In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, l’Inps (nel messaggio 3160 del 27 agosto 2020) fa un breve riassunto delle principali novità del decreto Agosto.
1. Disposizioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL
Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza.
La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga di marzo e aprile. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
2. Indennità a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
È prevista una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.
Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.
3. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
È prevista un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi. Per il riconoscimento di dette indennità, alla data di presentazione della domanda, non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto.
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. È prevista un’indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
- Lavoratori intermittenti. È prevista l’erogazione di una indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
- Lavoratori autonomi occasionali. È previsto il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. È prevista, inoltre, un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio, a condizione che possano far valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- Lavoratori dello spettacolo. È prevista un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
È prevista un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
5. Disciplina comune a tutte le indennità
Tutte le richiamate indennità non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità del decreto Cura Italia. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. In più le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020.
6. Presentazione delle domande per l’accesso alle indennità
Si precisa che saranno fornite istruzioni relative alle domande telematiche con successiva circolare attuativa; si anticipa che, per le prestazioni descritte nei precedenti paragrafi i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti per tali indennità.
7. Termine di decadenza per la presentazione delle domande di accesso alle indennità del Decreto Rilancio
Lunedì 31 agosto 2020, primo giorno seguente non festivo dopo che sono decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Agosto (15 agosto 2020), decade la possibilità di richiedere le indennità del Decreto Rilancio.
Si parla quindi delle indennità per:
- Liberi professionisti titolari di partita IVA;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il 31 agosto NON è la scadenza per le nuove indennità, ma per quelle previste dal decreto Rilancio.
8. Lavoratori marittimi
È prevista un’indennità pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto sopra richiamato.
Anche detta indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l’anno 2020.
(Gabriele Carlotti, Patronato Inac Lucca)
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