{"id":27441,"date":"2022-01-04T10:15:09","date_gmt":"2022-01-04T09:15:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/?p=27441"},"modified":"2022-02-08T16:38:50","modified_gmt":"2022-02-08T15:38:50","slug":"manovra-2022-il-quadro-delle-principali-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/manovra-2022-il-quadro-delle-principali-novita\/","title":{"rendered":"Manovra 2022. Il quadro delle principali novit\u00e0 approvate dal Parlamento"},"content":{"rendered":"<p>A cura di <strong>Corrado Tei<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>Come ormai da tradizione, <strong>il penultimo giorno dell\u2019anno il Parlamento ha approvato la legge di bilancio 2022<\/strong>. La sostanza la si ritrova \u201cspalmata\u201d in oltre mille comma, un po\u2019 pi\u00f9 ordinati del solito, ma &#8211; come sempre &#8211; di difficile lettura e comprensione. Riportiamo una sintesi dei contenuti, rimandando ad ulteriori approfondimenti che pubblicheremo su questo sito.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Riforma dell\u2019Irpef<\/strong><\/h3>\n<p>Vengono rimodulati gli scaglioni di reddito sui quali si applicano le aliquote Irpef. La tabella 1 pu\u00f2 aiutare a comprendere meglio. Anche le detrazioni vengono rimodulate.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ciatoscana_manovra-2022_tabella-riforma-irpef.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignnone wp-image-27443 size-full\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%271326%27%20height%3D%27454%27%20viewBox%3D%270%200%201326%20454%27%3E%3Crect%20width%3D%271326%27%20height%3D%27454%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ciatoscana_manovra-2022_tabella-riforma-irpef.jpg\" alt=\"\" width=\"1326\" height=\"454\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Per i dipendenti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da \u20ac 8mila a \u20ac 15mila. Per tali redditi rimane ferma la detrazione di \u20ac 1.880;<\/li>\n<li>la seconda soglia di reddito passa da \u20ac 15mila a \u20ac 28mila; la detrazione base passa da \u20ac 978 a \u20ac 1.910;<\/li>\n<li>la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, \u00e8 ridotta da \u20ac 55mila a \u20ac 50mila; la detrazione base passa da \u20ac 978 a \u20ac 1.910; la detrazione massima di \u20ac 1.910 per redditi pari a \u20ac 28mila, decresce fino ad annullarsi alla soglia dei \u20ac 50mila;<\/li>\n<li>aumenta di \u20ac 65 la detrazione applicabile alla fascia di reddito tra \u20ac 25mila e \u20ac 35mila.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Per i pensionati:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>la prima soglia di reddito passa da \u20ac 8mila a \u20ac 8.500; la detrazione aumenta da \u20ac 1.880 a \u20ac 1.995, con una misura minima di detrazione che passa da \u20ac 690 a \u20ac 713;<\/li>\n<li>la seconda soglia di reddito aumenta da \u20ac 15mila a \u20ac 28mila; la detrazione base si riduce da \u20ac 1.297 a \u20ac 700;<\/li>\n<li>la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, viene ridotta da \u20ac 55mila a \u20ac 50mila; la base di calcolo della detrazione per i redditi superiori a \u20ac 28mila e fino a \u20ac 50mila si riduce da \u20ac 1.297 a \u20ac 700; la detrazione \u00e8 di \u20ac 700 per redditi pari a \u20ac 28mila e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei \u20ac 50mila;<\/li>\n<li>aumenta la detrazione di \u20ac 50 per la fascia di reddito compresa tra \u20ac 25mila e \u20ac 29mila.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Per i lavoratori autonomi:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>aumentata da \u20ac 1.104 a \u20ac 1.265 la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da \u20ac 4.800 a \u20ac 5.500;<\/li>\n<li>introdotta una ulteriore soglia di reddito, superiore a \u20ac 5.500 e fino a \u20ac 28mila, con una detrazione di \u20ac 500, aumentata di \u20ac 765 per un reddito pari \u20ac 5.500, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia di \u20ac 28mila;<\/li>\n<li>rimodulata l\u2019ultima soglia di reddito, ora compresa tra \u20ac 28mila e \u20ac 50mila, in base alla quale spetta la detrazione nell\u2019importo massimo di \u20ac 500 per un reddito pari a \u20ac 28mila, che si riduce progressivamente fino ad annullarsi raggiunti \u20ac 50mila;<\/li>\n<li>aumento la detrazione di un importo pari a \u20ac 50 per la fascia di reddito superiore a \u20ac 11mila ma non a \u20ac 17mila.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>&#8220;Bonus Renzi&#8221;<\/strong><\/h3>\n<p>Bonus Renzi, o per meglio dire, l\u2019ex Bonus Renzi, visti i numerosi interventi susseguitisi dal 2015, al fine di attenuarne l\u2019impatto sulle finanze nazionali. Il bonus di \u20ac 100 viene assicurato a chi ha un reddito da lavoro dipendente o assimilato fino a \u20ac 15mila. Pu\u00f2 spettare anche a chi ha un reddito fino a \u20ac 28mila euro ma solo se la somma di una serie di detrazioni (figli a carico, spese sanitarie, ecc.), supera l\u2019imposta lorda dovuta in dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Irap<\/strong><\/h3>\n<p>Dal 2022 sono esonerati dall\u2019Imposta anche gli esercenti attivit\u00e0 commerciali, arti e professioni.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Esenzione dall\u2019imposta di bollo per le certificazioni digitali<\/strong><\/h3>\n<p>Estesa al 2022 l\u2019esenzione dell\u2019imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalit\u00e0 telematica.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Detassazione Irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e Iap<\/strong><\/h3>\n<p>Estensione al 2022 dell\u2019esenzione ai fini Irpef e delle relative addizionali, gi\u00e0 prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti all\u2019Inps.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Superbonus 110% ed altre detrazioni fiscali conseguenti ad interventi edilizi<\/strong><\/p>\n<p>La proroga interessa anche gli interventi finalizzati all\u2019efficientamento energetico e per ridurre il rischio sismico:<\/p>\n<ul>\n<li>per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell\u2019esercizio di attivit\u00e0 di impresa, arte o professione), per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene disposta la proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione: il 110% per le spese sostenute entro il 31\/12\/2023; il 70% per le spese entro il 31\/12\/2024; il 65% per le spese entro il 31\/12\/2025;<\/li>\n<li>per gli interventi effettuati su unit\u00e0 immobiliari (unifamiliari) dalle persone fisiche, l\u2019agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell\u2019intervento complessivo; non viene previsto alcun riferimento all\u2019ISEE del contribuente;<\/li>\n<li>la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, in 4 quote annuali di pari importo, per la parte di spese sostenuta dal 1\u00b0 gennaio 2022;<\/li>\n<li>la proroga si applica anche per la realizzazione degli interventi trainati;<\/li>\n<li>prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilit\u00e0 di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura al posto della detrazione fiscale;<\/li>\n<li>prorogata la possibilit\u00e0 di avvalersi del 110% anche per le cooperative di abitazione a propriet\u00e0 indivisa fino al 30 giugno 2023. Per questi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30 giugno 2023 per almeno il 60% dell\u2019intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, cos\u00ec come gi\u00e0 previsto per gli Iacp;<\/li>\n<li>soppressi i termini specifici previsti per l\u2019applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022);<\/li>\n<li>soppressa la norma che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022, solo in presenza di determinate condizioni (comunicazione Cila e titolo ricostruzione edifici);<\/li>\n<li>i prezzari individuati dal Ministro dello sviluppo economico il 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica: sismabonus; interventi di adozione di misure antisismiche; bonus facciate; interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;<\/li>\n<li>sono state inserite nella Legge di bilancio 2022, le disposizioni del D.L. Anti-Frodi.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>Proroga della trasformazione della detrazione per interventi edilizi in sconto in fattura o cessione del credito d\u2019imposta<\/strong><\/h3>\n<p>Proroga della trasformazione della detrazione per interventi edilizi in sconto in fattura o cessione del credito d\u2019imposta, generalizzata a tutto il 2024; per gli interventi legati al Superbonus si estende al 2025. Obbligo del visto di conformit\u00e0 anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l\u2019obbligo di asseverazione della congruit\u00e0 di prezzi.<\/p>\n<p><strong>Interventi soggetti all\u2019obbligo:<\/strong> recupero patrimonio edilizio ed efficienza energetica; sismabonus; bonus facciate; installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.<\/p>\n<p><strong>Interventi esclusi:<\/strong> gli interventi di \u201cedilizia libera\u201d; gli interventi di importo complessivo non superiore a \u20ac 10mila, eseguiti sulle singole unit\u00e0 immobiliari o sulle parti comuni dell\u2019edificio, ad eccezione degli interventi relativi al. bonus facciate.<\/p>\n<p>Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformit\u00e0, nonch\u00e9 delle asseverazioni dovute, sulla base dell\u2019aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento. Tra gli interventi per cui \u00e8 possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a propriet\u00e0 comune. L\u2019Agenzia delle Entrate pu\u00f2 sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni, l\u2019efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l\u2019esercizio dell\u2019opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia<\/strong><\/h3>\n<p>Proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per:<\/p>\n<ul>\n<li>la detrazione al 65% per le spese documentate di interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus);<\/li>\n<li>le spese sostenute per l\u2019acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a una detrazione massima di \u20ac 100mila;<\/li>\n<li>la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l\u2019acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di \u20ac 30mila;<\/li>\n<li>le spese sostenute per l\u2019acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, riduce l\u2019importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di \u20ac 10mila per l\u2019anno 2022 e di \u20ac 5mila per gli anni 2023 e 2024;<\/li>\n<li>la detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di \u20ac 96mila per gli interventi di ristrutturazione edilizia.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>Bonus verde<\/strong><\/h3>\n<p>Proroga fino al 2024 della detrazione del 36% nel limite di spesa di \u20ac 5mila annui, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unit\u00e0 immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di cui sopra, per unit\u00e0 immobiliare ad uso abitativo; spese di progettazione e manutenzione connesse all\u2019esecuzione degli interventi gi\u00e0 indicati.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Modifiche al bonus facciate<\/strong><\/h3>\n<p>Proroga al 2022 del bonus, ma la percentuale di detrazione passa dal 90 al 60%.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Detrazione per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche<\/strong><\/h3>\n<p>Sono interessate le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all\u2019eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi\u00e0 esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed \u00e8 calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:<\/p>\n<ul>\n<li>50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unit\u00e0 immobiliari situate all\u2019interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall\u2019esterno;<\/li>\n<li>40mila euro moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unit\u00e0 immobiliari;<\/li>\n<li>30mila euro moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio per gli edifici composti da pi\u00f9 di 8 unit\u00e0 immobiliari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unit\u00e0 immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonch\u00e9 in caso di sostituzione dell\u2019impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell\u2019impianto sostituito. Anche a tale detrazione \u00e8 applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Credito d\u2019imposta per l\u2019acquisto di beni strumentali nuovi 4.0<\/strong><\/h3>\n<p>Confermata la misura del credito per il 2022, la legge di bilancio dispone la proroga del credito d\u2019imposta a tutto il 2025 o comunque entro il 30 giugno 2026, se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Non \u00e8 stato prorogato il credito d\u2019imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali generici, non interconnettibili, che quindi si fermer\u00e0 il 31 dicembre 2022. Ridotte le aliquote (vedi tabella 2).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ciatoscana_manovra-2022_tabella-credito-di-imposta-4-0.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignnone wp-image-27442 size-full\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%271326%27%20height%3D%27690%27%20viewBox%3D%270%200%201326%20690%27%3E%3Crect%20width%3D%271326%27%20height%3D%27690%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"https:\/\/www.ciatoscana.eu\/home\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/ciatoscana_manovra-2022_tabella-credito-di-imposta-4-0.jpg\" alt=\"\" width=\"1326\" height=\"690\" \/><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Rifinanziamento della \u201cNuova Sabatini\u201d<\/strong><\/h3>\n<p>Oltre all\u2019aumento dell\u2019autorizzazione di spesa, viene reintrodotta la regola per cui il contributo verr\u00e0 erogato in pi\u00f9 quote, determinate con apposito decreto ministeriale. Il contributo potr\u00e0 essere erogato in un\u2019unica soluzione solo nel caso in cui il finanziamento sia di importo non superiore a \u20ac 200mila.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Fondo di garanzia Pmi<\/strong><\/h3>\n<p>Prorogata al 30 giugno 2022 l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidit\u00e0 delle imprese colpite dall\u2019emergenza Covid. Dal 1\u00b0 aprile 2022 le garanzie straordinarie del Fondo non sono pi\u00f9 concesse a titolo gratuito ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso. Dal 1\u00b0 gennaio 2022, viene portata dal 90% all\u201980% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a \u20ac 30mila.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidit\u00e0 delle imprese<\/strong><\/h3>\n<p>Prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull\u2019intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidit\u00e0 delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell\u2019epidemia Covid.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Proroga dell\u2019operativit\u00e0 straordinaria del Fondo Gasparrini<\/strong><\/h3>\n<p>Il Fondo di solidariet\u00e0 per i mutui per l\u2019acquisto della prima casa si applicher\u00e0 fino alla fine del 2022. \u00c8 stato esteso, a seguito della pandemia, a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, a condizione che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell\u2019ultimo trimestre 2019, alternativamente, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda o qualora non sia trascorso un trimestre, nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Limite annuo di crediti d\u2019imposta e contributi compensabili o rimborsabili<\/strong><\/h3>\n<p>Dal primo gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale \u00e8 pari a \u20ac 2 mln (limite stabilizzato).<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Reddito di cittadinanza<\/strong><\/h3>\n<p>\u00c8 stato rifinanziato con importanti modifiche, finalizzate a limitarne l\u2019abuso.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Pensione Quota 102<\/strong><\/h3>\n<p>Il pensionamento anticipato \u00e8 consentito con almeno 64 anni di et\u00e0 anagrafica e 38 anni di anzianit\u00e0 contributiva. I soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, potranno andare in pensione anche successivamente alla predetta data. Rimangono ferme le regole dell\u2019ex Quota100: niente cumulo dei redditi da lavoro con la pensione; possibilit\u00e0 di utilizzare tutti i contributi accreditati nelle varie gestioni previdenziali\/pensionistiche, ad eccezione di quelli accreditati nelle Casse Professionali; confermata la \u201cfinestra mobile\u201d, ovvero il periodo che deve trascorrere tra il perfezionamento dei requisiti e l\u2019effettiva decorrenza della pensione: tre mesi per il settore privato, sei mesi per il settore pubblico. Differiti i termini per la liquidazione della buonuscita e confermata la possibilit\u00e0 di accedere all\u2019anticipo del Trattamento di fine rapporto\/servizio attraverso gli istituti bancari aderenti all\u2019accordo con il Governo. Il personale scolastico ed AFAM, per accedere alla pensione con decorrenza dall\u2019inizio dell\u2019anno scolastico (1\u00b0 settembre 2022) o accademico (1\u00b0 novembre 2022), deve presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>APE sociale<\/strong><\/h3>\n<p>Proroga dell\u2019APE sociale per tutto il 2022, con modifica dei requisiti per l\u2019accesso per gli operai edili, i ceramisti ed i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, per i quali il requisito dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva scende da 36 a 32 anni. Eliminata la finestra di 3 mesi per la decorrenza del diritto a pensione rispetto al momento di maturazione dei requisiti. Interessati i disoccupati, invalidi, caregivers e addetti a mansioni gravose e usuranti (vedi tabella sul sito di Cia Toscana). Indennit\u00e0 dell\u2019importo massimo di \u20ac 1.500\/mese, con un\u2019et\u00e0 di almeno 63 anni e con 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori addetti a mansioni gravose e usuranti). Per i disoccupati viene eliminato il requisito della conclusione da almeno 3 mesi della fruizione dell\u2019ammortizzatore sociale relativo alla cessazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<h3><strong>Opzione donna<\/strong><\/h3>\n<p>La data di maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato riservato alle donne, la meglio conosciuta \u201cOpzione Donna\u201d, viene prorogata al 31 dicembre 2021. Una volta rispettati i requisiti, le interessate potranno accedere alla pensione anche successivamente alla predetta data, comunque dopo l\u2019apertura della finestra mobile. Requisiti necessari al 31\/12\/2021:<\/p>\n<ul>\n<li>58 anni lavoratrici dipendenti, 59 per le lavoratrici autonome;<\/li>\n<li>35 anni contributi (obbligatori, volontari da riscatto o figurativi;<\/li>\n<li>finestra mobile di attesa per la decorrenza: 12 mesi per le dipendenti, 18 mesi per le autonome.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo interamente contributivo. Per accedere alla pensione dal 1\u00b0 settembre 2022, le dipendenti del settore scuola devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Riduzione aliquota contributiva (IVS) per i dipendenti ma solo per il 2022<\/strong><\/h3>\n<p>Solo per il 2022, \u00e8 disposta la riduzione dell\u2019aliquota contributiva (IVS), per i lavoratori dipendenti con retribuzione inferiore a \u20ac 2.692 di imponibile mensile. Interessati tutti i settori produttivi, con esclusione del lavoro domestico.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Congedi di paternit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>La misura stabilizza a favore dei padri lavoratori dipendenti i congedi previsti nel 2021:<\/p>\n<ul>\n<li>10 giorni di assenza retribuiti al 100 %;<\/li>\n<li>1 giorno di astensione facoltativa non retribuita;<\/li>\n<li>fruizione entro i 5 mesi di et\u00e0 del bambino;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per nascite o adozioni dal 1\u00b0 gennaio 2022.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Esonero contributivo post-maternit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>In via sperimentale, per l\u2019anno 2022 \u00e8 riconosciuto, nella misura del 50%, l\u2019esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternit\u00e0 e per un periodo massimo di un anno.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Proroga delle misure in favore dell\u2019acquisto della casa di abitazione<\/strong><\/h3>\n<p>Prorogati al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione delle domande per l\u2019ottenimento:<\/p>\n<ul>\n<li>dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa;<\/li>\n<li>delle agevolazioni per l\u2019acquisto della prima casa gi\u00e0 previste per soggetti che non hanno compiuto 36 anni di et\u00e0, con ISEE non superiore a \u20ac 40mila annui.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>Detrazioni fiscali locazioni stipulate dai giovani<\/strong><\/h3>\n<p>Molte le modifiche apportate alle detrazioni per le locazioni stipulate dai giovani. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>viene elevato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione anche dai 30 ai 31 anni non compiuti;<\/li>\n<li>si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche una porzione dell\u2019unit\u00e0 immobiliare e non solo l\u2019intera unit\u00e0;<\/li>\n<li>si eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre, ai primi quattro anni di contratto;<\/li>\n<li>l\u2019immobile per cui spetta l\u2019agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, invece di abitazione principale dello stesso;<\/li>\n<li>si eleva l\u2019importo della detrazione spettante da \u20ac 300 a \u20ac 991,6 oppure, se superiore, spetta in misura pari al 20% del canone ed entro il limite massimo di \u20ac 2mila di detrazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per usufruire del beneficio \u00e8 necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato e l\u2019immobile adibito a residenza del locatario deve essere diverso dall\u2019abitazione principale dei genitori. La detrazione spetta se il reddito complessivo non \u00e8 superiore a \u20ac 15.493,71.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Obbligo contributivo Fis ai fini del Durc<\/strong><\/h3>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2022, la regolarit\u00e0 del versamento della contribuzione ai fondi di solidariet\u00e0 bilaterali, se dovuta, \u00e8 condizione per il rilascio del documento unico di regolarit\u00e0 contributiva Durc.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Disposizioni per l\u2019applicazione Naspi<\/strong><\/h3>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2022 sono destinatari della Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi di trasformazione commercializzazione, che sono quindi chiamati alla relativa contribuzione. Inoltre, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1\u00b0 gennaio 2022:<\/p>\n<ul>\n<li>non \u00e8 pi\u00f9 richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l\u2019inizio del periodo di disoccupazione;<\/li>\n<li>la riduzione del trattamento (3% al mese) scatta adesso dal 6\u00b0 mese. Per i lavoratori che hanno compiuto 55 anni alla data della richiesta di NASPI, la riduzione dell\u2019importo scatta dall\u20198\u00b0 mese di fruizione (211\u00b0 giorno).<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>Disposizioni per l\u2019applicazione Discoll<\/strong><\/h3>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2022 l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione Discoll vedr\u00e0 queste modifiche: riduzione del 3% dal 6\u00b0 mese; durata pari ai mesi di contribuzione versata dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno precedente la cessazione e per non pi\u00f9 di 12 mesi; i contributi figurativi accreditati saranno rapportati alla media di reddito, fino a 1,4 volte l\u2019importo massimo; la contribuzione necessaria sar\u00e0 quella per la Naspi.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sostegno di maternit\u00e0 per le lavoratrici autonome<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 \u00e8 riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternit\u00e0 alle lavoratrici che nell\u2019anno precedente l\u2019inizio del periodo di maternit\u00e0, hanno dichiarato un reddito inferiore a \u20ac 8.145, incrementato annualmente con l\u2019indice ISTAT. Sono interessate le: iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie; lavoratrici autonome; imprenditrici agricole; libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Valorizzazione piccoli borghi e aree interne<\/strong><\/h3>\n<p>Per contrastare l\u2019abbandono dei territori, per gli esercenti l\u2019attivit\u00e0 di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono l\u2019attivit\u00e0 in un Comune fino a 500 abitanti delle aree interne, viene prevista la possibilit\u00e0 di beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, di un contributo per il pagamento dell\u2019Imuper gli immobili siti nei predetti Comuni. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro propriet\u00e0, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l\u2019attivit\u00e0 di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui sopra, per una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l\u2019onere di effettuare sull\u2019immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalit\u00e0 dell\u2019immobile. Si applica il regime de minimis\u201d.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Bonus cultura per i diciottenni (App18)<\/strong><\/h3>\n<p>Per promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, verr\u00e0 assegnata ai residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validit\u00e0, nell\u2019anno di compimento del 18\u00b0 anno di et\u00e0, una carta elettronica utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata e prodotti dell\u2019editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e per sostenere i costi relativi a corsi di musica, teatro, lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell\u2019Isee.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas<\/strong><\/h3>\n<p>Per contenere gli aumenti registrati dalla fine del 2021, le somministrazioni di gas metano usato per combustione sia per gli usi civili che industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo del 2022, sono assoggettate all\u2019aliquota IVA del 5%. In caso di mancato pagamento delle fatture emesse nel periodo 1\u00b0 gennaio 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita delle utenze sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi senza interessi.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Proroga della decontribuzione per i coltivatori diretti e Iap under 40<\/strong><\/h3>\n<p>Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola di coltivatori diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali, con et\u00e0 inferiore a 40 anni, che possono fruire dell\u2019esonero del 100% del versamento dei contributi Inps, per un periodo massimo di 24 mesi.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Incentivi all\u2019imprenditoria agricola femminile<\/strong><\/h3>\n<p>Estensione delle vigenti misure in favore dello sviluppo dell\u2019imprenditorialit\u00e0 in agricoltura e del ricambio generazionale, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile, le quali potranno quindi fruire:<\/p>\n<ul>\n<li>della concessione di mutui agevolati per gli investimenti: a tasso zero; per la durata massima di 10 anni (comprensiva del periodo di preammortamento); di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile;<\/li>\n<li>di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese, in qualsiasi forma costituite:<\/p>\n<ul>\n<li>che subentrino nella conduzione di un\u2019intera azienda agricola, esercente esclusivamente l\u2019attivit\u00e0 agricola ai sensi dell\u2019art. 2135 del c.c, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione;<\/li>\n<li>che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell\u2019azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tra i soggetti subentranti di cui sopra, vi possono essere anche le imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di et\u00e0 compresa tra i 18 e i 40 anni, o da una donna, oppure, nel caso di societ\u00e0, esse devono essere composte, per oltre la met\u00e0 delle quote di partecipazione, dagli stessi soggetti appena citati.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Aliquote IVA per la cessione di bovini e suini<\/strong><\/h3>\n<p>Anche per il 2022, le percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sono pari al 9,5%.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Sgravio contributivo apprendisti<\/strong><\/h3>\n<p>Prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i primi tre anni dei contratti di apprendistato di primo livello, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Misure di sostegno per l\u2019agricoltura<\/strong><\/h3>\n<p>Per gli imprenditori agricoli che a causa di calamit\u00e0 naturali, eventi epidemiologici, epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all\u2019art. 2135 del c.c., viene stabilita la possibilit\u00e0 di mantenere, ad ogni effetto di legge, la propria qualifica. Quanto detto ancorch\u00e9, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dalla suddetta dichiarazione di eccezionalit\u00e0, tali imprenditori si approvvigionino da altri imprenditori agricoli, di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente.<\/p>\n<h3><strong>Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile<\/strong><\/h3>\n<p>Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d\u2019imposta per l\u2019acquisto di sistemi di filtraggio dell\u2019acqua potabile. Il bonus \u00e8 attribuito alle persone fisiche ed ai soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti e professioni ed agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l\u2019acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti. Il beneficio \u00e8 riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attivit\u00e0 economica, a mille euro per ciascuna unit\u00e0 immobiliare o esercizio commerciale; per gli altri soggetti, a \u20ac 5mila per ciascun immobile adibito all\u2019attivit\u00e0 commerciale o istituzionale.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Rinvio pagamento cartelle esattoriali ed esenzione Tosap\/Cosap<\/strong><\/h3>\n<p>Rinvio fino a sei mesi per il pagamento, senza interessi di mora, delle cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022. Proroga di tre mesi dell\u2019esenzione Tosap\/Cosap per esercenti e ambulanti.<\/p>\n<hr \/>\n<p><em>Tratto da<\/em><strong> <a href=\"http:\/\/www.dimensioneagricoltura.eu\">Dimensione Agricoltura n. 1\/2022<\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Riproduzione riservata \u00a9<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di Corrado Tei Come ormai da tradizione, il penultimo giorno dell\u2019anno il Parlamento ha approvato la legge di bilancio 2022. 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