Pubblicato il Reg. UE 2021/382, in vigore dal 24 marzo scorso, che introduce nuove regole e modifica il Reg. 852/2004 per quanto riguarda la gestione degli allergeni, la donazione di alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

Sul tema “allergeni” lo scopo è quello di ridurre ulteriormente le possibilità di inquinamento dei prodotti alimentari, da residui di tali sostanze, nel corso del processo produttivo. A tale scopo, nell’Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, viene aggiunto il seguente punto: «Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti».

Simile raccomandazione è inserita nel capitolo IX del Regolamento, punto 9. Il percorso intrapreso dall’Unione europea è quindi quello di ridurre al minimo i casi di contaminazione crociata e rendere superflua la dicitura “può contenere tracce di…”.

Sul tema della donazione e ridistribuzione degli alimenti, il Regolamento tenta di stabilire requisiti chiari di igiene alimentare in modo tale da promuovere la redistribuzione degli alimenti garantendo al contempo la sicurezza dei consumatori.

Cosa dice il Regolamento? «Gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2: per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza, prima della scadenza di tale data; per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione, fino a tale data e successivamente; per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione, in qualsiasi momento».

È poi raccomandato di valutare la corretta condizione di magazzinaggio e trasporto, l’integrità degli imballaggi, la eventuale data di congelamento, le condizioni organolettiche, le garanzie di rintracciabilità, il termine minimo di conservazione e la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale. In fine, per quanto riguarda la cultura della sicurezza, il Regolamento inserisce il capitolo XI bis nell’allegato II al Reg. 852/2004, che specifica che gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando alcuni requisiti, tra i quali: il coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare; il raggiungimento della consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti; comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa; disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.

La dirigenza dell’impresa alimentare dovrebbe inoltre garantire: che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare; il mantenimento dell’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche; la verifica che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata; che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate; la conformità con i pertinenti requisiti normativi; il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.

È in fine affermato chiaramente, che l’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa stessa. Le tre parole chiave di tale capitolo sono quindi: consapevolezza, coinvolgimento e impegno, con l’obiettivo di formalizzare gli obblighi su tale aspetto della sicurezza alimentare inserendo all’interno del Regolamento (UE) 852/2004 quanto introdotto dalla recente revisione della norma del Codex Alimentarius, di aumentare la consapevolezza e migliorare il comportamento dei dipendenti delle aziende alimentari. (a.a.)


Tratto da Dimensione Agricoltura n. 4/2021