La rettifica in Gazzetta Ufficiale apportata al Decreto Legge “Credito”, ammette alla sospensione delle rate del mutuo prima casa anche artigiani, commercianti, coltivatori diretti e Iap. La disposizione si aggiunge a quanto già previsto per i lavoratori dipendenti (vedi più avanti).
La correzione consente di superare anche alcune “affermazioni” non proprio in linea con i dettati normativi, contenute nel Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo.
Il legislatore ha quindi ampliato il raggio di azione dell’intervento in favore dei lavoratori autonomi che devono sostenere un mutuo per l’acquisto della prima casa, anche nel caso di mutui in ammortamento da meno di un anno.
AUTONOMI. In aggiunta ai professionisti, il legislatore consente quindi anche agli artigiani, ai commercianti, ai coltivatori diretti ed agli Imprenditori agricoli professionali, iscritti all’Inps e non pensionati, di richiedere la sospensione delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa. La sospensione può operare per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge (17 marzo/17 dicembre).
L’accettazione della richiesta di sospensione è legata ad un’autocertificazione, con la quale l’interessato dichiara di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019.
La riduzione appena accennata, deve essere conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Se il mutuo è stato concesso da un intermediario bancario o finanziario, su richiesta dell’interessato, il Fondo interviene anche al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
DIPENDENTI. Per l’accesso ai benefici del Fondo per i lavoratori dipendenti, rilevano la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi e la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. Il tutto è reiterabile nei limiti della capienza del Fondo.
Il richiedente deve presentare istanza di accesso al Fondo tramite il modello allegato predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze (verificare comunque con l’Istituto mutuante).
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Per il periodo di sospensione di 18 mesi, non rilevano le sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al Fondo alternativamente, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o l’autodichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro. (c.t.)

