LA LEGGE

In Toscana la raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla legge regionale 16 del 1999 (e successive modifiche ed integrazioni).

Scarica l’opuscolo (PDF) “Funghi, norme per la raccolta. Legge regionale n.16/99”.


COSA BISOGNA FARE

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente. L’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.

Riepilogo delle limitazioni territoriali sulla raccolta (2024/2025)

L’attuale disciplina prevede i seguenti adempimenti. Di seguito le regole per i residenti e per i non residenti in Toscana.


PER I RESIDENTI IN TOSCANA

  • coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione
  • coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, un bonifico tramite codice IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946), oppure un versamento tramite IRIS, la piattaforma della Regione Toscana per i pagamenti su servizi toscana

La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

Per ottenere l’autorizzazione devono essere versati i seguenti importi:

  • Euro 13,00 per l’autorizzazione personale semestrale
  • Euro 25,00 per l’autorizzazione personale annuale

Nel caso di residenza in territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%. Di analoga riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’art. 17 della legge regionale n. 16 /1999.


PER I NON RESIDENTI IN TOSCANA (AUTORIZZAZIONE TURISTICA)

I non residenti in Toscana devono utilizzare l’autorizzazione turistica. Anche in questo caso il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, oppure con bonifico tramite codice IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946)

Gli importi sono pari a:

  • Euro 15,00 per l’autorizzazione turistica giornaliera;
  • Euro 40,00 per l’autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi.
  • Euro 100,00 per l’autorizzazione turistica valida un anno.

La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.


ATTENZIONE ALLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO

I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di anni diciotto, dovranno essere riportate le generalità del minore.

La ricevuta del versamento va conservata e portata con se al momento della raccolta dei funghi unitamente a un documento di riconoscimento.

Si consiglia di dotarsi di copia della ricevuta, che resta l’unica prova del versamento effettuato, e che potrà essere esibita in sostituzione dell’originale in caso di smarrimento, furto etc. Si ricorda che l’amministrazione regionale non rilascia copie dei pagamenti.


QUANTI FUNGHI SI POSSONO RACCOGLIERE

Il limite giornaliero per persona è di 3 chilogrammi a testa.

L’eccezione riguarda il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.

Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire una segnalazione  certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Divieti per alcune specie:

  • È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
    • quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
    • due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)
  • È vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA RACCOLTA

La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.

La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).

I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e areati, atti a diffondere le spore.

È vietato l’uso di sacchetti di plastica.


Per ulteriori informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde 800-860070 o tramite mail all’indirizzo: urp@regione.toscana.it

Per aggiornamenti è possibile visitare anche le pagine dedicate sul sito della Regione Toscana.