Sul tema ex Piccola proprietà contadina (PPC) c’è sempre qualcosa per cui scrivere. Una delle disposizioni più importanti per il settore e talvolta, per la verità, anche abusata da chi con l’agricoltura ha ben poco a che fare, è oggetto di sporadiche contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

L’ultima in termini di tempo, riguarda la cessione di un fondo rustico con sovrastanti fabbricati di cui alcuni al momento non sono utilizzabili per ragioni strutturali (collabenti). L’acquirente ha trattato l’acquisto beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla ex PPC. Ricordiamo al lettore che in linea di massima è il “fondo rustico” ad essere oggetto dell’agevolazione, inteso come terreno e relative pertinenze e non viceversa. Nel rispetto di quanto appena affermato, anche se il fabbricato/pertinenza non è al momento immediatamente utilizzabile nell’esercizio dell’attività agricola, può anch’esso beneficiare dell’agevolazione.

È opportuno però, che l’acquirente (ed il notaio), attesti nell’atto la condizione di inutilizzabilità temporanea del fabbricato, descrivendo, senza trattenersi dai particolari, le modalità ed i termini entro i quali lo stesso verrà reso disponibile all’attività.


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 4/2019