A chiarire la portata della nuova IMU per i terreni agricoli qualificati quali aree edificabili interviene il Ministero dell’economia e delle finanze e lo fa con un provvedimento che non dovrebbe lasciare scampo alle ambizioni di fare facile cassa dei comuni.

La questione nasce con la recente introduzione della “Super IMU”, operata dalla Legge di Bilancio 2020.

Con l’accorpamento dell’IMU e della TASI infatti, pareva che il legislatore lasciasse intendere che nel caso in cui il terreno agricolo qualificato quale area edificabile, fosse in comproprietà di più persone, chi tra queste non rispettava i “requisiti professionali” per ritenere lo stesso agricolo, avrebbe dovuto sostenere l’Imposta considerandolo area edificabile, con un esborso notevolmente superiore al passato.

Ma andiamo con ordine.

La norma vigente fino al 2019 disponeva che ai fini IMU, non si doveva considerare edificabile pur essendolo, quel terreno utilizzato a scopi agricoli da parte di Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali iscritti all’Inps. In caso di comproprietà del terreno, anche se solo uno dei comproprietari rispettava i due requisiti (Coltivatore diretto o Iap iscritto all’Inps ed utilizzazione agricola del terreno), qualificava lo stesso come agricolo anche per gli altri proprietari.

A differenza dello stesso CD o IAP, gli altri proprietari non beneficiavano della riduzione prevista specificatamente per le figure professionali, quindi, determinavano e versavano l’Imposta tenendo conto del valore del reddito dominicale rivalutato.

La Legge di bilancio 2020, come sopra riportato, pareva mettere in discussione tale circostanza, richiedendo la necessità che anche gli altri comproprietari avrebbero dovuto rispettare il requisito della “figura professionale”: il comproprietario che non era Cd o IAP iscritto all’Inps, avrebbe dovuto pagare l’IMU come area edificabile. Su tale circostanza l’Associazione dei comuni già aveva posto l’attenzione.

Ma grazie all’intervento della Cia, il Ministero delle Finanze ha ribadito che la non edificabilità di fatto (il terreno viene utilizzato per scopi agricoli), vale sia per i comproprietari/conduttori che rivestono la qualifica di CD o IAP, sia per gli altri comproprietari.

Già in passato il MEF si era pronunciato con un tono simile ma questo non aveva frenato le mire dei comuni, che spesso avevano proposto, senza successo, accertamenti ai contribuenti richiedendo somme talvolta veramente importanti. In contenzioso tributario spesso si riusciva a riportare alla ragione i comuni.

Il nuovo pronunciamento del Ministero si spera scongiuri il rischio di una nuova campagna di accertamento da parte dei comuni, ai quali, se del caso, la Confederazione si opporrà fermamente, a tutela della categoria e dei propri iscritti, così come fatto in passato.