La vendita dei prodotti agricoli ha ricevuto un nuovo impulso da parte del Ministero per le Politiche agricole, dopo che questo ha fatto gli opportuni chiarimenti rispetto alla possibilità di vendita diretta su superfici private, a prescindere dalla loro ubicazione, a patto che queste siano a disposizione dell’imprenditore agricolo.

Il chiarimento suddetto ha sancito la competenza del Ministero delle Politiche Agricole su questa materia, superando le interpretazioni restrittive dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La vendita diretta su aree private delle quali l’imprenditore agricolo ha la legittima disponibilità, non può essere vietata. L’articolo 4, comma 1, della legge di orientamento in agricoltura (D.lgs 228/2001), stabilisce che l’imprenditore agricolo può esercitare la vendita diretta “…in tutto il territorio della Repubblica”.

Tale principio non può subire restrizioni dalla lettura dei comma successivi. Il concetto di “azienda” poi, non può subire interpretazioni oltre quelle fornite dal Codice civile. In tale concetto rientrano senza dubbio le aree esterne all’azienda agricola fisicamente intesa, delle quali l’imprenditore agricolo abbia la legittima disponibilità (proprietà, affitto, comodato).

Tale imprenditore, quindi, non può subire restrizioni in tal senso, al pari degli imprenditori impegnati nel commercio, rispettando in ogni caso le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria previste dal medesimo articolato di legge.

Ricordiamo che la vendita diretta itinerante (in più punti anche nella stessa giornata) è soggetta a comunicazione al comune dove ha la sede l’azienda agricola e può essere effettuata a partire dalla data di comunicazione stessa. La  vendita non itinerante invece, presuppone la preventiva comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita al dettaglio dei propri prodotti e deve necessariamente contenere la richiesta di assegnazione del posteggio su cui poter esercitare l’attività.

L’impresa agricola deve inviare la comunicazione tramite il portale SUAP del Comune. L’utilizzo della PEC sarà ammesso solamente nel caso in cui lo sportello SUAP telematico non funzioni. Le richieste in forma cartacea sono considerate irricevibili. (r.m.)