di Corrado Tei


12 gennaio 2017 – La Legge di Bilancio 2017 ha esteso agli agriturismo il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, previsto nel 2014 per le altre strutture ricettive. Per ogni anno dal 2018 al 2020, sono stabiliti precisi badget di spesa, per cui è importante che gli interessati presentino le domande di accfesso al credito d’imposta nei termini che verranno prefissati con apposito Decreto Ministeriale, ad oggi non disponibile. Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione solo dall’anno successivo a quello di competenza dell’intervento, è pari al 65% delle spese sostenute, nel limite del regime “de minimis”, che per le imprese agricole ammonta ad € 15mila.

BENEFICIARI: agriturismo, alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, in attività al 1° gennaio 2012.


Interventi beneficiabili del credito d’imposta

  1. Ristrutturazione edilizia: manutenzioni straordinarie, opere e modifiche di rinnovo, realizzazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici, frazionamenti o accorpamenti immobiliari;
  2. Restauro conservativo;
  3. Interventi finalizzati alla trasformazione degli edifici esistenti in altri in tutto o in parte diversi dall’originario;
  4. Eliminazione delle barriere architettoniche;
  5. Efficientazione energetica;
  6. Acquisto di mobili e componenti d’arredo;
  7. Riqualificazione antisismica.

Spese ammesse al credito d’imposta

Interventi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 7):

  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
  • demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo;
  • ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
  • interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
  • modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
  • realizzazione di balconi e logge;
  • recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
  • sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
  • sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
  • installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
  • installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.

Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (N.B.: sia per le parti comuni che per le singole unità immobiliari):

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);
  • interventi di natura edilizia rilevante: ad esempio, rifacimento di scale ed ascensori, inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
  • realizzazione ex nuovo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati ai portatori di handicap, quali, ad esempio, la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità dei portatori di handicap;
  • sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
  • sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.

Interventi per l’incremento dell’efficienza energetica:

  • installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
  • installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
  • coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
  • installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
  • la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);

Acquisto di mobili e componenti d’arredo:

  • acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, ad esempio, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
  • acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, ad esempio, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
  • acquisto di mobili fissi, quali, ad esempio, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
  • acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
  • arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.

Attenzione: il credito d’imposta viene recuperato se il beneficiario cede a terzi o destina a finalità estranee all’esercizio di impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.


Il beneficio

Credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, fino al tetto di spesa di € 200mila. Il credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dall’anno successivo a quello in cui le spese sono state realizzate. Il beneficio viene concesso nel rispetto del regime “de minimis”, per le imprese agricole pari ad € 15mila complessivi in tre esercizi finanziari (€ 200mila per gli altri settori). Il credito di imposta non è cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni fiscali (vedi ad esempio la detrazione Irpef per l’efficientazione energetica) e può essere utilizzato in compensazione con tutte le imposte a debito, compresa l’IMU, dall’anno successivo al riconoscimento del diritto. I modelli F24 dovranno obbligatoriamente transitare dai canali Entratel o Fisconline.


Presentazione delle domande

È subordinata alla pubblicazione di un Decreto Ministeriale. Per le annualità precedenti, la modalità di presentazione consisteva in una registrazione online preventiva del legale rappresentante dell’impresa (Portale dei Procedimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), in un preciso arco temporale, la predisposizione della domanda telematica e la presentazione in uno specifico giorno (c.d. “click day”) determinato dall’atteso Decreto Ministeriale.