Dal 13 luglio scorso i titolari del credito d’imposta per canoni di locazione possono trasferirlo ai locatori. Il credito d’imposta spetta agli esercenti attività d’impresa ed è pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo.
Il credito spetta anche in relazione all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
Per l’utilizzo in compensazione il beneficiario deve utilizzare i codici tributo “6914”e “6920”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione e fino al 31 dicembre 2021, lo stesso beneficiario può cedere il credito, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. Gli acquirenti dovranno utilizzare i codici tributo:
- “6930 Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
- “6931 Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
Nel modello F24, nel campo “anno di riferimento”, l’acquirente deve ripotare l’anno in cui è stata accettata la cessione del credito, previa verifica nel “Cassetto fiscale”. (Corrado Franci)

