Fare la spesa, visite ai cimiteri, attività sportive e altro ancora: chiarimenti e precisazioni sul provvedimento firmato il 3 maggio scorso dal presidente Rossi

Sono in continuo aggiornamento le FAQ riguardanti l’ordinanza n. 50 firmata dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ed entrata in vigore il 4 maggio scorso. Il provvediamento ha dato il via alla “fase due” nella nostra regione, insieme al DPCM del Governo.

Le FAQ sono consultabili sul sito della Regione Toscana. Ecco alcuni esempi che riguardano le attività agricole, amatoriali e professionai. Il consiglio è di verificare sempre gli aggiornamenti sul sito della Regione.


 

Cosa si intende per possesso dell’area nell’attività agricola amatoriale?

Per possesso del soggetto interessato nel caso di attività agricola amatoriale e selvicoltura libere è da intendersi la disponibilità esclusiva dell’area che può derivare dal titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento del bene, da un contratto di affitto o da altro titolo abilitativo rilasciato da un soggetto pubblico o privato legittimato. Il titolo che legittima il possesso così inteso può essere riferito anche ad un familiare convivente. Per gli orti urbani e sociali, il soggetto gestore deve disciplinare le misure di sicurezza e distanziamento.


Posso andare a funghi?

Nell’ambito dell’attività motoria con partenza e rientro dalla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto, può essere effettuata la raccolta di funghi in maniera individuale. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale.


Campagna: in che modalità è possibile andare all’orto/campo/proprietà agricola?

L’attività di manutenzione dell’orto, come tutte le attività di manutenzione della seconda casa, barche, altre tipologie, può essere svolta solo individualmente.


È possibile fare la manutenzione dell’appostamento fisso di caccia?

Si, purché il manufatto sia autorizzato ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 . Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale. Tale fattispecie è contemplata al punto 2 dall’ordinanza 50/2020.


Sono un ristoratore: oltre che gli alimenti, posso vendere per asporto anche le bevande?

Sì, con l’ordinanza n. 50 del 3 maggio 2020, a partire dal 4 maggio è consentita la vendita per asporto sia degli alimenti che delle bevande da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigiane alimentari e delle aziende agrituristiche autorizzate per la somministrazione. E’ in ogni caso raccomandata l’ordinazione preventiva, on-line o telefonica. I clienti possono entrare uno alla volta, non possono sostare nel negozio se non il tempo necessario al ritiro dell’acquisto e al pagamento, non possono consumare sul posto, né all’interno né fuori del locale e nemmeno assembrarsi all’esterno.


Anche gli agriturismi possono fare vendita da asporto?

Sì. Le aziende agrituristiche autorizzate alla somministrazione potranno effettuare la vendita con consegna a domicilio o per asporto di alimenti e bevande, ai sensi e alle condizioni stabilite dall’ordinanza n. 50/2020 per tutti gli esercizi di somministrazione.


Le FAQ aggiornate sono consultabili sul sito della Regione Toscana.