L’adesione al Fondo Credito dopo il pensionamento va comunicata sempre entro l’ultimo giorno di servizio. E ciò anche se la pensione non decorre subito dopo la cessazione perché l’interessato accede all’ape sociale o ad un assegno di accompagnamento alla pensione.
La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è stata istituita dal 1996 ed eroga una serie di prestazioni creditizie e sociali sia agli iscritti che ai propri familiari, tra cui ad esempio l’erogazione di piccoli prestiti a condizioni di vantaggio o di mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, formazione ed istruzione, prestazioni per persone non autosufficienti, ospitalità residenziale, soggiorni studio e benessere. Per il finanziamento i dipendenti in attività versano una contribuzione dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, mentre il contributo a carico dei pensionati è pari allo 0,15% dell’ammontare lordo della pensione.
Al Fondo sono obbligatoriamente assicurati tutti i dipendenti pubblici in attività iscritti alla gestione pubblica. I dipendenti pubblici in attività non iscritti alla gestione pubblica possono aderire facoltativamente alla gestione entro 30 giorni dall’assunzione o dal trasferimento. Con la cessazione dal servizio si perde l’iscrizione al Fondo salvo l’interessato non comunichi entro l’ultimo giorno di servizio la volontà di mantenerla anche dopo il pensionamento. I termini, appena descritti, non subiscono deroghe se la pensione non matura subito dopo la cessazione dal servizio ma sia intervallata dall’ape sociale, dall’isopensione o dall’indennità nel contratto di espansione. In tal caso la domanda di mantenimento dell’iscrizione al Fondo Credito va presentata sempre entro l’ultimo giorno di servizio pena il mancato accoglimento.
Non solo. Siccome l’ape sociale, l’isopensione e l’indennità nel contratto di espansione non sono prestazioni pensionistiche sono precluse tutte le prestazioni erogate dalla citata Gestione durante questo periodo, non essendo assoggettati al corrispondente obbligo contributivo. Obbligo che inizierà a decorrere solo sulla rata di pensione dopo che l’Inps avrà effettuato i relativi controlli.
Tratto da Dimensione Agricoltura n. 10/2024