Il 30 aprile è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva
Se dalla stessa emerge un credito, questo può essere utilizzato scalandolo dall’eventuale debito Iva che si creerà nei mesi o trimestri 2019, oppure in compensazione con altri tributi, ritenute, contributi Inps, oppure richiesto a rimborso. A seconda dell’uso e dell’importo può essere necessario l’apposizione del visto di conformità.
In sintesi si tratta di una “garanzia” del credito spettante; per la compensazione dell’Iva non serve alcun visto, a meno che il credito riguardi un periodo d’imposta infrannuale di un anno diverso da quello in cui si crea il debito (ad esempio: credito Iva del primo trimestre 2019 utilizzato per compensare un debito Iva annuale 2018). Se l’importo delle compensazioni con altri tributi, ritenute, contributi Inps, ecc., supereranno nell’anno il limite di 5mila euro, serve l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
L’utilizzabilità del credito sarà possibile solo trascorsi dieci giorni dall’invio della dichiarazione annuale. Fino a 5mila euro invece, non è necessario il visto e il credito può essere utilizzato in compensazione fin dal 16 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.
Il visto è necessario anche per gli importi richiesti a rimborso che superano 30mila euro. Il credito Iva compensabile con altri tributi, ritenute, contributi, ecc., fino ad un plafond massimo di 700mila euro annuali. (Alfio Tondelli)
Tratto da Dimensione Agricoltura n. 5/2019


