Per le imprese del settore florovivaistisco, i termini per i versamenti e gli adempimenti relativi alle ritenute alla fonte per lavoro dipendente ed assimilati che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; per le stesse sono sospesi anche i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

