I titolari della Carta Pensione di Cittadinanza potranno ritirare quanto spettante in contanti alle Poste o in banca. Maggiori (ma modesti!) benefici, sono previsto per i nuclei familiari che hanno componenti con disabilità gravi o in condizione di non autosufficienza.

Queste le più rilevanti novità introdotte durante l’iter parlamentare di conversione in legge di uno dei “cavalli di battaglia” di una componente politica al Governo del Paese. In aggiunta a quanto sopra evidenziato, la conversione in legge del cosiddetto “Decretone”, ha portato ad un incremento di € 50 mensili dell’importo massimo erogabile se il nucleo familiare ha almeno quattro componenti, che passa così da € 1.050 a € 1.100 mensili.

La pensione di cittadinanza potrà essere ottenuta anche se nel nucleo familiare sono presenti soggetti di età inferiore a 67 anni ma solo se hanno gravi disabilità o si trovano in condizione di non autosufficienza. La ricerca del collocamento al lavoro viene estesa anche a chi è già impegnato in attività lavorative ma percepisce per queste un reddito al di sotto del limite di imponibilità fiscale e su base volontaria, ai soggetti che hanno delle disabilità.

Tra i parametri della “congruità della proposta di lavoro”, viene aggiunto l’importo minimo della retribuzione, che non dovrà essere inferiore a € 858. Le altre modifiche introdotte sono finalizzate a limitare gli abusi nell’erogazione dell’RdC e della PdC. I soggetti che si sono separati dopo il primo settembre 2018, per comprovare lo status in commento, dovranno dotarsi di un verbale redatto dalla Polizia municipale.

I genitori single, non sposati quindi ed ancorché con residenze diverse, dovranno presentare entrambi la loro ISEE. Gli extracomunitari devono reperire una certificazione rilasciata dall’autorità competente del Paese di origine, tradotta in italiano ed autenticata dal Consolato italiano nel medesimo Paese di origine, attestante il reddito, il patrimonio e la composizione del nucleo familiare.

Il limite di 30mila euro di patrimonio immobiliare con esclusione della casa di abitazione, si intende comprensivo dei beni posseduti all’estero. Alcune disposizioni intervengono poi per rendere compatibile il RdC e la PdC con le norme sulla privacy. Altre ancora, intervengono per limitare o escludere dal pagamento soggetti che hanno ricevuto misure cautelari personali, anche adottate all’esito di convalida dell’arresto o del fermo, una condanna penale anche con sentenza non definitiva e per i latitanti.


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 4/2019