Tutti i materiali informativi e i modelli scaricabili in PDF

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L’Agenzia delle entrate ha predisposto tutti i materali informativi con le modalità e i termini per la presentazione della domanda di contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34).

Il contributo a fondo perduto, a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalla crisi scatenata dall’emergenza coronavirus e dalla chiusura totale del Paese, stabilita dal governo nei mesi scorsi, potrà essere richiesto a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.


In cosa consiste il contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus. Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.


A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati:

  • PRIMO REQUISITO. Conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
  • SECONDO REQUISITO. Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
    •  ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
    • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
    • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

PER I DETTAGLI CONSULTARE LA GUIDA A PAG. 3 (PDF)


A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali).

Come si calcola il contributo

Calcolare l’ammontare del contributo non è difficile. Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
  • 15%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
  • 10%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Come si presenta l’istanza per via telematica

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta, che potrà essere inviata soltanto per via telematica.

Si potrà scegliere di utilizzare una delle seguenti procedure:

  • un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il file dell’istanza va inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione.
  • una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario.

(Alfio Tondelli)


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Allegati:

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