La frenetica pubblicazione di norme che hanno impatti di natura fiscale, sta mettendo a dura prova anche i tecnici dell’Agenzia delle Entrate.

Con una recente circolare l’Agenzia è intervenuta di nuovo per fornire alcuni chiarimenti a seguito dell’emanazione dei Decreti legge 18 e 23.

Oltre alla conferma che la dichiarazione IVA potrà essere presentata entro il 30 giugno, l’Agenzia ha precisato che entro lo stesso termine potranno essere presentati anche il modello TR, relativo al rimborso/compensazione IVA del primo trimestre 2020, il modello delle LIquidazioni PEriodiche (LIPE) e l’Esterometro.

Il contribuente dovrà valutare con attenzione se osservare il suddetto termine o anticipare la presentazione del modello TR: prima lo presenta e prima incasserà il rimborso IVA o potrà usare in compensazione il credito se eccedente i 5mila euro.

Tra gli adempimenti sospesi non rientra la trasmissione telematica dei corrispettivi, così come l’emissione delle fatture, comprese quelle elettroniche. Anche il modello riepilogativo degli acquisti intracomunitari (Intra 12) potrà essere trasmesso entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

Tale modello deve essere presentato ogni fine mese anche dai produttori agricoli in regime di esonero IVA, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di 10mila euro e se, a prescindere dal volume di acquisti, hanno scelto l’applicazione dell’IVA in Italia. Anche gli adempimenti inerenti le verifiche periodiche dei misuratori fiscali (registratore di cassa telematico) sono sospesi fino al 30 giugno.

Oltre all’IVA l’Agenzia è entrata nel merito di altre disposizioni di interesse generale per i contribuenti, tra le quali spicca la detrazione in dichiarazione dei redditi del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto delle mascherine. La detrazione appena citata è consentita solo se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE.

Nello scontrino o nella fattura dovranno essere indicati il soggetto che ha sostenuto la spesa e la conformità del dispositivo. Quest’ultima può essere rilevata dall’indicazione del “codice AD – spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. (c.t.)