Dall’Inps le istruzioni operative e contabili. L’esonero per i Coltivatori diretti (CD) e gli Imprenditori agricoli professionali (Iap) previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

L’Inps, con la circolare 72 del 9 giugno 2020, ha fornito le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Ecco il testo della circolare Inps.


1. Premessa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) (Allegato n. 1), all’articolo 1, comma 503, ha previsto un nuovo incentivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Tale incentivo ha come beneficiari i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; l’incentivo prevede l’esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Per espressa previsione della norma sopra citata, l’esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 e dal regolamento UE n. 1408/2013, modificato dal regolamento UE n. 2019/316, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Destinatari del beneficio

L’esonero in oggetto è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

3. Misura e durata dell’esonero

Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:

  • il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, al fine del rispetto del limite “de minimis” previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.

4. Compatibilità con altri benefici

Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.

5. Procedimento di ammissione al beneficio

Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.

L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte. Si evidenzia che, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020.

L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, esclusivamente, in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.

Per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non ancora perfezionate, per le quali vi è comunque l’attribuzione del codice azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione alla gestione.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito alla tempestività dell’istanza e al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero tenendo conto del rispetto dei massimali previsti dalla normativa sui “de minimis” e, nel caso di esito positivo, comunicherà l’ammissione al beneficio, esclusivamente in modalità telematica, nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l’importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il rigetto dell’istanza di ammissione con l’indicazione della motivazione.

L’esito dell’istanza (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile nel Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli; contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al cassetto) all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.

Le domande di ammissione al beneficio dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata ancora definita la richiesta di iscrizione ai fini previdenziali saranno definite dopo l’adozione del provvedimento relativo alla iscrizione alla gestione agricoli autonoma.

Gli operatori delle Strutture territoriali possono verificare l’esito delle domande pervenute accedendo all’apposita funzionalità “Comunicazione bidirezionale” dell’Area Telematizzazione dei servizi per l’agricoltura.

6. Fruizione dell’incentivo

In sede di tariffazione delle posizioni, per le quali l’istanza di beneficio ha avuto esito positivo, sarà applicato l’esonero dal versamento nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data inizio attività, della contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

La somma calcolata a titolo di esonero sarà indicata nel prospetto relativo all’avviso di pagamento alla voce “esonero ex Legge 160/2019”, disponibile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.

Si evidenzia, infine, che la fruizione del beneficio è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente a:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

7. Istruzioni contabili

Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo in oggetto, riconosciuto ai datori di lavoro agricoli – coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) – ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020), il cui onere è posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), si istituisce il seguente conto:

  • GAW37369 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Come di consueto, le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente alla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro agricoli.

I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale dell’Istituto.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).


Allegati: