I coadiuvanti del lavoratore autonomo non possono beneficiare dell’automaticità delle prestazioni sostitutive del reddito, quali l’indennità di maternità, riservate ai dipendenti.
In risposta ad un interpello con il quale il richiedente ha tentato di estendere il principio di automaticità delle prestazioni di maternità anche alle lavoratrici familiari coadiuvanti dell’imprenditore, il Ministero del lavoro ha risposto negando per tali soggetti l’applicabilità di tale diritto. Ma che cos’è il principio dell’automaticità della prestazione?
Determinate prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale, quale ad esempio l’indennità di maternità, la pensione, ecc., sono assicurate al prestatore di lavoro (dipendente) anche quando l’imprenditore/datore di lavoro non ha versato i contributi inerenti.
Il lavoratore potrà quindi andare in pensione o percepire l’indennità di malattia o di maternità, ecc., anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi. In forza del pronunciamento in commento, ciò non è possibile per i collaboratori di lavoratori autonomi, in quanto, secondo il Ministero, si occupano in modo prevalente e continuativo all’attività di impresa e non hanno instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato.
Riteniamo che tale affermazione, pur rispondendo alla verità, lascia aperto un fronte che, seppure limitatamente ad artigiani e commercianti, potrebbe essere ripreso per sollecitare un ripensamento del Ministero. I titolari d’impresa di questi collaboratori familiari, infatti, potrebbero esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei collaboratori, ma potrebbero poi non effettuare il versamento materiale dei contributi. I collaboratori si troverebbero così estremamente penalizzati nei confronti dei loro “cugini” lavoratori dipendenti.
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