Con una recente risoluzione, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire che le società agricole che producono energia fotovoltaica oltre i limiti previsti con la circolare 32/2009, non perdono la qualifica di “società agricole”.

Secondo l’Agenzia, tale società non può applicare il regime forfettario per l’eccedenza della produzione dai limiti previsti dalla suddetta circolare. Per gli anni 2014 e 2015 è stata introdotta una disciplina transitoria (a regime dal 2016 come previsto dalla Legge di Stabilità) che dispone anche una franchigia di 260mila kwh, al di sotto della quale l’attività si considera sempre agricola.
Per l’Agenzia è indispensabile salvaguardare la connessione della produzione di energia con l’attività agricola.
Per la società in questione, non avendo rispettato i parametri di cui alla predetta circolare, la produzione di energia pur essendo attività agricola connessa, ai fini civilistici, non può beneficare dell’agevolazione fiscale. In sintesi, la stessa può beneficiare della tassazione su base catastale (reddito agrario) per l’attività agricola principale e per l’energia elettrica entro il limite di 260.000 kwh, ma la parte eccedente rientra nel reddito di impresa (differenza costi ricavi), compresa la tariffa incentivante (per il 2015).
A partire dal 2016, con la norma introdotta nella Legge di Stabilità attualmente in discussione, si prevede che tutte le produzioni agro energetiche (compresa la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali) saranno considerate connesse all’attività agricola e quindi produttive di reddito agrario sino a 2.400.000 kWh/anno, mentre le fotovoltaiche avranno un tetto di produzione fissato in 260.000 kWh/anno. Per la parte eccedente, le imprese possono applicare il coefficiente di determinazione forfettaria del 25%. Inoltre, dal prossimo anno, la tariffa incentivante sarà esclusa da imposizione fiscale. (r.m.)


