Nessuna deroga alla possibilità di cumulare le prestazioni di disoccupazione con reddito di lavoro autonomo occasionale sportivo. Le indennità Naspi o Dis-Coll vengono ridotte dall’Inps in funzione del nuovo reddito a prescindere dal limite dei 5.000 euro. Quest’ultima, infatti, riguarda solo la possibilità di cumulare le prestazioni con redditi da collaborazione sportiva nel settore dilettantistico.

I chiarimenti fanno seguito alla Circolare in cui l’Inps aveva, tra l’altro, illustrato l’estensione della tutela contro la disoccupazione ai lavoratori sportivi.

Dal 1° luglio 2023, infatti, spetta la Naspi, a favore dei lavoratori sportivi professionisti e dei dipendenti del settore dilettanti; la Dis-Coll a favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico con rapporto di co.co.co.

La Naspi è cumulabile sia con i redditi da lavoro dipendente e parasubordinato nei limiti di 8.500 euro annui e il rapporto non supera i sei mesi; sia con i redditi da lavoro autonomo se non superiori a 5.500 euro annui.

La Dis-Coll si cumula solo i redditi da lavoro autonomo entro i 5.500 euro annui e parasubordinato entro 8.500 euro annui. La prestazione, invece, non è cumulabile con i rapporti di lavoro dipendente.

Tutto ciò comporta che, chi fruisce di Naspi o Dis-Coll deve comunicare il reddito annuo presunto all’Inps entro un mese dall’avvio dell’attività autonoma, d’impresa o di co.co.co., finalizzato all’abbattimento o alla sospensione o alla revoca dell’indennità di disoccupazione in fruizione.

La comunicazione del reddito va effettuata nell’importo lordo. Peculiarità del lavoro sportivo è la presenza di una franchigia di 5.000 euro per le collaborazioni nel settore dilettantistico. Al di sotto di questa soglia, infatti, la norma ha esentato dall’iscrizione alla gestione separata come del resto è previsto per i percettori di compensi da lavoro autonomo occasionale. Ciò si riflette anche sull’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione.

L’obbligo scatta, infatti, solo al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Comunicati i redditi al lordo, sarà la procedura dell’Inps che, in fase di calcolo, abbatterà l’indennità di disoccupazione per la parte eccedente i 5.000 euro. Per i compensi da lavoro autonomo occasionale il legislatore, invece, non ha riproposto la predetta franchigia. Pertanto, spiega l’Inps, il beneficiario di indennità di disoccupazione che percepisca tale reddito deve comunicarlo nell’importo lordo e l’Istituto abbatterà l’indennità di disoccupazione in base al reddito comunicato.


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 10/2024