L’articolo 9 della Legge di Stabilità 2016 prevede importanti novità per quanto riguarda la trasformazione in società semplice o l’estromissione dei beni immobili dalle società, con il passaggio ai soci.
23 novembre 2016 – Le nuove disposizioni prevedono che le società possono assegnare o cedere ai soci i beni immobili, diversi da quelli strumentali, con l’applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura dell’8% (il 10,5% per le società non operative).
L’imposta sostitutiva viene applicata sulla plusvalenza determinata per differenza fra il valore normale (o su opzione il valore catastale rivalutato) dei beni assegnati o ceduti, e il costo fiscalmente riconosciuto. Lo stesso trattamento viene riservato anche alle società immobiliari (anche per la situazione di fatto creatasi con la concessione in affitto agrario dei suddetti beni) aventi per oggetto esclusivo la gestione. Scadenza il 30 settembre 2016.
Rispetto alla legge 296/2006 le disposizioni in commento prevedono l’assegnazione dei beni ai soci senza che sia necessario lo scioglimento della società ed anche se l’impresa in questione è una società non operativa. Il vantaggio economico risulta dalla trasformazione in società semplice, tramite la quale si evita di incorrere nell’aumento dell’imposta di registro (prevista nella medesima legge) sulla cessione dei fondi rustici, che passa dal 12 al 15%, beneficiando così del regime previsto per le società di persone, al 7,5.
Vi sarà applicazione dell’Iva alle società trasformate se i beni che avranno in dote risulteranno estranei all’attività d’impresa, quale, ad esempio, l’immobile utilizzato a fini familiari.
E’ bene ricordare che la trasformazione in società semplice rende la gestione dei beni un’attività non commerciale. La trasformazione di società in accomandita semplice o in nome collettivo che ricorrono al regime di contabilità semplificata, non prevede alcun onere fiscale, così come per le società di capitali che hanno in bilancio immobili con un costo superiore al valore catastale e senza riserve in sospensione d’imposta.
Gli immobili, una volta completata la procedura di trasformazione, saranno dichiarati ai fini delle imposte dirette, secondo le regole dei redditi fondiari. La società risultante dalla trasformazione non sarà più soggetto passivo IMU ed IRAP (misure contenute nella legge di stabilità), dovrà cessare la partita IVA mantenendo il solo codice fiscale, e, se del caso, la funzione di sostituto d’imposta. Con la trasformazione i beni immobili che verranno estromessi dalle società, rileveranno quali “Redditi diversi” ai fini delle imposte dirette per le cessioni effettuate entro 5 anni dalla data di acquisto originaria.
Un’ulteriore precisazione deve essere fatta riguardo gli immobili che rientrano all’interno dei vantaggi di questa misura e quelli che ne sono esclusi. L’articolo 9 del disegno di legge in discussione esclude i beni strumentali per destinazione (art.43, comma 2, primo periodo TUIR) e include i beni strumentali per natura (art.43, comma 2, secondo periodo TUIR).
Questa distinzione penalizza i terreni agricoli che, quando sono coltivati direttamente dalle società, sono stati assimilati dall’Agenzia dell’Entrate a beni strumentali per destinazione (circolare 112/99). Pertanto al momento gli unici terreni agricoli che potranno usufruire di queste novità saranno quelli concessi in affitto.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

