Per la consulenza e l’assistenza alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi agli uffici Cia (in questa pagina trovate tutti i collegamenti alle Cia provinciali e nelle pagine specifiche i contatti delle sedi)


La compilazione del modulo di richiesta dell’intervento finanziario fino a 25mila euro previsto dal Decreto Credito, non è cosa proprio agevole per i non esperti.

Il modulo di richiesta del finanziamento deve essere compilato a cura del legale rappresentante dell’impresa, il quale dovrà indicare la denominazione e la ragione sociale, il codice fiscale, la data di costituzione e la sede legale; se si tratta di un professionista, dovrà specificare il numero di partita IVA e la data di iscrizione.

Nel modulo dovrà essere indicato il codice Ateco dell’attività economica interessata. Dovrà inoltre dichiarare che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza sanitaria COVID-19 e dovrà indicare i ricavi registrati nell’ultimo bilancio depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale presentata all’Amministrazione finanziaria.

I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 potranno certificare i ricavi con un’autocertificazione oppure con altra documentazione idonea allo scopo.

Nel modulo dovranno essere indicati gli aiuti relativi alle misure temporanee di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, di cui l’impresa ha eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi, diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia.

Parametri dimensionali:

  • 1) autonoma, l’impresa è indipendente od ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) in altre imprese;
  • 2) associata, se l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% e inferiore o uguale al 50% nell’impresa richiedente. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate, se sono presenti le categorie di investitori qui elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
    • società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi € 1.250.000;
    • università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
    • investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
    • enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti;
  • 3) collegata, l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggiore del 50% o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, tale da detenere il controllo sulla gestione di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell’impresa richiedente. Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;
    • le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell’impresa richiedente).

Nel modulo dovranno essere riportati i dati degli occupati (in ULA), del fatturato e del totale bilancio (in migliaia di euro), sommati ai dati di eventuali imprese associate e/o collegate.

Tra le varie dichiarazioni da fornire, il beneficiario del finanziamento dovrà specificare:

  • di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d);
  • di non essere incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80.

Il beneficiario dovrà assumere l’impegno di:

  • inviare al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell’impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
  • a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo.

ATTENZIONE: la revoca totale o parziale dell’agevolazione, comporterà il versamento al Fondo di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni, da due a quattro volte l’importo dell’intervento, previste dall’art. 9 del D.Lgs n. 123/1998.

Il modulo dovrà essere trasmesso al soggetto finanziatore anche mediante indirizzo di PEC (posta elettronica non certificata), accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.


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