L’ape sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2025, lasciando invariati i requisiti.

L’ape sociale, come noto, consiste in una sorta di assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai 63 anni e 5 mesi. Non ci sono modifiche per quanto riguarda i soggetti aventi diritto, che sono:

  • a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata;
  • b) invalidi con una invalidità civile riconosciuta di almeno al 74%;
  • c) caregivers;
  • d) lavoratori dipendenti addetti alle mansioni gravose.

Per effetto della modifica lo strumento sarà a disposizione dei lavoratori che maturano tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025 l’età anagrafica di 63 anni e 5 mesi unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi); per le madri il requisito contributivo resta abbattuto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi).

Come accennato l’ape sociale garantisce un sostegno pari all’importo lordo mensile della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500€ al mese per 12 mensilità.

L’assegno cesserà al compimento dell’età pensionabile cioè 67 anni di età. Sino al 2023 l’ape sociale è stata cumulabile con i redditi da lavoro dipendente sino ad un massimo di 8.000€ annui (4.800€ in caso di lavoro autonomo). I redditi sotto tale soglia erano irrilevanti e non determinavano la sospensione, decadenza o decurtazione della prestazione. Quelli sopra la soglia comportavano la decadenza dalla prestazione ed il recupero dell’indennità percepita nell’interno anno di superamento del limite reddituale.

Dal 2024, la norma, ha stabilito la regola della piena incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro un massimo di 5.000€ annui lordi. La regola dell’incumulabilità non si applica ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso al beneficio entro il 31 dicembre 2023. In tal caso restano valide le precedenti regole.

Per ottenere la prestazione gli interessati devono presentare una apposita istanza all’Inps per la verifica delle condizioni. Anche quest’anno, pertanto, ci saranno tre finestre:

  • 1) dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva);
  • 2) dal 1° aprile al 15 Luglio;
  • 3) dal 16 Luglio al 30 novembre (istanza tardiva).

Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall’Inps esclusivamente se all’esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.


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