15 giugno 2017 – L’aliquota Iva ridotta del 5% può essere applicata solo per le cessioni dei prodotti specificamente indicati dalla norma. Se nella composizione ci sono altre piante extra aliquota ridotta, indipendentemente dalle quantità, l’Iva applicabile è sempre del 22%.

È la sintesi della risposta dell’Agenzia delle entrate ad un interpello con cui si chiedeva quale aliquota applicare a composizioni miste, non costituenti “preparazione alimentare”:

  • a) misto aromi contenente salvia, rosmarino e alloro;
  • b) misto aromi composto da salvia e rosmarino;
  • c) misto aromi composto da timo ed origano;
  • d) confezioni di piante in vaso di basilico, salvia, rosmarino e alloro;
  • e) confezioni di piante in vaso di menta, salvia, rosmarino e alloro.

Solo il “misto” di cui al punto b) può scontare l’aliquota ridotta al 5%, visto che negli altri punti rappresentati, sono presenti piante o essenze escluse da questa aliquota.

Dalla risoluzione si ricava che per quanto attiene all’origano, solo la vendita di rametti, oppure sgranato, rientra nell’aliquota del 5%, ma non la vendita della pianta allo stato vegetativo. (Alfio Tondelli)


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 6/2017