Uno schema di decreto, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni nazionali riguardanti la tenuta del registro telematico per l’olio di oliva.

Dal 1° gennaio del 2014, sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico anche i produttori che confezionano esclusivamente olio proveniente dalle olive della propria azienda, tranne quelli che ritirano l’olio dal frantoio, già confezionato. Le modifiche apportate alla normativa, riguardano principalmente tre aspetti: la definizione di “commerciante di olive”, la possibilità di registrare mensilmente le movimentazioni e l’identificazione delle partite stoccate.
È stato chiarito che il commerciante di olive, anche esso obbligato all’iscrizione al Sian e alle registrazioni di carico e scarico, è l’impresa che effettua l’acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio nonché l’impresa che acquista le olive destinate alla produzione di olio utilizzato a fini professionali o commerciali.
Per quello che riguarda la possibilità di effettuare le registrazioni delle movimentazioni dell’olio, mensilmente invece che entro 6 giorni dall’operazione, è stata recepita la nostra richiesta di elevare a 700 kg la produzione minima che consente tale possibilità (attualmente è 500 Kg).
È stato poi inserito uno specifico articolo che riguarda l’identificazione delle partite stoccate e i documenti utilizzati per la movimentazione sia degli oli che delle olive: ciascun recipiente di stoccaggio deve essere munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità di olio contenuto e riportare l’indicazione della capacità totale e un codice identificativo; le partite di olio confezionate, non ancora etichettate, detenute in magazzino devono essere identificate con un cartello indicante il numero di lotto, il numero di confezioni,la loro capacità, la categoria dell’olio, l’indicazione dell’origine ed eventualmente le indicazioni facoltative; anche i documenti utilizzati per la movimentazione devono riportare le indicazioni relative all’origine ed eventualmente le indicazioni facoltative; i documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio riportano anche un riferimento all’Unione Europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o, all’eventuale DOP o IGP che si vuole utilizzare.


