Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito il corretto sistema di detrazione dell’IVA per le imprese agricole che hanno sostenuto spese per la ristrutturazione dei fabbricati da destinare ad agriturismo.
10Il caso esaminato dalla Corte ha avuto come protagonista un’azienda raggiunta da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che negava la detrazione del credito IVA maturato a seguito di lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito ad attività agrituristica.
L’Agenzia ha contestato che le suddette spese rientravano all’interno dell’attività agricola, per la quale veniva applicato il regime IVA forfetario, il quale non prevede detrazioni IVA.
Il ricorso dell’impresa agricola a tale accertamento è stato basato sulla legittimità dell’utilizzo di due diversi tipi di regimi fiscali IVA: il regime forfetario per l’attività agricola in senso stretto, il regime ordinario per l’agriturismo. Il “Testo Unico” dell’IVA dispone che in caso di esercizio di più attività, di cui una delle due è in regime forfettario, la detrazione spetta se l’impresa ha adottato la contabilità separata.
I soggetti che esercitano più attività all’interno della stessa impresa, possono optare per l’applicazione separata delle imposte per ciascuna delle attività esercitate, optando nella dichiarazione annuale o in quella di inizio attività. L’imposta verrà determinata in base al regime IVA per cui si è optato.
L’attività agrituristica prevede l’opzione per il regime IVA ordinario e la separazione dall’attività agricola. Se quest’ultima non è in regime IVA ordinario, è necessario separare le contabilità. La detrazione IVA è soggetta a limitazione anche nel caso in cui le spese di ristrutturazione sono inerenti un immobile per esclusivo uso personale dell imprenditore. (r.m.)

