019ottavo se il beneficiario ha compiuto 55 anni di et\u00e0 alla data di presentazione della domanda. Dal prossimo anno avranno diritto alla Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione riservata ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata dell\u2019Inps, la <strong>Dis-Coll<\/strong>, dal prossimo anno la decurtazione del 3% decorrer\u00e0 dal sesto mese (fino ad oggi terzo mese). L\u2019indennit\u00e0 verr\u00e0 corrisposta per un numero di mensilit\u00e0 pari ai mesi di contributi accreditati nel periodo che va dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno precedente la cessazione del lavoro, fino alla cessazione, senza considerare eventuali periodi contributivi gi\u00e0 tenuti in conto per l\u2019erogazione della prestazione in precedenza, comunque per la durata massima di 12 mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u00a9 <em>Riproduzione riservata<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bonus casa, fisco, pensioni, bonus investimenti. Una prima analisi del testo uscito dal Consiglio dei Ministri AGGIORNAMENTO DEL 4 GENNAIO 2022: Manovra 2022. 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