Già da alcuni mesi vige l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, i dati delle persone alle quali è stata concessa la locazione o la sublocazione di locali anche se di durata inferiori a trenta giorni (affitti brevi).

Le generalità delle persone alloggiate devono essere inviate tramite la procedura internet “alloggiatiweb”, entro ventiquattro ore dall’arrivo degli ospiti.

L’inosservanza del suddetto obbligo, attenendo questioni di ordine pubblico, è sanzionabile con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Quale pena accessoria può essere inflitta la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività ricettiva.

Con una recente comunicazione diretta alle questure, il Ministero dell’Interno ha sollecitato l’adeguamento della modulistica di accesso alla suddetta procedura, al fine di considerare tra le tipologie di ospitalità già previste, anche la locazione e la sublocazione.

Con la comunicazione in commento, i locatori ed i sublocatori assolvono anche all’obbligo specificatamente previsto dal Testo unico sull’immigrazione, per l’ospitalità di cittadini stranieri, anche se parenti o affini.

I dati trasmessi saranno resi disponibili anche all’Agenzia delle Entrate, seppure in forma anonima ed aggregata, al fine di effettuare le valutazioni sulle politiche fiscali da adottare per questa categoria di redditi. (Corrado Franci)