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Il provvedimento dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale a breve

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d’imposta del 60% del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Se il contratto di locazione dell’immobile è compreso in altri contratti “complessi” (vedi affitto d’azienda comprensivo di immobili), il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del canone complessivo.

Per le strutture “alberghiere”, il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi. Spetta anche agli Enti non commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il credito spetta con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Se il locatario svolge un’attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito è utilizzabile in compensazione senza limiti soglia, nella Dichiarazione dei redditi 2020, successivamente al pagamento dei canoni di locazione per marzo, aprile e maggio. È esente da imposizione fiscale.

Può essere ceduto al locatore/concedente, a fronte di uno sconto sul canone di pari importo ma anche ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito. Non è cumulabile, per la mensilità di marzo, con il credito di imposta previsto per la locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 “negozi e botteghe” (Art. 65, D.L. 18/20). Soggetto a provvedimento attuativo del Direttore Agenzia delle entrate. (Corrado Tei)