Entrano in vigore le novità sull’Imposta di bollo per le fatture elettroniche contenenti importi esclusi dall’Iva: se non correlate alle operazioni soggette ad Iva, l’ordinaria scadenza trimestrale potrà avere anche cadenza semestrale.

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, l’Amministrazione finanziaria comunicherà telematicamente al contribuente gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

L’imposta di bollo sulle fatture emesse dal primo gennaio potrà essere versata con cadenza semestrale se l’importo non supera i mille euro, altrimenti dovrà essere versata con cadenza trimestrale.

Se il versamento è dovuto con cadenza semestrale, dovrà essere effettuato entro il 16 giugno per il primo semestre ed entro il 16 dicembre per il secondo semestre. Se l’importo da versare supera i mille euro, l’imposta dovrà essere versata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre:

  • 20 aprile per il primo trimestre;
  • 20 luglio per il secondo trimestre;
  • 20 ottobre per il terzo trimestre;
  • 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.

I codici tributo da indicare nel modello F24 sono:

  • a) 2521 per l’imposta di bollo sulle fatture inerenti al 1° trimestre;
  • b) 2522 per l’imposta di bollo sulle fatture inerenti al 2° trimestre;
  • c) 2523 per l’imposta di bollo sulle fatture inerenti al 3° trimestre;
  • d) 2524 per l’imposta di bollo sulle fatture inerenti al 4° trimestre.

La sanzione comminata dall’Agenzia delle entrate potrà essere ridotta ad un terzo se il pagamento viene effettuato entro i 30 giorni successivi alla notifica della comunicazione.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovranno essere utilizzati rispettivamente i codici tributo 2525 e 2526.


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 2/2020