Con poche novità rispetto al testo iniziale, il decreto che ha integrato il sistema pensionistico nazionale, seppure al momento solo per il periodo 2019/2021, è stato convertito in legge.

Niente di nuovo sui requisiti necessari al pensionamento con Quota 100: almeno 62 anni di età e 38 di contributi e finestra mobile di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti per i dipendenti privati, sei mesi per i pubblici. La prima finestra possibile per il pensionamento è il primo aprile per i lavoratori del settore privato, il primo agosto per i lavoratori del pubblico impiego.

Nessuna novità, purtroppo, sull’incumulabilità di Quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, che in moltissimi casi preclude di fatto la possibilità, tra gli altri, per i coltivatori diretti e Iap, di andare in pensione con tale sistema. Nessuna novità anche per il blocco per il periodo 2019/2026, degli adeguamenti all’aspettativa di vita dei requisiti contributivi per la pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, e per i lavoratori precoci con almeno 41 anni di contributi.

Da quest’anno però, per la pensione anticipata scatta la finestra mobile di tre mesi. Confermata anche la proroga fino a fine anno dell’APE in versione Social, quella, per intenderci, con onere a carico della collettività, che “accompagna alla pensione” determinate categorie di persone in condizioni di disagio. Anche la “pensione opzione donna” viene prorogata: riguarda le nate nell’anno 1960 se dipendenti, 1959 se autonome, che hanno almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018.

L’importo della pensione viene determinato con il sistema contributivo ma non sempre è così negativo come ci si immagina. Una novità introdotta durante l’iter parlamentare della conversione in legge del decreto, riguarda la “pace contributiva”, ovvero, la possibilità di riscattare fino al 2021 i periodi contributivi per i lavoratori che non hanno contributi accreditati prima del primo gennaio 1996.

La durata del pagamento rateale raddoppia, da 60 a 120 rate mensili, dieci anni, quindi. Una modifica interessante, per altro annunciata per un evidente vizio di incostituzionalità della norma originaria, riguarda il riscatto “agevolato” del periodo di studi per conseguire la laurea, a fronte di un onere di poco più di € 5.200 per ogni anno riscattato.
Il limite di età di 45 anni del contribuente è stato cancellato. La possibilità di aderire a questo riscatto non ha limiti temporali e può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno contributi accreditati prima del 1996 ma solo se i periodi da riscattare ricadono negli anni successivi al 1995.

L’ultima novità delle conversione in legge del decreto, riguarda i dipendenti pubblici, che se collocati in pensione possono chiedere un’anticipazione della liquidazione nel limite di quanto spettante e non superiore a 45 mila euro (nel testo originario era 30 mila). L’anticipazione, altro non è che finanziamento bancario che verrà poi restituito nel momento in cui l’Inps provvederà alla liquidazione materiale di quanto spettante per il Trattamento di fine servizio.


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 4/2019