I certificati bianchi sono dei “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE) che certificano i risparmi energetici conseguiti durante il processo produttivo da parte delle aziende.

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28 novembre 2015 – Essi sono titoli negoziabili, introdotti nel nostro ordinamento dal 2004, che prevedono il raggiungimento di determinati obiettivi quantitativi per quanto riguarda il risparmio energetico e l’efficienza dei processi.
Esiste un vero e proprio mercato di questo tipo di certificati al quale le aziende, “obbligate” a raggiungere un determinato standard quantitativo, accedono per acquistarli da coloro che ne hanno prodotti in eccesso.
Oltre ai “soggetti obbligati” al conseguimento dell’efficienza energetica, come i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale, possono accedere al mercato dei “certificati bianchi” anche i “soggetti volontari”, tra cui anche le imprese operanti nel settore agricolo purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia o siano certificate come ISO50001.
Il trattamento fiscale per i titolari di reddito agrario che operano nel mercato dei certificati bianchi prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria Iva al 22% e per quanto riguarda le imposte dirette ci sarà distinzione fra coloro che determinano il proprio reddito su base catastale (pertanto i relativi proventi saranno ricompresi nel reddito agrario) e coloro che invece sono costituiti sotto forma di società di capitali o di persone che non hanno fatto l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale, per cui i proventi saranno conteggiati come contributi in conto esercizio. (r.m.)


