La comunicazione Inps chiarisce che sarà necessario presentare un’istanza per beneficiare dell’esonero. Info e assistenza presso le sedi Cia della Toscana

Sul sito Inps, ieri pomeriggio, è stato pubblicato il messaggio n. 4272 che dà le prime indicazioni riguardo all’esonero contributivo per coltivatori diretti e Iap, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.



Ecco il testo del messaggio:

L’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 ed entrato in vigore il 29 ottobre 2020, dispone ai commi 1 e 2: “1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. 2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020”.

L’articolo in epigrafe ha previsto per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra), si configura quale misura selettiva e, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha precisato, con nota prot. n. 9294689 del 5 novembre 2020, che la misura dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 è da ritenersi autorizzata nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020.

La misura è concessa nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“, adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
  • in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • gli aiuti siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Inoltre, rilevato che l’aiuto di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework citato, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d. Clausola “Deggendorf”), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2020, N. 149

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 ed entrato in vigore il 9 novembre 2020, dispone all’articolo 21, ai commi 1 e 2: “1. Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020. 2. L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato”.

Al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha precisato, con nota prot. n. 9307811 dell11 novembre 2020, che la misura dell’articolo 21 del decreto-legge n. 137/2020 è da ritenersi autorizzata nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020. Per tale misura valgono le medesime indicazioni formulate con riferimento alla misura dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020.

3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN ATTESA DELLA DISPONIBILITÀ DEL MODULO DI ISTANZA E DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ESONERO

Ai fini dell’ammissione al beneficio dell’esonero contributivo di cui agli articoli 16 del decreto-legge n. 137/2020 e 21 del decreto-legge n. 149/2020 i contribuenti devono inoltrare all’Inps la domanda telematica che sarà resa disponibile dall’Istituto.

Al riguardo si evidenzia che le aziende interessate dall’esonero di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 149/2020, sono quelle la cui attività è identificata dai codici Ateco indicati nell’Allegato 3 del medesimo decreto. Per l’individuazione delle aziende destinatarie dell’esonero di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 si fa riferimento ai codici Ateco indicati per la quantificazione dei relativi oneri nell’atto parlamentare presentato per la conversione del decreto-legge n. 137/2020. I codici Ateco di riferimento dei predetti articoli sono i medesimi e sono riportati nell’Allegato n. 1 al presente messaggio.

Per la presentazione dell’istanza e per le modalità di fruizione dell’esonero da parte delle aziende private assuntrici di manodopera agricola iscritta alla contribuzione agricola unificata e delle aziende con dipendenti, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni con successivi atti.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura, considerato che il comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 prevede che: “Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020, nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL”, si forniscono le indicazioni di riferimento.

In attesa di disporre dell’istanza di esonero, i lavoratori autonomi in agricoltura che intendono avvalersi dell’esonero già sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 potranno detrarre dalla rata i seguenti importi corrispondenti alla misura dell’esonero – un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore:

Fascia di reddito agrarioQuota di esonero per ogni CD e per lo IAPQuota di esonero per gli ultra 65enni pensionati da CD/IAP
I194,95 euro97,79 euro
II256,78 euro128,70 euro
III318,60 euro159,61 euro
IV380,43 euro190,53 euro

Per i coltivatori diretti l’importo dell’esonero è determinato moltiplicando l’importo indicato in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020.

Si evidenzia, infine, che per i lavoratori autonomi per i quali la contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa al mese di novembre 2020 è dovuta in misura ridotta, l’importo relativo all’esonero da detrarre dalla rata di novembre deve essere ridotto alla medesima misura.


LEGGI ANCHE: Decreto Ristori e Ristori bis: esonero contributivo parziale per coltivatori diretti e Iap. Come fare


Info e assistenza presso le sedi Cia della Toscana, clicca qui per le sedi