Il cumulo “speciale” della contribuzione versata presso gli organismi internazionali e le forme di previdenza obbligatorie italiane potrà essere utilizzato non solo per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ma anche per la pensione di anzianità.

La questione riguarda la facoltà di cumulare i periodi di contribuzione accreditati presso gli enti pubblici obbligatori italiani e quelli accreditati presso le forme autonome di previdenza delle organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell’UE o della Confederazione Svizzera. Il cumulo si utilizza per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti nella legislazione italiana ove l’assicurato non abbia maturato un diritto autonomo a pensione con la sola contribuzione italiana.

Il cumulo:

  • non può essere utilizzato se l’assicurato è titolare di pensione in Italia;
  • non può essere utilizzato se l’assicurato ha raggiunto i requisiti per un diritto autonomo a pensione secondo la legislazione italiana;
  • è irrilevante la circostanza che l’assicurato sia titolare di una pensione a carico dell’organismo internazionale.

La norma nel 2023 ha esteso l’indicata facoltà anche ai fini della maturazione del diritto a pensione anticipata.

Perciò, ad esempio, un assicurato che abbia 35 anni di contribuzione nelle gestioni previdenziali in Italia e 8 anni di contribuzione presso gli organismi internazionali potrà riscuotere la pensione italiana senza dover necessariamente attendere l’età di vecchiaia.

L’Inps spiega, infine, che la decorrenza della pensione anticipata in questione si realizza il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fermo restando il meccanismo della “finestra” (tre mesi dalla maturazione del requisito).


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 9/2024